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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-EZ Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1222/2024 R.G.L., promossa da
TE BE, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al 30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 19.7.2024, il ricorrente, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria di II grado, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 (doc. n. 1) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, non essendo stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.
Ha chiesto, pertanto, previo accertamento della violazione dell'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE da parte della normativa nazionale in tema di ferie del personale docente a tempo determinato, la condanna del
Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di un'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti prima della scadenza dei contratti a termine, non avendo percepito alcun avviso esplicito ad usufruirne, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso e per l'effetto -
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L.
228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il MIM, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO -
2 CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, per complessivi € 1.442,82 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie e ha formulato le seguenti conclusioni: ”Accertare e dichiarare che il ricorrente ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che questi ha comunque il dovere professionale di conoscere;
Previa opportuna istruttoria presso la RTS e gli Istituti scolastici dove controparte ha prestato servizio a tempo determinato, accertare– per ciascuno degli anni considerati dal ricorso – che parte ricorrente non ha maturato giorni di ferie in numero superiore alla somma dei giorni di sospensione dell'attività didattica, dei giorni di ferie fruiti e dei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (con esclusione dei giorni di scrutinio); Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute va comunque negata per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Dichiarare in ogni caso intervenuta prescrizione delle somme odiernamente richieste Con vittoria di spese del presente giudizio”.
E' stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2025 e, all'esito del deposito di note scritte da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
3 Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause
4 riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022).
Tale principio è stato da ultimo ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n.
28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che
“l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile,
5 quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W.
Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura
2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
Festività soppresse
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama la Corte Cassazione, sez. lav.,
4 aprile 2024, n. 8926, secondo cui, al contrario, l'assenza di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle
6 ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere respinta, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da contratti allegati (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- a.s. 2016/2017: 229 giorni di servizio (dall'11.11.2016 al 30.6.2017) =
19.08 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse - 11 giorni di festività =
12.08 giorni di ferie maturate e non godute;
- a.s. 2017/2018: 261 giorni di servizio (dal 9.10.2017 al 30.6.2018) =
21.75 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse - 11 giorni di festività =
14.75 giorni di ferie maturate.
Il Ministero convenuto non ha documentato alcuna altra istanza di ferie presentata dal ricorrente e non ha dato prova di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie residue, né di averlo avviato allo stesso tempo che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere che sullo stesso incombeva.
7 Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse per un importo complessivo di € 1.442,82, sulla base dei calcoli indicati in ricorso e che si ritengono corretti (€ 53,77 a titolo di retribuzione giornaliera sulla base dello stipendio lordo percepito X i giorni di ferie complessivi pari a 26,83).
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr.
Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio
2020, n. 13624).
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
Ministero convenuto è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00, omessa la fase istruttoria, con distrazione in favore del difensore antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 e, per l'effetto,
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 1.442,82, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 per
8 compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-EZ Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1222/2024 R.G.L., promossa da
TE BE, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al 30 giugno - indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 19.7.2024, il ricorrente, ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria di II grado, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 (doc. n. 1) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, non essendo stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse.
Ha chiesto, pertanto, previo accertamento della violazione dell'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE da parte della normativa nazionale in tema di ferie del personale docente a tempo determinato, la condanna del
Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di un'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti prima della scadenza dei contratti a termine, non avendo percepito alcun avviso esplicito ad usufruirne, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso e per l'effetto -
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L.
228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il MIM, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO -
2 CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, per complessivi € 1.442,82 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge”.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie e ha formulato le seguenti conclusioni: ”Accertare e dichiarare che il ricorrente ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che questi ha comunque il dovere professionale di conoscere;
Previa opportuna istruttoria presso la RTS e gli Istituti scolastici dove controparte ha prestato servizio a tempo determinato, accertare– per ciascuno degli anni considerati dal ricorso – che parte ricorrente non ha maturato giorni di ferie in numero superiore alla somma dei giorni di sospensione dell'attività didattica, dei giorni di ferie fruiti e dei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (con esclusione dei giorni di scrutinio); Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute va comunque negata per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Dichiarare in ogni caso intervenuta prescrizione delle somme odiernamente richieste Con vittoria di spese del presente giudizio”.
E' stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2025 e, all'esito del deposito di note scritte da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
3 Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause
4 riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022).
Tale principio è stato da ultimo ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n.
28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che
“l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile,
5 quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W.
Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura
2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
Festività soppresse
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama la Corte Cassazione, sez. lav.,
4 aprile 2024, n. 8926, secondo cui, al contrario, l'assenza di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle
6 ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere respinta, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da contratti allegati (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- a.s. 2016/2017: 229 giorni di servizio (dall'11.11.2016 al 30.6.2017) =
19.08 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse - 11 giorni di festività =
12.08 giorni di ferie maturate e non godute;
- a.s. 2017/2018: 261 giorni di servizio (dal 9.10.2017 al 30.6.2018) =
21.75 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse - 11 giorni di festività =
14.75 giorni di ferie maturate.
Il Ministero convenuto non ha documentato alcuna altra istanza di ferie presentata dal ricorrente e non ha dato prova di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie residue, né di averlo avviato allo stesso tempo che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere che sullo stesso incombeva.
7 Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse per un importo complessivo di € 1.442,82, sulla base dei calcoli indicati in ricorso e che si ritengono corretti (€ 53,77 a titolo di retribuzione giornaliera sulla base dello stipendio lordo percepito X i giorni di ferie complessivi pari a 26,83).
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr.
Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio
2020, n. 13624).
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
Ministero convenuto è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00, omessa la fase istruttoria, con distrazione in favore del difensore antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità per ferie non fruite per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 e, per l'effetto,
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 1.442,82, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 per
8 compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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