Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 21626
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio. (Fattispecie in tema di notificazione dell'estratto contumaciale).

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

Commentari5

  • 1Il processo in assenza dell’imputato: problemi interpretativi ed applicativi
    Emilia Francesca Aceto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    1. La partecipazione dell'imputato al procedimento a suo carico: evoluzione storico-normativa. La partecipazione dell'imputato al processo penale è stata da sempre intesa, nel nostro ordinamento processual-penalistico, come il risultato di una sua libera e volontaria scelta. Espressione, in altri termini, del sacrosanto diritto di difesa ex art. 24 Cost., ancor più, del c.d. «diritto di non collaborare» alla stregua dello ius tacendi[1]. Si tratta, invero, di una scelta legislativa adottata fin dal Codice di Procedura Penale del 1930, sebbene nella disciplina originaria quel che realmente contava era la regolarità formale della notificazione del primo atto introduttivo del giudizio, …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 39152 del 09
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  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 39151 del 09
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    Cassazione civile sez. lav., 09/12/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 09/12/2021), n.39151 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2298/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; – ricorrente – contro P.R., …

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  • 4Rescissione del giudicato per assenti, non contumaci (Cass. 18624/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 marzo 2023

    La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente: per questi ultimi non può profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che essi, svoltisi secondo il regime …

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  • 5La contumacia e il regime transitorio dopo l'abrogazione: l'intervento della CassazioneAccesso limitato
    Fulvio Baldi · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 21626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21626
Data del deposito : 15 aprile 2015

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