Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
Per ritenere l'impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato, ma occorre un "quid pluris", ovvero che all'esito di un accertamento eseguito "in loco" risulti che l'elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l'imputato si sia trasferito altrove. (Vedi Sez. un. n. 28451 del 28.4. - 19.7.2011, Pedicone, in motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 48349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48349 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 07/12/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2895
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 32349/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT ER nato il [...];
avverso la sentenza del 24/01/2011 della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza in data 24/01/2011, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 17/01/2008, il tribunale di Pesaro aveva ritenuto RT OB (e LI AL, non impugnante) responsabile del delitto di truffa aggravata.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 179 c.p.p.: il ricorrente, in punto di fatto, premette quanto segue:
- il decreto di citazione diretta a giudizio fu notificato, ex art.161 c.p.p., comma 4 al difensore del coimputato, avv. Pederzoli, in quanto, secondo l'attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario, esso ricorrente non era stato "trovato al domicilio dichiarato";
- sollevata eccezione di nullità davanti al tribunale, il giudice aveva dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in quanto la suddetta notifica era stata eseguita presso lo studio dell'avv. Pederzoli e non dell'avv. Giombini, difensore del ricorrente;
- sennonché, la notifica, invece che essere completamente rinnovata e, quindi, essere disposta presso il domicilio dichiarato, venne effettuata direttamente presso lo studio dell'avv. Giombini ex art.161 c.p.p., comma 4.
Il ricorrente, quindi, sostiene che la notifica è doppiamente nulla:
- perché non era sufficiente la mera attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver trovato esso ricorrente presso il domicilio dichiarato per far scattare subito al procedura di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4;
- perché, in ogni caso, una volta che la notifica venne ritenuta nulla per essere stata eseguita erroneamente presso l'avv. Pederzoli, avrebbe dovuto essere completamente rinnovata e, quindi, l'ufficiale giudiziario, prima di eseguirla ex art. 161 c.p.p., comma 4 presso l'avv. Giombini, avrebbe nuovamente dovuto effettuarla presso il domicilio dichiarato.
La Corte territoriale, avanti alla quale la suddetta eccezione era stata dedotta, l'ha respinta sostenendo che:
- l'attestazione effettuata dall'ufficiale giudiziario doveva ritenersi sufficiente perché fosse ritenuto accertato che la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato era divenuta impossibile;
- il procedimento di notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4 era un procedimento complesso a formazione progressiva, composto da due momenti:
a) l'accertamento dell'impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato;
b) la notifica presso il difensore;
- poiché la prima fase era stata correttamente compiuta e la nullità riguardava solo il secondo momento, non vi era alcun motivo per ripetere l'intero procedimento notificatorio. Il ricorrente contesta la suddetta motivazione sostenendo che:
- l'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario in ordine all'impossibilità di notifica, doveva ritenersi insufficiente. - la tesi della Corte territoriale sarebbe in contrasto con l'art.171 c.p.p. che considera la notificazione un atto unico e non frazionabile.
DIRITTO
1. La questione che il presente ricorso pone è se l'attestazione dell'ufficiale giudiziario (MA OB non trovato al domicilio dichiarato") sia idonea a far ritenere divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato.
2. La giurisprudenza assolutamente dominante e costante di questa Corte, ritiene che "in tema di notificazione eseguita a mani del difensore dell'imputato per essere divenuta impossibile quella nel domicilio dichiarato o eletto, ad integrare l'impossibilità della notificazione stessa non basta l'assenza o l'allontanamento temporaneo dell'imputato stesso dal luogo indicato, ma occorre l'avvenuto trasferimento altrove del domicilio o la sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la notifica in quel luogo, (nella specie si è ritenuta correttamente eseguita la notificazione nel luogo indicato dall'imputato a seguito del suo mancato reperimento, accompagnato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario "sconosciuto al civico"): Cass. 36235/2010 Rv. 248297;
SSUU 28451/2011 Rv. 250120 (in motivazione).
3. A questa Corte è ben noto il precedente difforme secondo il quale "l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale": Cass. 22745/2011 Rv. 250408. 4. Questa Corte, tuttavia, ritiene di dovere confermare il tradizionale indirizzo per le ragioni di seguito indicate. Innanzitutto, il concetto di impossibilità della notifica non può essere equiparato a quello di irreperibilità.
Sul punto, è sufficiente rilevare che lo stesso art. 159 c.p.p. prevede una complessa procedura solo all'esito della quale si può emettere il decreto di irreperibilità.
L'irreperibilità è quindi, una nozione che, stante la maggiore pregnanza e la solennità che deriva dalla necessità di emettere il relativo decreto, non è assimilabile alla nozione di impossibilità della notifica.
La nozione di impossibilità della notifica, si può desumere dallo stesso art. 161 c.p.p., comma 4 il quale è cosi strutturato: nella prima parte, si enuncia la nozione di "notificazione impossibile" della quale, però, il legislatore non ha ritenuto opportuno fornire alcuna nozione.
Nella seconda parte, il comma 4, dispone che si proceda allo stesso modo (notifica al difensore) quando "la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee". Infine, nella terza parte, il quarto comma, dispone che "quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159".
Ora, ove si legga il suddetto comma in modo unitario, si può allora desumere che:
- la prima ipotesi di "notificazione impossibile" è quella prevista nella seconda parte del comma 4, ossia quando "la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee";
- la seconda ipotesi di "notificazione impossibile" è quella desumibile, con lettura a contrario, dalla terza parte del comma 4:
infatti, ove l'imputato abbia mutato il proprio domicilio e non risulti che si sia trovato in una condizione di caso fortuito o di forza maggiore, allora ci si trova in un'altra ipotesi di "notificazione impossibile".
Quanto appena detto, consente, quindi, di condividere la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte secondo la quale, per ritenere che la notificazione sia divenuta impossibile, non basta la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver trovato l'imputato, ma occorre un quid pluris che si sostanzi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la seconda fase della procedura notificatoria di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 ossia la notifica presso il difensore.
Poiché, nella specie, non risulta essere stata effettuata alcuna ricerca e/o indagine, la notifica deve ritenersi nulla, con conseguente annullamento di entrambe le sentenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciate nei confronti di AR OB e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011