Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 48349
CASS
Sentenza 7 dicembre 2011

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Per ritenere l'impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato, ma occorre un "quid pluris", ovvero che all'esito di un accertamento eseguito "in loco" risulti che l'elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l'imputato si sia trasferito altrove. (Vedi Sez. un. n. 28451 del 28.4. - 19.7.2011, Pedicone, in motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 48349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48349
    Data del deposito : 7 dicembre 2011

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