Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
L'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio, nei suoi confronti, del procedimento amministrativo diretto al suo rimpatrio non sussiste allorché, per la mancanza di adempimenti intermedi, l'avvio del procedimento amministrativo coincida con l'adozione dell'atto di rimpatrio stesso, in quanto, in tal caso l'interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti. (V. Corte Cost., 31 maggio 1995 n. 210).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 10103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10103 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. " Paolo Bardovagni " N. 796
3. " Antonio Marchese " REGISTRO GENERALE
4. " RG CE " N. 16885/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA, MI, nato in [...] il 1^ - 3- 1966,
avverso la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. B. Rossi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali.
La Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza del 13-3-1988 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la pronuncia di condanna alla pena di due mesi di arresto emessa il 27-1-1997 dal Pretore di Matera nei confronti di MI EL, dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 163 del R.D. 18-6-1931, n. 773 per avere omesso di presentarsi nel termine prescrittogli all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via consegnatogli dal Questore di Matera il 4-3-1994.
Con il proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denuncia l'illegittimità della decisione per vizio di motivazione in ordine alla censura specificamente mossa con l'atto d'appello alla pronuncia di primo grado dell'illegittimità del provvedimento di rimpatrio, in quanto non preceduto dall'avviso del procedimento amministrativo iniziato nei confronti del EL e ciò in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 210/95. Il ricorso non merita accoglimento.
Sul punto evidenziato dal ricorrente entrambi i giudici di merito si sono soffermati, esponendo le ragioni del proprio convincimento. Il pretore, infatti, ha osservato che, avendo il EL sottoscritto il documento predisposto dal Questore doveva inferirsene che fosse a conoscenza "ab initio" del procedimento amministrativo sfociato poi nel provvedimento di rimpatrio.
La corte d'appello ha aggiunto che l'imputato fu reso edotto della facoltà d'impugnare il provvedimento anzidetto, ma non ritenne di esercitarla.
Il lamentato vizio di motivazione, dunque, non sussiste. Occorre verificare, però, la conformità delle argomentazioni dei due giudici alla normativa vigente.
Quella adottata dalla corte d'appello non è certamente decisiva, perché l'illegittimità di un atto amministrativo può essere comunque rilevata dal giudice ai fini dell'accertamento della responsabilità penale.
L'osservazione del pretore, per contro, contiene in sè la chiave per la risoluzione del problema sollevato dalla difesa. Come è noto, con la sentenza richiamata dal ricorrente la Corte costituzionale ha ribadito la necessità che, in applicazione del disposto dell'art. 7 della legge 7-8-1990, n. 241, anche il destinatario di un provvedimento di rimpatrio, incidente su una posizione costituzionalmente tutelata, qual è il diritto di circolazione, deve essere informato dell'avvio del relativo procedimento, salvo che a ciò siano l'ostacolo particolari esigenze di celerità rimesse, ovviamente, alla valutazione dell'Autorità procedente.
Ma anche al di fuori di quest'ultima ipotesi, già in astratto configurabile nella specie, va aggiunto che la comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ha un senso quanto questo si articoli concretamente in una serie di atti distinti preordinati all'adozione di quello tipico finale.
Ma quanto questa, per la mancanza di adempimenti intermedi, rispetto ai quali l'interessato possa interloquire con memorie e produzione di documenti, coincida con l'avvio del procedimento, la comunicazione del provvedimento soddisfa di per sè, l'esigenza recepita e regolata dall'art. 7 della legge citata.
E, per quanto risulta dagli atti, nel caso in esame è accaduto proprio questo, giacché il provvedimento di rimpatrio fu emesso e notificato immediatamente al EL, arrestato il giorno precedente per il reato di furto commesso in un nosocomio, senza alcuna soluzione di continuità tra l'avvio e la conclusione del procedimento.
Il ricorso va, dunque, respinto con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616, cpp., al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 616, cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998