Sentenza 4 aprile 2008
Massime • 1
La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio. (Fattispecie di notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita con le modalità suddette per la cui ritualità la Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di attestazione dell'impossibilità di ricorrere ai modi ordinari di notifica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2008, n. 21927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21927 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2008 |
Testo completo
2 1927/08
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill.mi signori Magistrati:
Udienza pubblica dott. Claudio Vitalone Presidente
del 4 aprile 2008 1. dott. Pierluigi Onorato
2. dott. Ciro Petti SENTENZA N. 314 3. dott. Aldo Fiale
R.g.n. 33349/07 4. dott. Giovanni Amoroso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZZ IO, n. a Mesoraca il 15.12.1972
avverso la sentenza del 28.3.2007 della Corte d'appello di Catanzaro;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ZZ IO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 28.032007, che confermava a sentenza emessa il 31.03.2006 dal Tribunale di Crotone in composizione monocratica, quanto ai reati di cui agli artt. 20, lett. b), 1. 28 febbraio 1985 n. 47 e degli artt. 2 e 13 legge 5 novembre 1971 n. 1086 (abusiva realizzazione di un manufatto per civile abitazione e di un ricovero di animali); invece quanto al reato di cui agli artt. 18 e 20 legge 2 febbraio 1974 n. 64 dichiarava di non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo C perché estinta per prescrizione, e per l'effetto rideterminava la pena inflitta in giorni 25 di arresto e €. 3.500,00 di ammenda.
Era risultato che l'imputato aveva realizzato in località Mesoraca su un terreno di sua proprietà un manufatto edile composto da base in cemento armato, mura perimetrali in blocchetti di cemento e tetto a due falde spioventi, per una superficie di
50 mq. circa, destinato ad uso abitativo, nonché un ricovero per animali;
opere queste che imponevano il rilascio di permesso di costruire e il compimento degli incombenti di cui alle leggi 64/74 e 1086/71.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'irritualità della notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello a mani del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. mancando l'attestazione dell'ufficiale giudiziario dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi ordinari.
2. Il ricorso è infondato.
Il disposto di cui al comma 8 bis dell'art. 157 c.p.p., introdotto dall'art. 2, 1° comma, d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60, prevede che, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla.
ud. 4 aprile 200833349/2007 r.g.n 2 Dalla chiara lettera della disposizione risulta che la modalità di cui al comma 8 bis dell'art. 157 c.p.p. non presuppone affatto il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio. Pertanto tali devono considerarsi quelle eseguite all'imputato nel corso del giudizio di primo grado sicché la prima notifica di un atto nel giudizio d'appello - quella avente ad oggetto il decreto di citazione a giudizio – è comunque "successiva" ad altra eseguita nei modi ordinari e non può considerarsi essa stessa come "prima" notifica.
E' quindi infondata la questione in diritto che fa il ricorrente il quale invece non deduce alcunché in ordine alla pur possibile dichiarazione del difensore di non accettare l'atto a lui notificato e diretto all'imputato.
Pertanto non rileva il contrasto di giurisprudenza in ordine alla ritualità, o meno, della procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (ritualità ritenuta da Cass., Sez. III, 9/01/2008 - 13/02/2008, n. 6790, ma negata da Cass., Sez. V, 25/01/2007 - 27/02/2007, n. 8108). Cfr. anche Cass., sez. V, 22
novembre 2006, Pucino, che ha ritenuto che tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., atteso che essa trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore.
3. Mette conto infine rilevare che il reato non è prescritto dovendo considerarsi la sospensione per il condono edilizio di dieci mesi ed otto giorni relativamente al manufatto ad uso abitativo, estensibile anche in riferimento al manufatto pertinenziale sicché - essendo la condotta contestata al 26 gennaio 2003 - il termine prescrizionale va a scadere il 23 giugno 2008.
4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
33349/2007 r.g.n 3 ud. 4 aprile 2008 Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Claudio Vitgtone) (Giovanni Amoroso)Jaiova D шефло
DEPOSITATA IN
0. MAG. 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott Fiorella Donati
ud. 4 aprile 2008433349/2007 r.g.n