Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2008, n. 21927
CASS
Sentenza 4 aprile 2008

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La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio. (Fattispecie di notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita con le modalità suddette per la cui ritualità la Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di attestazione dell'impossibilità di ricorrere ai modi ordinari di notifica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2008, n. 21927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21927
    Data del deposito : 4 aprile 2008

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