Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2013, n. 13051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13051 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 3325
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 28380/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR TT N. IL 02/09/1934;
EVANGELISTA NI N. IL 05/06/1957;
avverso la sentenza n. 8840/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RR;
il rigetto del ricorso di EVANGELISTA.
Udito il difensore Avv. GIULIANO M., PER EVANGELISTA. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione BA RI e GE IO, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 13 maggio 2011, con la quale è stata riformata, soltanto in punto di trattamento sanzionatorio, quella di primo grado (del 2009), che era stata di condanna (salva, quanto a BA, la esclusione dell'ipotesi di concorso nella distrazione di un finanziamento concesso dalla Banca di Roma ed acquisito dalla moglie dell'GE) in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, relativamente al fallimento della S.r.l. Madem, di cui il BA era stato amministratore di diritto e l'GE amministratore di fatto.
Il fallimento era stato dichiarato il 28 ottobre 1998 e il reato di bancarotta patrimoniale è stato contestato, in rubrica, unitamente alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. La Corte d'appello riconosciuto, agli imputati, la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche.
La prescrizione era destinata a maturare, in ragione del previgente e - nella specie - più favorevole regime della prescrizione, non prima del 28 ottobre del 2013, data peraltro da ritenersi procrastinata di 219 giorni, per effetto delle cause di sospensione maturate dinanzi a questa Corte di cassazione, corrispondenti ai rinvii di udienza, richiesti dalla difesa alle udienze del 14 marzo (per motivi di salute: 6 giorni di prognosi oltre a 60 previsti dal codice) e 17 luglio 2013 (gg 154, per impegno professionale).
Deduce il difensore di GE (avv. GIULIANO M.) 1) la nullità del processo di appello, celebrato nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, ma mai regolarmente avvisato dal momento che la notifica della citazione era avvenuta ad un indirizzo diverso da quello effettivo (Pignataro, via Ludovico Leone 1 bis) e comunque in violazione della L. n. 890 del 1982;
2) la mancanza di motivazione in ordine alle censure della difesa riguardanti l'affermato ruolo di gestore di fatto dell'imputato. Le dichiarazioni acquisite, al riguardo, dall'accusa attestavano soltanto un'ingerenza del tutto episodica ed occasionale. In più, il teste BA aveva affermato di avere visto l'imputato, in un paio di occasioni, ma di avere avuto rapporti con la società per il tramite degli amministratori AR e BA;
3) il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale. In particolare, ad avviso della difesa non si era tenuto conto delle consulenze di ufficio espletate, con riferimento alla procedura fallimentare in questione, nella sede civile.
Tali consulenze avevano fatto emergere come l'imputato vantasse dei crediti nei confronti della società, per averla finanziata per un importo di oltre 120 milioni di L. e, altresì, anche per importi ulteriori, non registrati in maniera esplicita delle scritture contabili.
Per tale ragione, non potevano ritenersi di natura distrattiva i passaggi di somme (per circa 100 milioni di L.) registrate come rimborso al socio GE IO e accreditate dalla Banca di Roma sul conto della moglie di costui.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio nella causa promossa dal fallimento
contro
GE IO, in sede civile, aveva fatto emergere come il danno societario fosse stato prodotto soltanto dalla sottrazione dei beni e dei valori di cassa e non anche dalla distrazione di finanziamenti bancari come sopra specificato. Considerazioni analoghe sarebbero state effettuate anche dal curatore;
4) la ricostruzione delle operazioni di finanziamento come sopra effettuata comporterebbe anche la caduta della imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, elevata con riferimento alla irregolare registrazione della più volte menzionata operazione di mutuo bancario.
In data 4 marzo 2013, il difensore di GE ha presentato una memoria nella quale ha eccepito anche la omessa rinnovazione della citazione alla udienza del 14 febbraio 2011 e comunque la sua intempestività.
Deduce il difensore di BA (avv. Fiorentino) la nullità del processo di appello, celebrato a seguito di una notifica della citazione, ad esso imputato, da ritenere nulla.
Il difensore lamenta che tale notifica, tentata senza successo al domicilio eletto di via Spaventola Olivastro, in Formia, era quindi stata eseguita, mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Tale modalità era, tuttavia, del tutto irrituale in quanto è ammessa soltanto nel caso della impossibilità della notificazione al domicilio eletto. Ed invece tale impossibilità non era stata affatto verificata, mentre doveva trovare applicazione l'art. 157, comma 8, il quale prevede il deposito alla casa comunale e la comunicazione all'imputato con raccomandata.
Per la odierna udienza del 19 dicembre 2013, con fax inoltrato in pari data, l'avv. Fiorentino, difensore di BA, ha fatto pervenire una istanza di rinvio "per motivi di salute". Ha allegato, a corredo della domanda, un certificato medico rilasciato il 18 dicembre, nel quale il sanitario ha attesto che il paziente "accusa gonalgia dx da patologia degenerativa cartilagineo - legamentosa", con conseguente limitazione della deambulazione e necessità di 6 giorni per riposo e cure.
Il Procuratore Generale di udienza ha chiesto il rigetto della istanza.
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta in udienza, osserva che la istanza era da respingere.
Nella stessa, infatti, non è stato rappresentato alcun impedimento capace di determinare una "assoluta impossibilità di comparire", ed anzi il medico si è limitato a dare atto di una patologia "riferita" dall'interessato, peraltro con caratteristiche di cronicità, con riferimento alla quale non risultano neppure rappresentate insuperabili controindicazioni al movimento.
Il ricorso di GE è infondato.
Il primo motivo deve essere rigettato.
La citazione dell'imputato, con notifica all'indirizzo di via S. Maria 40, Pignataro, diverso da quello di via Ludovico Leone 1 bis, Pignataro - desumibile dalla documentazione anagrafica e indicato all'atto della nomina dell'avv. Giuliano Mariano del 9 febbraio 2007 (f. 97)- può dirsi produttiva di una nullità soltanto di ordine generale, ex art. 178, lett. c) ,ma non assoluta, come del resto sostenuto anche dallo stesso difensore.
La suddetta notifica risulta effettuata col mezzo della posta, mediante raccomandata non ritirata nel termine di legge e in presenza di attestazione di assenza temporanea del destinatario. Sul punto, occorre, peraltro, subito osservare, in riferimento ad uno degli aspetti del primo motivo in esame, che il ricorso al servizio postale, da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, non richiede, in mancanza di recapito, che vi sia la prova della consegna di una ulteriore e distinta lettera raccomandata. Ed infatti, sia la sentenza della Corte cost. n. 346 del 1998 che la giurisprudenza di legittimità intervenute sulla materia (v. SSUU n. 15 del 1998) hanno sostenuto che, nel caso appena descritto, quando cioè l'ufficiale postale non rinvenga il destinatario all'indirizzo, per temporanea assenza , egli deve provvedere al compimento delle formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, (deposito del plico all'ufficio postale;
immissione di avviso nella cassetta della corrispondenza o, in alternativa, affissione dell'avviso sulla porta), delle quali deve dare notizia all'interessato con raccomandata.
In altri termini, la procedura di notificazione non è incompleta se, nel caso descritto, si rinvenga nel fascicolo processuale una sola cartolina di ritorno della correlata raccomandata, sempre che in questa si sia dato atto della esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma 2 L. cit..
Rispetto a tali incombenze, il motivo di doglianza è assolutamente generico, non precisando neppure quale sarebbe lo specifico aspetto della violazione di legge denunciata.
Tornando alla questione di partenza, va rilevato che, al suddetto indirizzo di via S. Maria, risulta, in primo luogo, che l'imputato avesse già ricevuto- a mani proprie, e perché vi dimorava- la notifica della citazione per il giudizio di primo grado, nel 2005, nonostante che, sin dal 2003, la residenza anagrafica fosse fissata a via Leone 1 bis: l'imputato si era poi presentato in giudizio per essere sottoposto ad interrogatorio, vedendo revocare la contumacia. La stessa residenza di via S.Maria, inoltre, risulta indicata nell'atto di appello, redatto dal difensore, nel 2010 (f. 389). Il fatto che la notifica della citazione sia stata effettuata, con le modalità sopra indicate, all'indirizzo di via S.Maria, per il giudizio di appello, determina dunque una nullità di carattere generale ex art. 178 c.p.p., dovuta al fatto che è stato prescelto, per l'incombente, un indirizzo corrispondente ad una temporanea dimora, diverso da quello della abitazione anagrafica, al quale l'imputato stesso aveva diritto di vedersi ricercare, in prima battuta, per la citazione, ai sensi dell'art. 157 c.p.p.. Il primo è infatti un indirizzo già dimostratosi, in primo grado, valido per la produzione degli effetti della notifica, e non abbandonato (v. relata notifica), con la conseguenza che, la ripetizione delle stesse modalità di notifica in appello non è dimostrativa, in sè e per sè, della assoluta inidoneità della notifica stessa, e della sua sostanziale equiparabilità al caso della omissione totale dell'incombente, tale da avere comportato la non conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Si verte, per tale ragione, come già osservato,nell'area di operatività non già della nullità assoluta, ma, come precisato anche dalla sentenza delle SSUU Palumbo, in quella delle nullità di ordine generale che soggiacciono alla regola della impossibilità della deduzione chi vi ha dato causa e che devono, in mancanza di operatività di tale regola, essere dedotte dalla parte interessata prima dello spirare dei termini di decadenza previsti dal codice di rito: nella specie, prima della pronuncia della sentenza di appello, secondo quanto rilevato anche dalle Sezioni unite nella sentenza n. 22242 del 2011. Ha osservato il supremo consesso, infatti, che l'omesso avviso o notificazione di udienza, causa di nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), si colloca "in quel segmento procedimentale che, nel processo di primo grado, sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art. 429 c.p.p.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice"; come tale è una nullità che, non essendosi verificata "nel giudizio", non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e tale termine di deducibilità della nullità riferito alla deliberazione della sentenza di primo grado deve considerarsi applicabile anche al giudizio di appello.
Orbene,nel caso di specie, la nullità in questione non è stata eccepita in grado di appello: ne' ad opera del difensore di ufficio (quando, alla udienza del 14 febbraio 2011. è stata dichiarata la contumacia), ne' dall'avv. Giuliano Mariano, presente, in qualità di difensore di fiducia, alla successiva udienza del 25 marzo, durante la quale era stata ribadita la dichiarazione di contumacia, senza peraltro (e con ciò si risponde alla questione posta nella memoria del 4 marzo 2013) che si fosse resa necessaria la rinnovazione della notificazione all'imputato GE, già rappresentato dal difensore di ufficio alla precedente udienza, per effetto della dichiarazione di contumacia.
L'avv. Giuliano, dunque, nulla ha rilevato (neanche in tema di asserita intempesitività) pur essendo presente, ne' si è comportato diversamente nel redigere la memoria del 19 aprile 2011. Lo stesso comportamento omissivo si riscontra poi alla udienza del 13 maggio 2011, durante la quale, a causa della diversa composizione del Collegio, la dichiarazione di contumacia è stata ripetuta, alla presenza dell'avv. Mariano Giuliano.
L'imputato è perciò incorso nella decadenza prevista dall'art. 180 c.p.p.. Il secondo motivo è inammissibile perché integralmente versato in fatto.
Invero la difesa sottopone alla diretta cognizione della Corte di cassazione i risultati di prova costituiti dall'esito di consulenze tecniche di ufficio che egli assume essere state acquisite nell'ambito di cause civili.
Si tratta, come è evidente alla luce dell'art. 606 c.p.p., lett. E), di una richiesta non consentita nella sede della legittimità ove può essere devoluta la sola questione di una motivazione che possa dirsi mancante con riferimento a temi ritualmente sottoposti al giudice dell'appello e a prove formalmente acquisite nel processo:
mentre il corrispondente motivo di appello era stato formulato in termini del tutto generici.
La difesa, d'altra parte, non tiene in alcun conto la motivazione che, nel rispetto del dovere di completezza e di plausibilità, la Corte territoriale ha esibito, argomentando le ragioni per le quali ha ritenuto che le emergenze acquisite a sostegno della tesi di importanti finanziamenti, asseritamente effettuati dall'imputato in favore della società e tali da giustificare l'acquisizione del successivo finanziamento, erogato dall'istituto bancario alla società-non fossero concludenti ed affidabili: e ciò, in ragione del fatto che la dichiarazione scritta del coimputato AR, al riguardo, non aveva trovato alcun riscontro nelle scritture societarie, dalle quali non era emerso neppure un principio di prova circa l'utilizzo di tali presunti finanziamenti dell'imputato. Anche le censure formulate con il terzo e quarto motivo, essendo strettamente connesse all'accoglimento della precedente invece ritenuta infondata subisce la stessa sorte.
Il ricorso di BA è parimenti infondato e deve essere rigettato. Anche tale imputato lamenta, per la prima volta in cassazione, una irregolare modalità esecutiva della notifica della citazione per il giudizio di secondo grado.
Escluso, in altri termini, che si versi in un'ipotesi di mancanza della citazione, l'imputato lamenta, nel ricorso, che la notifica è stata effettuata mediante la consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, pur in presenza di un domicilio eletto ma in assenza della prova della inidoneità di tale elezione.
Orbene, sulla nozione di "impossibilità"della notificazione, le Sezioni unite di questa Corte sent. n. 28451 del 28/04/2011 Cc. (dep. 19/07/2011 ) Rv. 250120, hanno espresso il principio in base al quale la notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto, per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio.
In conseguenza di ciò, va evidenziato che la doglianza in esame è infondata, in primo luogo, nella parte in cui illustra la necessità del ricorso alle formalità di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, in presenza di una elezione di domicilio che si sia rivelata non utile. In secondo luogo, non può non notarsi che, dall'esame del fascicolo risulta che, presso il domicilio eletto, la notifica è stata disposta;
non si rileva l'esito di tale procedura mentre risulta che un ulteriore tentativo, presso un diverso indirizzo, è documentato nella relata del 17 febbraio 2011, con attestazione che l'imputato risulta ivi sconosciuto.
Deve pertanto ritenersi che, nel caso di specie, trovi applicazione l'orientamento espresso da Sez. 5^, Sentenza n. 22745 del 21/04/2011 Ud. (dep. 07/06/2011) Rv. 250408, secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall' art. 161 c.p.p., comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
(Conforme Sez. 6^, Sentenza n. 42699 del 27/09/2011 Ud. (dep. 18/11/2011) Rv. 251367).
Ad ogni buon conto, anche in riferimento alla giurisprudenza (Sez. 2^, Sentenza n. 48349 del 07/12/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 252059) che ritiene, invece, indispensabile l'accertamento che l'elezione di domicilio è del tutto mancante od insufficiente, ovvero che l'imputato si è trasferito altrove, opererebbe il principio enunciato dalla sentenza delle SSUU Palumbo secondo cui , in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.. E nel caso di specie, la presunta nullità della citazione in appello non è stata dedotta se non dopo la sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014