Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di appello per il quale il decreto di citazione a giudizio e l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado erano stati notificati ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 19764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19764 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 797
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 9318/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.S. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 10/05/2011 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Aita Giampaolo, in sostituzione dell'avv. Antonio Sorrentino, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado del 17/07/2008 con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato S..G. alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia, in danno della moglie R.D. , e di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in danno della coniuge e della figlia minore T. , commessi dal (omesso) , nonché in relazione a tre episodi di lesioni personali aggravate in pregiudizio della stessa R. , consumati rispettivamente il (omesso) .
Rilevava la Corte di appello come le emergenze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado - in specie, le dichiarazioni della persona offesa D..R. , risultate riscontrate dalle deposizioni testimoniali di A..R. e dalla sentenza di condanna irrevocabile per precedenti analoghe condotte di maltrattamenti in famiglia - avessero dimostrato la colpevolezza del G. in ordine ai reati contestatigli;
come la pena irrogatagli fosse stata correttamente determinata dal giudice di prime cure, il quale aveva pure giustificatamente negato al prevenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il G. , con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Antonio Sorrentino, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per essere stato notificato al difensore, anziché nella dimora dell'imputato, il decreto di citazione al giudizio di appello, irregolarità che aveva determinato la nullità di tutti gli atti del giudizio di secondo grado ed anche della sentenza finale di conferma della condanna di primo grado.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato abituale addebitatogli, benché egli si fosse reso responsabile di specifici ed isolati episodi di lesioni e, comunque, fosse stato anch'egli vittima dei maltrattamenti usatigli dalla moglie durante la convivenza matrimoniale, come dimostrato da una lettera inviatagli dalla donna, prodotta nel orso del giudizio di primo grado.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione;
per avere erroneamente riconosciuto la sussistenza delle recidiva aggravata così come contestata, in quanto la recidiva non era infraquinquennale;
e per avere omesso di motivare in ordine alla determinazione della misura degli aumenti per la continuazione con riferimento ai reati satellite rispetto a quello più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito precisati.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. L'imputato si è doluto del fatto di non avere avuto conoscenza dello svolgimento del giudizio svoltosi a suo carico, dato che il decreto di citazione al giudizio di appello e l'estratto contumaciale della sentenza pronunciata dalla Corte distrettuale erano stati, a suo dire erroneamente, notificati ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, laddove non si trattava di prima notificazione ed egli aveva modificato il suo luogo di dimora rispetto all'originaria sua residenza anagrafica: irregolarità che era stata pure riconosciuta dal giudice dell'esecuzione che, infatti, lo aveva restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
Invero, dalla lettura del provvedimento adottato il 10/10/2012 ex art. 175 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, risulta che l'imputato è stato restituito nel termine per impugnare solamente sulla base di un dubbio circa l'effettiva conoscenza dell'intervenuta sentenza di secondo grado, dato che il ricorso per cassazione non era stato proposto ne' dall'interessato ne' dal suo difensore;
mentre non vi è traccia del riconoscimento di alcuna irregolarità nelle sopra richiamate notificazioni.
D'altra parte, l'odierno ricorrente si è genericamente doluto di non avere avuto conoscenza dello svolgimento del giudizio di appello, nonostante risulta che egli avesse partecipato al giudizio di primo grado, sicché era ben a conoscenza dell'esistenza della relativa decisione di condanna, ed avesse nominato come proprio difensore di fiducia l'avv. Francesco Calabrò, che lo aveva assistito nel processo di secondo grado, talché è ragionevole pensare che lo stesso patrocinatore lo avesse poi tenuto informato degli sviluppi processuali derivanti dalla presentazione dell'impugnazione. Nè può sostenersi esservi stata la violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in quanto l'ordine della notificazione non va stabilito con riferimento a ciascun grado del processo, tenuto conto che - come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare - l'art. 157, comma 8 bis, concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la suddetta disciplina (così Sez. 6, n. 43791 del 10/07/2008, Giglia, Rv. 242039).
3. Il secondo motivo è, nella sua seconda parte, fondato. Il ricorrente, infatti, si è doluto che ne' il giudice di primo grado ne' quello di secondo grado, nonostante quest'ultimo fosse stato a tanto specificamente sollecitato con l'impugnazione, avevano preso in esame un manoscritto redatto dalla R. e indirizzato all'imputato (contenente un elenco di "regole da rispettare", asseritamente impartite dalla prevenuta al marito, dunque idoneo a chiarire la natura dei rapporti esistenti tra i coniugi), dal prevenuto prodotto durante l'istruttoria dibattimentale ed acquisito agli atti dal giudice di prime cure.
Si tratta all'evidenza di una grave lacuna nella motivazione che non può essere colmata in sede di legittimità, spettando ai giudici di merito ogni più opportuna valutazione del contenuto di quel documento;
la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Resta, così, assorbito l'esame dei restanti motivi di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013