Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 19764
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Sentenza 16 aprile 2013

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L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di appello per il quale il decreto di citazione a giudizio e l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado erano stati notificati ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 19764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19764
    Data del deposito : 16 aprile 2013

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