Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Qualora, nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (e cioè a mani del difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato, così da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuato nello stesso modo, il giudice d'appello il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e deve quindi disporre, a pena di nullità, prima dell'eventuale dichiarazione di contumacia, che la notifica venga rinnovata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 43952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43952 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AN Franco - Consigliere - N. 02223
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 033930/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AN, N. IL 02/04/1970;
avverso SENTENZA del 16/03/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. CRUPI Vincenzo di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.3.2006 la Corte di appello di Firenze, decidendo sulla impugnazione proposta da NI DA avverso la decisione di primo grado che l'aveva condannata alla pena di Euro 300,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile per il reato di frode in commercio - avendola riconosciuta colpevole di avere ceduto, nella veste di titolare di esercizio commerciale, prosciutto S. AN invece del prosciutto di AR richiesto dal cliente - ha confermato la sentenza stessa. In particolare sulla base della deposizione del cliente e del M.llo dei CC che lo accompagnava la Corte territoriale ha escluso che l'imputata avesse chiesto al cliente di vendergli prosciutto S. AN invece dell'altro ricevendo un cenno di assenso. Nel contempo ha negato attendibilità alla teste dipendente dell'imputata - che aveva confermato la versione di quest'ultima - considerandola teste sospetta per tale rapporto di dipendenza ed inoltre teste dell'ultimo momento. L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione continuando ad eccepire la nullità della notifica della citazione a giudizio in appello eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis ed ha motivato l'eccezione osservando che il giudizio di appello non può considerarsi come una sorta di prosecuzione di quello di primo grado. Con altro motivo ripropone la tesi già sostenuta davanti ai giudici di merito circa l'assenso dato dal cliente al cambio della qualità del prosciutto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle allegate dalla ricorrente.
La citazione in appello è stata invero notificata alla imputata mediante consegna di copia a mani del difensore di fiducia, dopo che al momento della opposizione a decreto penale l'imputata aveva proceduto alla dichiarazione del domicilio ai fini delle successive notifiche, giusta il disposto dell'art. 161 c.p.p.. Tale notifica è avvenuta nelle forme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis in forza del quale nei confronti dell'imputato non detenuto (come nel nostro caso) le notifiche successive alla prima si eseguono mediante consegna a mani del difensore di fiducia salvo che questi dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione.
Nel giudizio di appello il difensore ha eccepito la nullità della notifica della citazione sostenendo che essa dovesse essere fatta non a lui ma al domicilio dichiarato dalla propria assistita. La Corte territoriale rispondendo sul punto con apposita ordinanza ha respinto la eccezione richiamandosi al disposto del citato art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Orbene, nella impugnazione in esame non si contesta la legittimità del ricorso a tale forma di notificazione ma si sostiene che essa andava limitata al giudizio di primo grado dovendosi escludere che l'avvenuta nomina del difensore di fiducia possa comportare, dopo la notifica del primo atto del procedimento, l'applicazione della norma in questione per tutti i gradi del giudizio.
Osserva il Collegio che in realtà la questione deve essere affrontata da altro punto di vista. In particolare deve ricordarsi che nella citata ordinanza della Corte di merito si afferma non solo la regolarità della citazione in appello ma si da anche atto del fatto che in tribunale la citazione era avvenuta al domicilio dichiarato dalla imputata.
Ora è chiaro che seguendo il condivisibile ragionamento della Corte medesima anche la citazione in tribunale sarebbe potuta avvenire nelle forme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis;
peraltro la scelta di procedere con la diversa notifica della consegna al domicilio dichiarato dall'imputata non ha comunque prodotto alcun vulnus alla regolarità del procedimento dal momento che essa deve avere raggiunto lo scopo di mettere il destinatario a conoscenza del contenuto dell'atto (come si deduce dal fatto che non risulta essere stata sollevata alcuna eccezione al riguardo).
E tuttavia la scelta stessa non può considerarsi del tutto neutra avendo potuto determinare nella destinatala l'incolpevole affidamento che anche per la citazione in appello si sarebbero osservate le stesse forme. In siffatta situazione sarebbe stato lecito attendersi che il giudice valutasse la probabilità, nonostante la ritenuta formale regolarità dell'atto (art. 485 c.p.p., comma 1) che il destinatario potesse non avere avuto effettiva conoscenza di esso e conseguentemente disponesse la rinnovazione della citazione a giudizio.
Al riguardo manca nella cennata ordinanza della Corte di appello qualsiasi riferimento con la conseguenza che la dichiarazione di contumacia dell'imputata non può considerarsi giustificata e la conseguenza ulteriore che il successivo giudizio di appello deve considerarsi nullo per violazione del diritto di difesa dell'imputata. L'accoglimento di tale motivo del ricorso è assorbente dell'altro motivo e comporta di per sè l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello, che procederà a nuovo giudizio tenendo conto delle considerazioni appena svolte sulla nullità della citazione dell'imputata al giudizio di appello per difetto della relativa notifica.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2007