Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 43952
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Sentenza 27 settembre 2007

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Qualora, nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (e cioè a mani del difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato, così da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuato nello stesso modo, il giudice d'appello il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e deve quindi disporre, a pena di nullità, prima dell'eventuale dichiarazione di contumacia, che la notifica venga rinnovata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 43952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43952
    Data del deposito : 27 settembre 2007

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