Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2014, n. 42002
CASS
Sentenza 17 luglio 2014

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Non è nulla la notifica del decreto di citazione in secondo grado effettuata a mani del difensore di fiducia (che non abbia dichiarato di non accettarla), qualora in precedenza la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, nonostante l'intervenuta nomina del difensore di fiducia tale da legittimare il ricorso alle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., sia stata effettuata presso il domicilio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non può costituirsi da parte dell'imputato alcun legittimo affidamento alla prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate, allorquando ciò si traduca nella lesione di un interesse di rango costituzionale quale è quello alla ragionevole durata del processo).

Commentario1

  • 1Omesso versamento iva: implicazioni costituzionali nella (ri)determinazione della pena
    Gianluca Denora · https://www.diritto.it/ · 19 novembre 2014

    Primo grado, appello e cassazione Il delitto di omesso versamento iva, quando il destinatario è un ente, va imputato ai soggetti responsabili dell'ente nella contabilità del quale si riscontra l'illecito. Ma in che senso responsabili dell'ente? In primo grado, il Tribunale di Monza aveva indicato i soggetti formalmente responsabili per gli adempimenti di un'azienda; nel caso di specie l'imputato era stato chiamato a rispondere del reato esclusivamente in ragione della qualifica rivestita. La Corte d'Appello di Milano aveva confermato l'assunto e per l'effetto il verdetto di colpevolezza. Anche la Cassazione, sez. III penale, nella sentenza 17 luglio – 9 ottobre 2014, n. 42002, affronta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2014, n. 42002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42002
Data del deposito : 17 luglio 2014

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