Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2013, n. 13310
CASS
Sentenza 14 febbraio 2013

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Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere.

Per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2013, n. 13310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13310
Data del deposito : 14 febbraio 2013

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