Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 42699
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Sentenza 27 settembre 2011

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L' impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto e 157 comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 42699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42699
    Data del deposito : 27 settembre 2011

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