Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
L' impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto e 157 comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 42699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42699 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/09/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1415
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10434/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU RE, nato a [...] il [...];
2) FE EA, nato a [...] e Linosa (AG) il 6.3.1954;
avverso la sentenza del 9 novembre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentità la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 ottobre 2006 con cui il G.u.p. del Tribunale di Velletri aveva ritenuto RE GU e EA FE responsabili, in concorso tra loro, del reato di illecita detenzione di stupefacenti.
Dalla sentenza si apprende che a seguito di una perquisizione la polizia giudiziaria aveva rinvenuto nell'appartamento del GU, in cui i due imputati convivevano, materiale idoneo per il confezionamento di stupefacente, mentre in un'altra abitazione, di cui lo FE aveva il possesso, veniva rintracciato un quantitativo di droga all'interno di una cassaforte. Secondo i giudici sia il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, sia la disponibilità dello stupefacente dovevano essere ricondotti ad entrambi gli imputati.
Contro questa decisione ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del comune difensore di fiducia.
In relazione alla posizione dello FE il ricorso deduce, come unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
Riguardo al GU, con il primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza d'appello per l'irregolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato, notifica avvenuta presso il difensore senza alcun accertamento preventivo sulla sua effettiva irreperibilità nel domicilio eletto. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, che ha basato l'affermazione di responsabilità del GU sul rinvenimento delle chiavi della cassaforte all'interno della sua autovettura e sul materiale sequestrato presso la sua abitazione, elementi che il ricorrente ritiene inidonei a superare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato cui si riferisce l'art. 533 c.p.p., comma 1. Infine, si censura la sentenza anche in relazione al trattamento sanzionatone, ritenuto eccessivo e privo di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il motivo dedotto nell'interesse di FE è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo proporzionata la pena applicata, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della personalità dell'imputato, al quale peraltro erano state riconosciute dal primo giudice le circostanti attenuanti generiche. Con riferimento al ricorso di GU, con il primo motivo viene censurata la ritenuta impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio dichiarato. Si osserva al riguardo che l'impossibilità di notificazione è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario, sicché non è censurabile in cassazione (Sez. 3^, 8 luglio 2010, n. 35048, Benfratelli). Peraltro, questa Corte ha anche affermato che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 5 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art.161 c.p.p., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (Sez. 5^, 21 aprile 2011, n. 22745, Poggi). Con il secondo motivo il ricorrente svolge censure in fatto, dal momento che deduce il vizio di motivazione proponendo una lettura alternativa dei fatti così come ricostruiti in sentenza. Invero, la motivazione con cui i giudici di merito sono pervenuti ad affermare la responsabilità dell'imputato appare coerente, fondata su elementi probatori, anche di carattere indiziario, valutati in maniera logica e razionale. Infatti, la non consapevolezza del GU circa lo stupefacente rinvenuto nella cassaforte situata nell'appartamento del coimputato è stata esclusa in base ad una serie di elementi da cui è emerso che entrambi gli imputati detenevano lo stupefacente: in particolare, è risultato pacifico che i due vivevano nello stesso appartamento e, allo stesso modo, non viene contestato che il GU avesse le chiavi non solo dell'altro appartamento dove è stato trovato lo stupefacente, ma anche quelle della cassaforte in cui lo stupefacente era nascosto. La circostanza di fatto dedotta dal ricorrente, secondo cui le chiavi trovate nell'autovettura del GU erano state ivi lasciate dallo FE è questione di fatto che non può approdare in questa sede di legittimità e che, semmai, andava dimostrata nel giudizio di merito.
Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo, in quanto la sentenza, anche in questo caso, ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice con una motivazione congrua, che ha preso in esame la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, al quale sono state negate le attenuanti generi che per i precedenti specifici.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011