Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
Il giudice del riesame, a cui è presentata dalla difesa dell'imputato una trascrizione delle intercettazioni in tutto o in parte alternativa rispetto a quella predisposta nel brogliaccio dalla polizia giudiziaria, ha l'obbligo di valutare le contestate discrasie, motivando adeguatamente circa le ragioni per le quali i rilievi difensivi non possono essere condivisi.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 24908 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24908 Anno 2013 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Morabito Cosimo, nato a Taurianova il 15.11.1987, avverso l'ordinanza pronunciata in data 27.4.2012 dal tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Michele Albanese del Foro di Reggio Calabria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Data Udienza: 08/02/2013 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 24908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24908 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/02/2013
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 278
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 42722/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR MO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 27.4.2012 dal tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Albanese Michele del Foro di Reggio Calabria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza pronunciata il 27.4.2012 il tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale in data 16.3.2012 nei confronti di OR MO in relazione ai reati di cui All'art. 416 c.p.; L. n. 203 del 1991, art. 7; artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 378 c.p., commi 1 e 2,
art. 390 c.p., L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il OR, articolando distinti motivi di impugnazione. Con il primo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), anche sotto il profilo del travisamento della prova in relazione all'art. 273, c.p.p. e art. 390 c.p.. In particolare, ad avviso del ricorrente, non sarebbe dimostrato che il TE UN, ritenuto il promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo b), abbia utilizzato l'autovettura del ricorrente, ricevuta da tal IC LI al quale il OR l'aveva prestata, per recarsi ad un incontro con il latitante DE CO ne' risulta dimostrato, in relazione all'art. 390 c.p., l'esistenza dell'elemento psicologico nei confronti del ricorrente, del tutto ignaro dell'utilizzazione che sarebbe stata fatta della propria autovettura. Il tribunale, inoltre, avrebbe realizzato un vero e proprio travisamento della prova nella valutazione di alcuni elementi indiziari ed, in particolare, del contenuto della conversazione intercettata il 10.11.2010, in quanto confrontando la trascrizione operata dalla polizia giudiziaria e quella effettuata dalla difesa, messa a disposizione del tribunale del riesame, si evince che, contrariamente a quanto affermato in motivazione, il OR non ha chiesto al IS notizie del IC, ne' incaricato il IS stesso di contattare il IC, come chiarito dallo stesso IS in sede di sommarie informazioni testimoniali assunte dalla difesa, senza che sul punto il Tribunale del riesame abbia fornito alcuna risposta;
inoltre risulta dalla trascrizione effettuata dalla difesa che il IS, nel corso della menzionata conversazione, ha rivolto al OR la domanda:"con chi ti dovevi vedere?" e non, come affermato in motivazione, "con chi si doveva vedere?". Risulta, inoltre, una evidente contraddizione tra la ricostruzione dei fatti operata dal giudice per le indagini preliminari e quella del tribunale del riesame, in quanto per il primo giudice sarebbe stato il IS a chiedere al OR notizie del IC, richiesta alla quale sarebbe seguita una lunga pausa al termine della quale il IS avrebbe cambiato argomento, laddove per il tribunale del riesame sarebbe stato il OR a chiedere al IS notizie in merito agli spostamenti del IC ed alla risposta evasiva del IS sul punto non avrebbe più insistito, capendo immediatamente;
ancora, evidenzia il ricorrente, che l'assenza di collegamenti telefonici tra il OR ed il IC non costituisce sintomo di un elevato livello di clandestinità della vicenda, come sostenuto dal riesame, essendo smentita dall'esistenza di numerosi contatti telefonici tra il IC, il TE e numerosi altri soggetti coinvolti nel procedimento.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p., in quanto non può desumersi da un unico episodio l'inserimento del OR nel sodalizio criminoso coordinato da TE UN con la funzione di mettere stabilmente a disposizione dei sodali la propria autovettura ed inoltre non sono stati indicati gli elementi su cui si fonda la ritenuta sussistenza di tale sodalizio.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), in relazione alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente, senza dimostrare il dolo specifico del OR di agevolare non il latitante, ma attraverso di lui, l'associazione mafiosa di appartenenza. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere il tribunale del riesame affermato l'esistenza di esigenze cautelari sulla base della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, senza prendere in considerazione gli elementi di segno opposto prospettati dalla difesa a fondamento della insussistenza di esigenze cautelari. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere omesso il tribunale del riesame ogni valutazione sui risultati delle investigazioni difensive svolte ai sensi dell'alt. 391 bis, c.p.p., e messe a disposizione del tribunale all'udienza del 26.4.2012, consistenti nella trascrizione della conversazione del 10.11.2010 e nel verbale di sommarie informazioni del IS.
Con memoria depositata il 31.1.2013, infine, il difensore del OR, nel reiterare le doglianze in precedenza indicate ed a sostegno del proprio ricorso, produceva, in allegato, quale nuovo elemento gli esiti della trascrizione avente ad oggetto l'intercettazione ambientale del 10.11.2010, effettuata dal consulente tecnico di parte nominato il 14.11.2012 dallo stesso difensore, che, tuttavia, non possono essere presi in considerazione in questa sede di legittimità, dove è preclusa ogni valutazione di merito su elementi di fatto, per di più ignoti al giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di ricorso. Tanto premesso il ricorso presentato nell'interesse del OR è fondato e va accolto. Fondati, in particolare, appaiono il primo ed il quinto motivo di impugnazione.
Il tribunale del riesame ha ritenuto il ricorrente organicamente inserito nell'associazione a delinquere di cui al capo b), costituita e promossa, secondo l'Ipotesi accusatoria, da TE UN NT, al fine di agevolare le attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata 'ndrangheta" ed, in particolare, la sua articolazione locale nota come "cosca DE", operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, attraverso la consumazione di una serie indeterminata di delitti contro l'amministrazione della giustizia e contro l'autorita' delle decisioni giudiziarie, volti in prevalenza a favorire la ventennale latitanza, consentendone il protrarsi, di DE CO, capo della omonima cosca, destinatario di numerose sentenze di condanna passate in giudicato e di diverse ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere rimaste ineseguite. In particolare, evidenziano i giudici del riesame, "l'odierno istante risulta coinvolto in tre episodi e il suo contributo è consistito principalmente nel prestare la propria autovettura "pulita" per gli spostamenti e le staffette utilizzate dai sodali per raggiungere il latitante senza essere scoperti", il che consente di affermare "la messa a disposizione del OR in favore del pericoloso latitante DE CO" (cfr. p. 69 dell'impugnata ordinanza). A tale conclusione i giudici di merito pervengono sulla base, da un lato dello "ingiustificato prestito della propria autovettura al RE LI e al TE UN", dall'altro "della totale mancanza di contatti" (telefonici) "con i soggetti appena citati", che utilizzavano come trait d'union IS RO, proprio "al fine di evitare di lasciare tracce da cui poter collegare l'uno all'altro" (cfr. pp. 69, 68 dell'impugnata ordinanza). Decisivo, nel contesto di gravità indiziaria delineato dal tribunale del riesame, è il contenuto della conversazione ambientale intercettata il 10.11.2010 all'interno dell'autovettura Fiat 500, in quel momento utilizzata dal OR e dal IS, che consente di collegare il ricorrente al HI, e, quindi, al TE utilizzatore finale dell'autovettura, in quanto "il OR, chiedendo espressamente al IS se fosse a conoscenza degli spostamenti del HI LI - che in quel momento era in possesso della sua autovettura Smart - dimostra non solo di conoscere il HI ma anche di sapere il fine per cui aveva preso in prestito la propria autovettura. E ciò lo sì desume dal fatto che, alla risposta evasiva del IS sul punto, il OR non insista, ma capendo immediatamente, cambi discorso, non tornando più sull'argomento" (cfr. p. 68 dell'impugnata ordinanza). Orbene al riguardo va innanzitutto evidenziata una manifesta illogicità che inficia il percorso motivazionale, desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
Appare evidente, infatti, come il valore confermativo dell'ipotesi accusatoria che si vuole attribuire al contenuto della conversazione intercettata il 10.11.2010, presuppone logicamente che a rispondere evasivamente alla domanda sulle finalità per cui il HI avesse preso in prestito l'autovettura del OR avrebbe dovuto essere quest'ultimo e non il IS, dimostrando, con tale prudente atteggiamento, la consapevolezza dell'utilizzazione illecita che sarebbe stata fatta della suddetta autovettura in relazione al supporto da fornire alla latitanza del DE CO. Peraltro, con motivazione palesemente contraddittoria, è lo stesso tribunale del riesame che, nel commentare in altra parte della motivazione, la medesima conversazione telefonica, evidenzia come sia stato ND, vale a dire il IS RO, a chiedere al OR se quest'ultimo conoscesse gli impegni del IC, richiesta alla quale era "seguita una lunga pausa, al termine della quale RO mutava repentinamente argomento, preferendo soffermarsi sulle vicende sentimentali di una donna" (cfr. p. 26 dell'impugnata ordinanza).
Il discordante significato attribuito dal tribunale del riesame alla menzionata conversazione ambientale tra il OR ed il IS (di cui, peraltro, in motivazione non è stato riportato il contenuto), proprio per il carattere decisivo che gli stessi giudici di merito hanno attribuito a tale conversazione nella costruzione del quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, soprattutto in relazione alla ritenuta dimostrazione della sussistenza del dolo delle fattispecie delittuose oggetto della contestazione provvisoria, impone necessariamente che si faccia chiarezza sul punto. Non può non rilevarsi, peraltro, come la difesa del OR abbia anche contestato, in sede di riesame, il contenuto della conversazione di cui si discute, attraverso il deposito all'udienza camerale del 26.4.2012 del verbale della trascrizione della conversazione in questione effettuata dallo stesso difensore, a seguito dell'ascolto dei relativi files audio autorizzato dal pubblico ministero, eccependo che, a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame, il IS si sarebbe rivolto al OR per chiedergli notizie in ordine ad un incontro cui avrebbe dovuto partecipare lo stesso ricorrente ("con chi ti dovevi vedere?") e non in relazione agli spostamenti di una terza persona, da identificarsi, secondo l'assunto accusatorio, nel IC. A siffatta contestazione il tribunale del riesame non ha fornito alcuna risposta, incorrendo, di conseguenza, nel vizio di mancanza di motivazione censurabile in sede di legittimità. Ed invero, come affermato da un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il giudice del riesame, a cui è presentata dalla difesa dell'imputato una trascrizione delle intercettazioni in tutto o in parte alternativa rispetto a quella predisposta nel brogliaccio dalla polizia giudiziaria, ha il dovere di valutare le contestate discrasie, motivando adeguatamente circa le ragioni per le quali i rilievi difensivi non possono essere condivisi, essendo configurabile a suo carico lo specifico obbligo di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi files audio (cfr. Cass., sez. 6, 03/04/2012, n. 15701, T., rv. 252595; Cass., sez. 6, 23/09/2010, n. 37014, D. e altro). La fondatezza del primo e del quinto motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri che vanno considerati in essi assorbiti.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di OR MO va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria, che procederà a colmare le evidenziate mancanze motivazionali attenendosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013