Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre effetti, o contestualmente all'atto di nomina o, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo quest'ultima, ma sempre prima della notifica di un atto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2013, n. 16615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16615 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/02/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 275
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 20320/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO NO n. il 24 luglio 1967;
avverso la sentenza 17 giugno 2011 - Corte di Appello di Perugia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. RIELLO Luigi, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udito il difensore avv. Gaetano Marino, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 17 giugno 2011, depositata in cancelleria il 17 giugno 2011, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza 10 marzo 2006 del Tribunale della medesima città, dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Di IO NO in relazione al reato allo stesso ascritto al capo B (art. 635 cod. pen.) perché estinto per intervenuta prescrizione, riduceva la pena per i reati residuali di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina di cui al capo A alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 260,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Di IO NO, per vendicarsi del giudice dott. Iansiti del Tribunale di Latina che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia per anni quattro, dava incarico a NA FR, cui consegnava a tale fine un'arma clandestina, di esplodere colpi d'arma da fuoco sulla vettura del magistrato, cosa che il NA FR faceva sparando sette colpi.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito da diversi elementi:
- le dichiarazioni di IA CA, il quale aveva dichiarato di aver ricevuto successivamente ai fatti per cui è causa da NA FR, conosciuto come "il Bistecca", un'arma clandestina per farla riparare;
- l'accertamento balistico che aveva consentito di asseverare che l'arma in questione, in comparazione con i bossoli rinvenuti all'interno della vettura del magistrato, era quella del danneggiamento;
- le dichiarazioni rese da CO AU, all'epoca fidanzata quattordicenne di NA FR, la quale riferiva di essere stata presente sia quando il NA consegnava l'arma al IA, sia quando quest'ultimo riconsegnava la pistola al fidanzato;
la medesima ragazza riferiva inoltre che il NA le aveva detto di essere stato lui a esplodere i colpi d'arma da fuoco contro la vettura dello Iansiti essendogli stato l'incarico commissionato da due amici incontrati al bar "Friuli" chiarendo che l'arma gli era stata consegnata dal Di IO NO, detto "Ciacia" odierno ricorrente, con il quale il NA intratteneva contatti tanto da incontrarsi con lo stesso in presenza della medesima teste;
- le dichiarazioni del NA, che aveva confermato di aver consegnato al IA l'arma per farla riparare;
- la circostanza che era sempre stata la ragazza che aveva aiutato gli inquirenti a recuperare la pistola allorquando NA se ne era disfatto avendo capito che vi era "dietro" un'operazione gestita dagli stessi inquirenti;
- il rilievo che, nella tarda serata del 25 febbraio (tra le 22 e le 24), il Di IO e il NA si erano incontrati nel locale "Sapori del Corso" di Latina, circostanza confermata dal NA che però aveva negato ogni responsabilità per l'accaduto;
- la circostanza, infine, emersa dalle ulteriori indagini svolte, per la quale il difensore del Di IO e il ricorrente medesimo avevano avuto conoscenza della misura di prevenzione imposta al Di IO, ancorché posta in esecuzione il 26 febbraio, già dal mattino del 25, come riferito dalle due funzionane della cancelleria del Tribunale Carmen Ruggero e Angioletta Sorrentino. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Gaetano Marino, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Di IO NO chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare 3 sono stati sviluppati dal ricorrente sette ordini di motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva eccepita la nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia dell'imputato per violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, art. 171 c.p.p. e art.178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e) per omessa citazione;
il difensore aveva infatti rifiutato la prima notificazione al difensore anche per l'imputato per l'udienza del 2 novembre 2010 in appello sicché la notificazione non poteva dirsi avvenuta o regolare;
b) con il secondo motivo di gravame veniva eccepita la nullità dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p., comma 2 al ricorrente in violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per violazione del diritto di difesa;
l'avviso di deposito della sentenza è avvenuta via fax e ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sicché anche per questa comunicazione sarebbe dovuto valere il rifiuto di ricezione già espresso per la prima notificazione, come dianzi precisato;
e) con il terzo motivo di doglianza veniva eccepita la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3, artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen. e L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4 e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della norma penale e processuale, manifesta illogicità della motivazione;
in particolare veniva rilevata rl'nutillzzabilità della testimonianza di CO AU a seguito delle continue contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. per essere stata la medesima suggerita per la metodica disapplicazione del codice di rito;
tale doglianza espressa in gravame non è stata neppure presa in considerazione dal giudice di appello;
sussiste anche la violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3 in relazione agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione comunque manifestamente illogica, sicuramente contraddittoria e apparente. È incongruo ritenere, come ha fatto il giudice, che la pistola oggetto di accertamento balistico fosse la stessa utilizzata per esplodere i colpi contro l'auto, ne' sussistono riscontri obbiettivi alle dichiarazioni del IA, ne' vi è certezza, per quanto dichiarato dai testi ME e ON che l'arma consegnata dal IA fosse proprio quella in sequestro;
parimenti illogica è la motivazione con riferimento all'arma non avendo il giudice preso in considerazione l'ipotesi della sua possibile sostituzione come fa pensare il riferimento negli atti a modelli diversi, avendo per contro ritenuto di giustificare il mancato riconoscimento dell'arma da parte del ME e del ON con il decorso del tempo, atteso peraltro che il consulente RE ebbe a periziare una pistola funzionante mentre in realtà il IA consegnò un'arma rotta. Altrettanto illogica è la motivazione là ove ha ritenuto attendibili le dichiarazioni de relato del IA e della CO piuttosto che quelle dirette del NA. È viziata di illogicità la sentenza anche là ove ha ritenuto di privilegiare la testimonianza del teste Fondra, circa l'ora in cui il Di IO e il NA hanno lasciato il locale la sera del 25 febbraio 1997, a tutto detrimento degli altri due testi indicati invece dalla difesa che hanno indicato orari non compatibili con la commissione del reato, è viziata di illogicità la sentenza anche nel punto in cui è stato dato credito alla testimonianza delle due impiegate della cancelleria penale del Tribunale di Latina non avendo invece il giudice tenuto conto che, in particolare, la teste GG aveva confuso tra loro due episodi diversi.
d) con il quarto motivo di doglianza veniva rilevata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 62 bis e 133 cod. pen., art. 125 c.p.p., n. 3 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) per erronea applicazione della norma penale e/o processuale a pena di nullità e mancanza di motivazione comunque manifestamente illogica;
il giudice ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche facendo rinvio alle connotazioni soggettive del Di IO già sanzionate con la recidiva, ne' ha motivato sulla richiesta di esclusione della recidiva;
e) con Il quinto motivo di doglianza veniva rilevata la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., art. 125 c.p.p., n. 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per mancanza di motivazione e comunque manifesta illogicità per il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta. Era stata per vero richiesta l'acquisizione del fascicolo della misura di prevenzione da cui sarebbe risultato che la notifica della misura era avvenuta dopo il fatto e non prima e che non corrispondeva al vero che il difensore si fosse fatto rilasciare copia dell'atto.
f) con il sesto motivo di gravame veniva eccepita la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cpv. c.p.p., art. 125 c.p.p., n.3 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per erronea applicazione della norma penale e processuale e mancanza e illogicità della motivazione. La Corte avrebbe dovuto eliminare l'aumento per la continuazione e per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. g) con il settimo motivo di impugnazione veniva rilevata l'erronea mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). 3.1 - Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso (eccezione concernete la nullità della notificazione del decreto di citazione) non sono fondati e devono essere respinti.
3.1.1 - Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il rifiuto del difensore per essere valido deve essere enunciato o contestualmente all'atto di nomina o, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo, ma sempre prima della notifica di un atto (Cass., Sez. 3, 20 settembre 2007 n. 41063, rv. 237640;
Sez. 6, 2 aprile 2007 n. 21341, rv. 236874; Sez. 6, 9 marzo 2006 n. 19267, rv. 234499). L'unica decisione contraria sostiene, invece, che l'immediato rifiuto non deve essere necessariamente preventivo, ma può anche seguire la prima notifica (Sez. 6, 9 giugno 2006 n. 24743, rv. 234908).
La Corte ritiene di dover seguire il primo maggioritario orientamento perché più conforme allo spirito della norma e allo scopo per il quale è stata introdotta la modifica legislativa e cioè quello di realizzare la ragionevole durata del processo. Deve infatti osservarsi che, aspettare la prima notifica per verificare la volontà o meno del difensore di fiducia di accettare le notifiche per conto del proprio assistito, è certamente foriero di ritardi e dilazioni incompatibili con l'avverbio "immediatamente" utilizzato dalla norma. Con la conseguenza che, se anche non è necessario che tale rifiuto sia contestuale alla nomina, deve però intervenire subito dopo e del tutto indipendentemente dalla notifica di un qualche atto. (Cass., Sez. 1, 30 gennaio 2008, n. 6068, rv. 238921, Savarese).
3.1.2 - Nel caso di specie, poiché si assume da parte del difensore che la nomina a difensore di fiducia è stata rilasciata anteriormente alla novella legislativa che ha introdotto la menzionata modifica all'art. 157 cod. proc. pen., (sicché non vi era stata ancora occasione per esternare il dissenso) il rifiuto di ricevere le notificazioni ai sensi della norma citata sarebbe dovuta essere comunicata dal difensore quantomeno in costanza della prima notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello ex art. 157 c.p.p., comma 8 e non in occasione, così come avvenuto, della seconda notificazione relativa alla comunicazione del rinvio dell'udienza a seguito del legittimo impedimento per ragioni di salute dell'imputato. Ne consegue la tardi vita del diniego di accettazione e che le notificazioni censurate sono da ritenersi valide ed efficaci.
3.2 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di gravame.
3.2.1 - Il rilievo difensivo circa la pretesa inutilizzabllità della prova dichiarativa della CO è privo di qualsivoglia fondamento giuridico. Il sistema delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. può incidere sulla valutazione della prova da parte del giudice dibattimentale, esame che, sul punto, è stato ampiamente svolto come emerge dalla lettura della sentenza gravata, ma non determina mai la sua inutilizzabilltà processuale. 3.2.2 - Le argomentazioni difensive secondo cui non vi sarebbe certezza che l'arma cui fa riferimento il IA sia quella che l'accertamento balistico ha ritenuto essere l'arma del fatto sono generiche e tutte dirette a sviluppare ipotesi di merito e comunque volte a sollecitazioni rlvalutative non ammissibili in questa sede. Del resto appare singolare che la difesa affermi che la pistola in sequestro non sia quella periziata dalla dott.ssa RE, arrivando ad affermare che quella in sequestro non sarebbe in buona sostanza l'arma del danneggiamento, senza per questo farne nel giudizio di merito oggetto di una specifica richiesta di rinnovazione della perizia sul punto (rinnovando in particolare la comparazione con i bossoli rinvenuti in sede di danneggiamento e che non si assumono sostituiti) che, se accertasse quanto effettivamente sostenuto, avrebbe vanificato l'intero costrutto accusatorio. Il giudice del merito ha comunque chiarito che le discrasie descrittive dell'arma sequestrata sono sostanzialmente irrilevanti anche perché è proprio la letteratura in materia prodotta dalla difesa che da conto come la pistola semiautomatica BE modello 1934 sia un'arma praticamente identica alla pistola modello 1935 sicché è facile la confusione tra le due armi.
Quanto alle censure in punto di violazione dei canoni valutativi ex art. 192 cod. proc. pen. occorre osservare che il giudice ha valutato il compendio di prova nella sua interezza, congruità e logicità non dimenticando di esaminare in modo analitico la piena attendibilità del IA e della CO, tenuto conto che quest'ultima ha fatto rinvenire agli inquirenti l'arma vista gettare dal NA con ciò dimostrando, come implicitamente fatto valere dal primo giudice, la sua piena attendibilità.
Nè il giudice territoriale si è sottratto all'onere di esaminare i testi della difesa avendo rilevato, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, come gli stessi non fossero stati In grado in concreto di ricordarsi esattamente la data in cui il De IO e il NA si fossero incontrati all'interno del locale "Sapori del Corso" essendo risultato non infrequente che la squadra di calcio si riuniva a cena in quel luogo. Le dichiarazioni di altro teste difensivo, che ricordava invece con estrema precisione che l'incontro tra il Di IO e il NA era avvenuta in una data non compatibile con gli accadimenti, sono state motivatamente ritenute dal giudice non credibili per la sospetta nitidezza, del ricordo. Del resto (da qui la superfluità dell'analisi di versioni contrastanti con la tesi accusatoria), come puntualmente ricordato dalla Corte territoriale, è lo stesso NA che ha ammesso di essersi incontrato con il Di IO in quel locale pur negando ogni responsabilità avendo infatti sostenuto di essersi poi recato a casa una volta uscito dal ristorante.
La difesa inoltre esclude che il Di IO sia stato sottoposto a misura di prevenzione contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado ma nulla allega, venendo così meno all'onere di autosufficienza del ricorso. Peraltro non si comprende la censura, posto che è proprio per essere stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di PS (non contestata come antefatto storico dalle parti) che al Di IO è stato contestato il reato ascritto.
3.3 - Il quarto motivo di ricorso è manifestamente privo di fondatezza.
3.3.1 - La Corte di merito, lungi dal negare apoditticamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche, ha argomentato il diniego delle stesse e la congruità del trattamento sanzionatorio, da un lato rilevando l'assenza in atti di un qualsivoglia elemento suscettibile di positiva valutazione a tali fini e, dall'altro lato, sottolineando la valenza ostativa dei precedenti penali sintomatici di una sua spiccata pericolosità sociale oltre alla gravità dei fatti per cui si procede, giudizio formulato dopo un'attenta analisi delle componenti oggettive e soggettive del fatto e delle sue specifiche modalità di compimento. E poiché la statuizione in ordine all'applicazione o meno delle circostanze attenuanti generiche deve fondarsi sulla globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole ed è censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi in cui essa appaia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, deve convenirsi sulla congruità dell'argomentare della Corte territoriale, che è privo di vizi logico-giuridici, in linea con i principi enunciati in materia da questa Corte e aderente alle norme di legge.
Il ricorrente censura anche la circostanza di aver posto a base della negatoria delle attenuanti generiche e della riconosciuta recidiva il medesimo profilo dei precedenti penali. Questa Suprema Corte ha più volte affermato che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie vari precedenti penali che conferma una spiccata capacità a delinquere dei ricorrenti;
si veda sul punto ad esempio Cass., Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte, condivisi dal Collegio, al fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Non sussiste infine il vizio di legittimità di motivazione nel caso in cui vi sia diniego delle attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato e di contemporaneo giudizio di diniego di esclusione della recidiva (trattandosi per vero di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti (Cass., Sez. 2, 4 novembre 2009, n. 106, rv. 246045, Maretta e altri;
Sez. 1, 18 aprile 1977, n. 11004, rv. 136756; Sez. 2, 20 giugno 1988, n. 9205, rv. 181739).
Va poi osservato che la richiesta di esclusione della recidiva è stata respinta dal giudice con adeguata giustificazione desumibile dalle negative considerazioni sulla personalità dell'imputato. 3.4 - Il quinto motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto anche ove si lamenta il diniego di effettuazione di approfondimento istruttorie la cui necessità è stata con adeguata motivazione dalla Corte di merito esclusa.
3.4.1 - È per vero circostanza pacifica che la notifica della misura di prevenzione sia avvenuta dopo il fatto e non prima della sua esecuzione. L'accusa sostiene e prova, per vero, (attraverso le prove dichiarative delle due impiegate) che la comunicazione al Di IO e al suo difensore è stata meramente anticipatoria (per essere avvenuta la mattina del 25 febbraio), a mero titolo informativo e non formale. Se poi il difensore ne abbia avuto copia informale (non risultante dal fascicolo) questo non rileva, così come non rileva che abbia avuto copia formale successivamente in sede di comunicazione ufficiale.
3.5 - Il sesto motivo di ricorso è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
3.5.1 - La Corte territoriale ha provveduto a elidere l'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo B mentre la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione non fa escludere l'aumento ex art. 61 c.p., n.
2. Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati connessi non esclude l'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 2, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2005, n. 6488, rv. 231423, Di Flavio). 3.6. - Meritevole di parziale accoglimento è invece la richiesta che attiene alla declaratoria di prescrizione dei reati che deve ritenersi maturata per tutti (sia in forza della legge attuale che di quella previgente) tranne per il delitto di porto d'armi clandestina, il cui termine ultimo, anche ai sensi della più favorevole disciplina contenuta nel vigente testo dell'artt. 157 e 161 c.p., è superiore al tempo trascorso dalla commissione del reato in data 19 febbraio 2000 (anni otto massimo pena edittale + aumento 2/3 per la recidiva reiterata + aumento per le interruzioni).
La lettura della sentenza impugnata consente di poter espungere dalla pena irrogata quella che attiene al reati prescritti e pertanto di procedere in questa sede 10 alla relativa rideterminazione della pena che viene stabilita in anni due e mesi quattro di reclusione e 220,00 Euro di multa.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di detenzione e porto illegale di arma e di detenzione di arma clandestina perché estinti per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di porto di arma clandestina in anni due e mesi quattro di reclusione e 220,00 Euro di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013