Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In materia di notificazioni all'imputato non detenuto eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche destinate al suo assistito deve intendersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato l'atto senza nulla opporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 37264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37264 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - N. 1376
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 30033/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL UC, n. a Lanciano il 26.9.1952;
avverso l'ordinanza del 12.4.2012 del tribunale di Lanciano;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. In sede di esecuzione AL UC ha chiesto che venisse accertata la non esecutività della sentenza n. 344/2010 del Tribunale di Lanciano in quanto la decisione è stata notificata all'imputato contumace presso il difensore di fiducia, nonostante questi avesse dichiarato, nello stesso atto di nomina depositato in cancelleria, di non accettare le notificazioni per conto del suo assistito. In via alternativa, AL UC ha richiesto la remissione in termini per proporre l'impugnazione della stessa sentenza.
Con ordinanza del 12.4.2012 il tribunale di Lanciano ha rigettato sia il ricorso per incidente di esecuzione sia l'istanza di restituzione nel termine per impugnare.
Ha rilevato che effettivamente nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, depositata il 26/02/2008 nel corso di svolgimento delle indagini preliminari l'avv. Mario Di Iullo aveva dichiarato di non accettare la notifiche destinate all'indagato ed all'imputato. Tuttavia il difensore dell'imputato, come risultava dalla relata di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, eseguita personalmente nei suoi confronti con l'espressa indicazione della disposizione di legge per la quale l'atto era consegnato allo stesso, in luogo del suo destinatario (art. 157 c.p.p., comma 8 bis) nulla osservava, accettando l'atto nella qualità di domiciliatario ex lege dell'imputato. In tal modo secondo il tribunale doveva ritenersi che per acta concludentia il difensore avesse accettato tacitamente la notifica dell'atto per conto del suo assistito, superando ' espressa dichiarazione contraria contenuta nell'atto di nomina depositato in precedenza.
Per le medesime considerazioni il tribunale riteneva che non sussistesse alcuna delle ragioni che avessero impedito a AL UC di osservare il termine per la proposizione dell'impugnazione avverso la citata sentenza, con la conseguenza che doveva rigettarsi anche l'alternativa richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.. 2. Avverso questa pronuncia il AL propone ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. UC LF propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lanciano, quale giudice dell'esecuzione, il 12 aprile 2012, ha respinto l'istanza di non esecutivita' della sentenza e di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale n. 344/10 del Tribunale di Lanciano dell'8 giugno 2010. Chiede che la Corte voglia, accogliendo il ricorso, annullare il provvedimento impugnato, restituire il ricorrente in termini per proporre appello avverso la sentenza e disporre a restituzione degli atti al Tribunale di Lanciano per le determinazioni in ordine alla esecutività del titolo.
2. Il ricorso è fondato limitatamente a quest'ultima prospettazione. Risulta dagli atti che il LF aveva, il 19 febbraio 2008, nominato difensore di fiducia, nel procedimento n. 888/07 Rgn, l'avv. Mario Di Iullo che, nel medesimo atto, aveva dichiarato di non accettare le notifiche presso il suo studio ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Il decreto di citazione a giudizio, dopo un tentativo infruttuoso fatto dagli ufficiali giudiziari presso il domicilio dichiarato, veniva notificato dalla Polizia giudiziaria con consegna alla persona dell'imputato, che rimaneva contumace in giudizio. La sentenza veniva notificata al difensore come domiciliatario dell'imputato.
Orbene è vero che l'avvocato difensore di fiducia non deve reiterare la dichiarazione prevista dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis ossia la dichiarazione di non voler ricevere come domiciliatario le comunicazione e le notificazioni all'imputato. Però è corretta l'argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui se poi il difensore di fiducia al quale l'atto è notificato proprio ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, nulla oppone e accetta l'atto, deve ritenersi che abbia revocato implicitamente la dichiarazione originaria e che quindi abbia accettato di essere domiciliatatario dell'imputato.
Il ricorso invece è fondato nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di restituzione nel termine. Infatti la mancanza di una causa di forza maggiore riguarda solo l'ipotesi dell'art. 175, comma 1 ma non anche quella del comma 2 che si fonda soltanto sul fatto che l'imputato sia contumace. Nella specie l'imputato era effettivamente contumace e quindi, non risultando che avesse avuto conoscenza del provvedimento, aver diritto di essere destituito nel termine per impugnare ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2. 3. Pertanto il ricorso va accolto nei limiti suddetti con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 e rinvia al tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013