Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5279
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

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La domanda proposta dall'istituto assicuratore contro il datore di lavoro dà luogo, qualora sia diretta al rimborso delle somme erogate all'infortunato e sia fondata sul fatto - reato di altro dipendente, ad una controversia derivante dall'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali, perché il diritto affermato si fonda sul rapporto assicurativo da queste configurato.

La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, ritenuto che la soppressione di alcuni consorzi di bonifica siciliani, e la contestuale costituzione di nuovi enti consortili in loro sostituzione avesse, "ex legibus" 45/95, 16/97 e 10/99 della regione Sicilia, comportato il subingresso, in alcuni dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, dei nuovi consorzi, mentre, per i rapporti non trasferiti, da un lato, subentrava il competente assessorato regionale, dall'altro, se ne disponeva la liquidazione ad opera di un commissario liquidatore, con conseguente applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. in tema di successione processuale e conseguente ammissibilità dell'impugnazione proposta, con riferimento a rapporti non rientranti tra quelli trasferiti ai nuovi enti, sia dal consorzio soppresso in persona del commissario liquidatore, sia dall'assessorato regionale - dal primo in quanto parte dell'originario processo, dal secondo in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso -).

Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l'effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato (principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero in quella per materia del pretore quale giudice del lavoro, e, nelle more, erano entrate in vigore le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5279
    Data del deposito : 9 aprile 2001

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