Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 3
La domanda proposta dall'istituto assicuratore contro il datore di lavoro dà luogo, qualora sia diretta al rimborso delle somme erogate all'infortunato e sia fondata sul fatto - reato di altro dipendente, ad una controversia derivante dall'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali, perché il diritto affermato si fonda sul rapporto assicurativo da queste configurato.
La soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, ritenuto che la soppressione di alcuni consorzi di bonifica siciliani, e la contestuale costituzione di nuovi enti consortili in loro sostituzione avesse, "ex legibus" 45/95, 16/97 e 10/99 della regione Sicilia, comportato il subingresso, in alcuni dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, dei nuovi consorzi, mentre, per i rapporti non trasferiti, da un lato, subentrava il competente assessorato regionale, dall'altro, se ne disponeva la liquidazione ad opera di un commissario liquidatore, con conseguente applicabilità dell'art. 111 cod. proc. civ. in tema di successione processuale e conseguente ammissibilità dell'impugnazione proposta, con riferimento a rapporti non rientranti tra quelli trasferiti ai nuovi enti, sia dal consorzio soppresso in persona del commissario liquidatore, sia dall'assessorato regionale - dal primo in quanto parte dell'originario processo, dal secondo in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso -).
Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l'effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato (principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero in quella per materia del pretore quale giudice del lavoro, e, nelle more, erano entrate in vigore le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA GAGLIANO AT TROINA in liq., con sede in AN LF (EN), nonché CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA, con sede in Enna, entrambi in persona del Comm. Reg. Dott. Leonardo Magro, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell'avvocato ZERBONI FABRIZIO, che lo difende unitamente all'avvocato STANCANELLI RAFFAELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FONDAZIONE ENPAIA Ente Nazionale di Previdenza per gli Impiegati e gli Addetti in Agricoltura - in persona del suo Presidente e legale Aldo Francone, elettivamente domiciliata in Roma, VIA MONTE SANTO N. 25 presso lo studio dell'Avvocato ALBERTO MORABITO lo rappresenta e difende giusta delega in atti.
- controricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente Ing. Gianni Billia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede Legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati DE RITIS GIULIO, SGROI ON, TRIOLO NC, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
LAVORO & SICURTÀ SPA, PI ON;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 18940/98 proposto da:
ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE CI LIQUIDATORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CASTEFERRATO TROINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente Ing. Gianni Billia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede Legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati DE RITIS GIULIO, SGROI ON, TRIOLO NC, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
PA NC, ENPAIA, LAVORO & SICURTÀ SPA, PI ON;
- intimati -
avverso la sentenza n. 110/97 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 19/3/1997, depositata il 11/08/97; RG. 220+226+227/92, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato GIOVANNI COMPAGNO;
udito l'Avvocato ALBERTO MORABITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
1. - ZO CA conveniva in giudizio ON PI, il Consorzio di bonifica AN LF TR, la società per azioni Compagnia assicuratrice Lavoro e Sicurtà e, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Nicosia, proponeva in loro confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno. Esponeva questi fatti.
Il giorno 21.1.1985 era a bordo d'una autovettura, di proprietà del Consorzio, guidata da PI.
Il conducente aveva perduto il controllo del veicolo, andato a cozzare contro un muretto ai margini della strada.
Egli aveva riportato danni alla persona con postumi di carattere permanente: ne dovevano rispondere i convenuti, perché il fatto era avvenuto per colpa del conducente.
1.1. - I convenuti, costituitisi, chiedevano che la domanda fosse rigettata.
Il Consorzio, in particolare, proponeva due eccezioni, una di difetto di competenza del tribunale, perché la causa rientrava nella competenza del pretore in qualità di giudice del lavoro, l'altra di difetto di legittimazione passiva, perché dei danni avrebbe dovuto se mai rispondere l'ente gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Ragione delle due eccezioni la seguente.
S'era trattato di un infortunio sul lavoro.
L'incidente sera verificato mentre l'attore, che era un suo dipendente, si spostava, su un veicolo di proprietà del consorzio, condotto da altro dipendente, per effettuare un sopralluogo lungo le strade di bonifica per constatarne lo stato di manutenzione. 1.2. - Intervenivano nel processo l'Ente di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Enpaia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps.
Il primo, ente gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i dipendenti dei consorzi di bonifica, esponeva d'aver erogato all'attore la somma di L. 272.480.000 come indennità da invalidità permanente, e dichiarava di surrogarsi nei diritti del danneggiato verso i responsabili e l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale.
Il secondo, avendo dal canto suo erogato la somma di L. 63.984.019, come pensione di inabilità nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, egualmente dichiarava di surrogarsi all'attore nei suoi diritti, oltre che in base agli artt. 1916 cod. civ. e 28 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, in base all'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222. 2. - Il tribunale definiva il giudizio con sentenza del 7.6.1992. Condannava ON PI ed il Consorzio a pagare all'attore la somma di L. 223.550.428.
Riteneva provata la colpa del conducente.
Liquidava il danno morale in 50 milioni di lire;
il danno biologico in 165 milioni di lire, per una inabilità temporanea assoluta di sei mesi ed un'invalidità permanente totale;
il danno patrimoniale, per spese di cura, in L. 4.550.428.
Il danno patrimoniale per la perdita della capacità di guadagno, lo dichiarava invece ristorato dalla indennità pagata dall'Enpaia. Il tribunale condannava poi PI ed il Consorzio a pagare all'Enpaia L. 42.528.981 ed all'Inps L. 11.088.000. Osservava che i due enti s'erano surrogati nei diritti del danneggiato verso i convenuti;
la surrogazione poteva operare solo rispetto al diritto al risarcimento del danno patrimoniale;
questo doveva essere considerato pari a L. 217.600.000, ma da esso andavano detratti sia il massimale di polizza di 100 milioni di lire già versato dalla Lavoro e Sicurtà all'Enpaia sia la somma di L. 63.984.019 coperto dalla pensione di invalidità costituita dall'Inps.
Residuava una somma di L. 53.615.981, che doveva essere rimborsata dai convenuti ai due enti in proporzione di quanto essi avevano corrisposto al danneggiato.
3. - Queste statuizioni, impugnate da PI e dal Consorzio, sono state confermate dalla corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza dell'11.8.1997. 4. - Hanno proposto ricorso per cassazione il Consorzio di bonifica AN LF TR in liquidazione ed il Consorzio di bonifica 6 Enna, oltre all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione Siciliana.
L'Assessorato ha dichiarato di proporre ricorso per l'eventualità che - in virtù delle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 27 maggio 1997, n. 16 - possa ritenersi che nel rapporto sia succeduta la Regione, anziché il Consorzio di bonifica 6 Enna.
Hanno resistito con controricorso ZO CA e l'Enpaia. L'Inps e la società Lavoro e Sicurtà non hanno svolto attività difensiva.
I due consorzi hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - I due ricorsi, separatamente proposti, debbono essere riuniti perché riguardano la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - La sentenza è stata pronunciata, l'11.8.1997, in confronto del Consorzio di Bonifica AN LF TR, parte del giudizio di primo grado, che aveva impugnato la relativa decisione con appello proposto tra il 12 ed il 16.10.1992.
2.1. - Nel corso del giudizio davanti alla corte d'appello era entrata in vigore la L. Reg. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45. Questa aveva previsto agli artt. 3, 5 e 6 la costituzione di nuovi consorzi di bonifica, uno per ciascuno degli undici comprensori in cui era stato suddiviso il territorio regionale.
L'art. 24 della legge aveva stabilito che, dalla data di istituzione dei nuovi enti consortili, i precedenti sarebbero stati soppressi (primo comma); che i nuovi enti sarebbero subentrati ai precedenti nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti in base alla legge (secondo comma); che nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ai consorzi di nuova istituzione, sarebbe subentrato l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (nono comma).
Alla legge 45 del 1995 era poi seguita la legge 27 maggio 1997, n. 16. Questa aveva tra l'altro stabilito, all'art. 4, che l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'art.
6.2. della legge 45 del 1995 avrebbe assunto la funzione di commissario liquidatore in ordine alle funzioni non trasferite, anche per quanto previsto dal comma 9 dell'art. 24 della legge 45; che il commissario avrebbe identificato i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti e che lo stesso era autorizzato alla gestione separata dell'attività non trasferita, che a regime sarebbe stata assicurata dalle amministrazioni ordinarie.
2.2. - Sulla base della normativa vigente nel 1997, ma senza dare conto delle determinazioni assunte dal commissario in ordine alla identificazione dei rapporti non trasferiti, hanno proposto ricorso, con unico atto, il Consorzio di bonifica AN LF TR ed il Consorzio di bonifica 6 Enna, nel frattempo costituito, ambedue rappresentati dalla stessa persona, nella duplice veste di commissario liquidatore del primo ente e di amministratore straordinario del secondo.
Ha anche proposto ricorso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per l'eventualità che l'assessorato sia da considerare succeduto nel rapporto.
2.3. - Dopo la notifica dei ricorsi, altre norme sono state dettate dalla L. Reg. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, in parte per dare delle precedenti una interpretazione autentica.
L'art. 31 della legge ha così disposto che il secondo comma dell'art. 24 della legge 45 del 1995 si debba interpretare nel senso che "ciascuno dei nuovi consorzi subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stesa legge o da altre disposizioni di legge in vigore" (comma 31.1.). Lo stesso art. 31.4. ha aggiunto che "La disposizione di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei soli rapporti attivi e passivi instaurati dai consorzi soppressi e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7 e 8 della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore non attribuiscano ai nuovi enti medesimi".
I successivi commi da 4 a 7 dell'art. 31 hanno poi configurato un particolare procedimento per la liquidazione dei rapporti connessi a funzioni non trasferite, in sostituzione di quello già previsto dall'art. 4 della legge 10 del 1997. L'Assessore nomina un commissario liquidatore per ogni gruppo di consorzi soppressi compresi nel territorio di un nuovo consorzio;
il commissario, in relazione a ciascun consorzio compreso nella propria gestione, "provvede all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie degli stessi e, relativamente ai rapporti in corso, all'amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le risultanze all'Assessorato" per ottenerne l'accredito delle somme necessarie compatibilmente alle disponibilità di bilancio;
in mancanza di tali disponibilità, "alla copertura dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi" provvedono i nuovi enti procurandosi i fondi attraverso mutui il cui onere ricade sulla Regione a norma dell'art. 27 della legge 45 del 1995.
2.4. - Nella memoria presentata per l'udienza, i due Consorzi, richiamando le disposizioni dettate con la legge 10 del 1999, hanno dedotto che, con il decreto 23.5.1997 del Presidente della Regione Siciliana, pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana n. 49 del 6.9.1997, mentre è stato istituito il Consorzio di bonifica 6 Enna, è stata dichiarata la soppressione del Consorzio AN LF TR;
che le situazioni soggettive passive oggetto della controversia, siccome fanno capo ad un rapporto di lavoro esaurito, non rientrano tra quelle in cui è subentrato il nuovo ente;
che deve quindi escludersi la legittimazione a ricorrere del nuovo Consorzio, mentre deve affermarsi quella dell'Assessorato, perché succeduto nel rapporto, od eventualmente del Consorzio soppresso.
2.5. - Dei tre ricorsi, quello proposto dal Consorzio 6 Enna deve essere dichiarato inammissibile.
Sono per contro ammissibili i ricorsi proposti dal Consorzio AN LF TR e dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione Siciliana.
Queste in sintesi le ragioni di tale statuizione.
2.5.1. - Le leggi regionali, nel prevedere l'istituzione di nuovi consorzi di bonifica e la soppressione dei preesistenti, hanno stabilito che talune delle funzioni che questi esercitavano venivano mantenute e trasferite ai consorzi, di nuova istituzione, altre cessavano d'essere esercitate.
Hanno inoltre disposto che nei rapporti facenti capo ai consorzi soppressi sarebbero subentrati in parte i nuovi consorzi in parte l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Orbene, tenuto conto delle norme di interpretazione autentica dettate con la legge 10 del 1999, i criteri sulla cui base individuare i rapporti nei quali si ha successione del nuovo consorzio o della Regione sono due: quanto ai rapporti di lavoro in atto ed alle connesse posizioni di debito e di credito vale il dato che si tratti appunto di rapporti di lavoro che erano in corso alla data di entrata in vigore della legge 45 del 1994; quanto a tutti gli altri rapporti vale la connessione con le funzioni trasferite o soppresse. Le situazioni soggettive passive oggetto di questo processo non sono inerenti a rapporti di lavoro in atto, ma neppure presentano una diretta connessione con funzioni dell'ente consortile, mantenute o soppresse.
Una valutazione d'assieme dei criteri prima richiamati consente però di cogliere l'intenzione del legislatore regionale nel trasferire agli enti di nuova istituzione le funzioni che permangono, i rapporti già costituti nel loro esercizio, i servizi personali in atto. Situazioni soggettive come quelle di cui si discute in questo processo non rientrano perciò tra quelle trasferite ai nuovi consorzi.
Di qui il difetto di legittimazione al ricorso del Consorzio di bonifica 6 Enna.
2.5.2. - Quanto ai rapporti non trasferiti agli enti di nuova istituzione, le leggi regionali da un lato hanno previsto che in tali rapporti sarebbe subentrato il competente Assessorato, dall'altro hanno disposto la loro liquidazione.
In particolare, sia la legge 16 del 1997, in vigore alla data degli altri due ricorsi, sia la legge 10 del 1999, hanno attribuito tale funzione ad un commissario liquidatore.
Più specificamente, l'art. 4 della legge 16 del 1997, aveva stabilito che l'amministratore provvisorio nominato presso i consorzi di bonifica di nuova istituzione dal competente assessore regionale, avrebbe egli assunto la funzione di commissario liquidatore per le funzioni non trasferite e gli inerenti rapporti, provvedendo ad una gestione dell'attività non trasferita separata da quella dei nuovi consorzi.
Si è trattato quindi di un meccanismo analogo a quello che nello stesso torno di tempo la legislazione statale e quella regionale venivano strutturando per assicurare l'avvio delle aziende sanitarie locali di nuova istituzione e l'estinzione delle passività delle unità sanitarie locali soppresse.
Orbene, le sezioni unite - con la sentenza 26 febbraio 1999 n. 102, dove sono state riprese considerazioni già svolte nella precedente sentenza 6 marzo 1997 n. 1989 - hanno considerato che la soppressione di un ente pubblico non determina il venire meno della sua soggettività, quante volte, sebbene tutti i rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una classe di questi è prevista la liquidazione e tale liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, lo è da un organo appositamente istituito, la cui titolarità è attribuita al titolare di organi dell'ente di nuova istituzione che prosegue nell'esercizio delle funzioni non estinte. Applicando tale ordine di concetti al caso regolato dalle leggi regionali che qui vengono in considerazione, e passando dal piano del diritto sostanziale a quello del diritto processuale, si ha che, in questo caso, si deve applicare l'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguente ammissibilità sia del ricorso proposto per il consorzio soppresso dal suo commissario liquidatore sia del ricorso proposto per il competente assessorato regionale dall'assessore regionale rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, dal primo in quanto parte del processo, dal secondo in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso.
3. - I ricorsi contengono cinque motivi.
3.1. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre che difetto di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, all'art. 28 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, all'art. 442 cod. proc. civ.).
La tesi svolta è la seguente.
Si è trattato di un infortunio sul lavoro.
Tra le domande proposte dall'attore v'era quella volta a far dichiarare "che la somma erogata nel corso del giudizio dall'Enpaia, per risarcimento danni patrimoniali conseguenti ad invalidità lavorativa permanente e totale era dovuta per contratto essendo l'attore assicurato per legge presso il suddetto Ente, quale dipendente del Consorzio di bonifica AN LF". Le domande dell'Enpaia e dell'Inps, intervenuti nel giudizio, erano domande di rivalsa fondate sugli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Dunque, da un lato si trattava di controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 442 cod. proc. civ.), dall'altro legittimato a contraddire alla domanda non era il Consorzio, ma l'ente gestore dell'assicurazione obbligatoria. 3.2. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 10, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
La tesi dei ricorrenti è questa.
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il pregiudizio subito dal lavoratore trova ristoro nelle prestazioni erogate dall'assicuratore sociale ed il lavoratore può avere diritto ad un ulteriore risarcimento dal datore di lavoro solo se l'infortunio si configura come un fatto costituente un reato perseguibile non a querela, ma di ufficio, fatto delle cui conseguenze il datore di lavoro debba rispondere.
Nel caso, invece, il reato era perseguibile a querela e, appunto per la mancanza della querela, il processo penale era stato archiviato. 3.3. - Il terzo motivo denunzia ancora vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2054, 2059, 2697 e 2735 cod. civ.,
nonché agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). I ricorrenti svolgono questi argomenti.
Il giudice di appello è pervenuto a ritenere in colpa il conducente del veicolo da un lato basandosi su una ammissione da lui fatta, quando era stato sentito sul posto dalla polizia stradale (aveva parlato di una momentanea distrazione), dall'altro perché non aveva provato che l'incidente fosse avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.
Se non che la confessione del conducente non poteva fare prova contro il Consorzio, nei confronti del quale, perciò, poteva residuare solo la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054: ma era necessaria la prova effettiva della colpa per rendere configurabile un reato, in presenza del quale solo da un lato il datore di lavoro può rispondere al di là di quanto pagato dall'assicuratore sociale, dall'altro può rispondere del danno morale.
Anziché fondarsi sulla ammissione del conducente e sul rapporto della polizia stradale che ne aveva tenuto conto per la ricostruzione dell'incidente, i giudici di appello avrebbero dovuto tentare di ricostruire la dinamica del sinistro attraverso un'indagine tecnica, mentre hanno preteso di dare valore di prova a meri indizi. 3.4. - Il quarto motivo torna a denunziare un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). I ricorrenti, dopo aver ripreso le considerazioni svolte nel secondo motivo, osservano che ne' in linea di principio ne' in concreto, data la mancanza di prova circa il reato, era configurabile un diritto di rivalsa degli assicuratori sociali verso di sè, quale datore di lavoro.
3.5. - Il quinto ed ultimo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ.).
I ricorrenti osservano che, in considerazione del danno biologico da lui sofferto, l'attore aveva ricevuto le indennità pagategli dai due enti e che i giudici non hanno spiegato in base a quali ragioni hanno ritenuto di poter attribuire alla parte per la medesima causale l'ulteriore somma di 169 milioni di lire.
4. - I ricorsi sono stati notificati a tutti i soggetti che sono stati parti del processo.
I motivi che vi sono svolti riguardano tuttavia solo le statuizioni di condanna del Consorzio, da un lato contro l'attore CA, dall'altro contro l'Enpaia e l'Inps.
Non riguardano ne' si riflettono su altri aspetti del regolamento dei rapporti tra le parti di questo processo, cui ha dato origine l'incidente occorso all'attore.
Perciò, il regolamento è destinato a rimanere comunque inalterato nel rapporto tra ON PI e CA, da un lato, l'Enpaia e l'Inps dall'altro; nei rapporti dei due enti, tra loro e con la società Lavoro e Sicurtà.
4.1. - Sebbene taluni dei motivi di ricorso riguardino ambedue i rapporti, appare opportuno tenere distinte le statuizioni di condanna del Consorzio in favore dell'attore ZO CA, da quelle dello stesso Consorzio, in favore degli enti di assicurazione sociale, l'Enpaia e l'Inps.
4.2. - Questo con l'eccezione della questione di competenza, che, come subito si vedrà, non deve essere esaminata perché la sua rilevanza è rimasta superata.
La corte d'appello ha dichiarato rientrare tutte le domande, sia quelle proposte dall'attore, sia quelle degli enti intervenuti nel processo, nella competenza per valore del tribunale, anziché in quella per materia del pretore quale giudice del lavoro. Dopo che il ricorso è stato proposto, sono entrate in vigore le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, dettate con il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, cui ha fatto seguito la L. 22 luglio 1999, n. 234, che ha convertito il D.L. 24 maggio 1999, n. 145. Attualmente, anche per le controversie previste dall'art. 442 cod. proc. civ., competente in primo grado è il tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Questo impedisce di dichiarare che il tribunale non era competente a conoscere della domanda.
Invero, le norme sopravvenute nel corso del giudizio, che modificano la giurisdizione e la competenza, trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se l'attribuiscono ai giudici davanti ai quali la causa pende od a quelli davanti ai quali la causa dovrebbe essere ripresa o riassunta, se fosse dichiarato che al momento della domanda mancavano della giurisdizione o competenza che essi hanno esercitato (Sez. Un. 8 luglio 1996 n. 6231; 12 giugno 1997 n. 5299; 27 luglio 1999 n. 516). 4.3. - Si passa dunque all'esame dei motivi di ricorso in riferimento alle statuizioni rese contro il Consorzio in favore dell'attore CA.
5.1. - L'attore ha riportato lesioni personali in seguito all'urto di un veicolo sul quale era trasportato.
Ha proposto una domanda di risarcimento del danno contro il conducente del veicolo, ON PI;
contro il proprietario del veicolo, il Consorzio di bonifica AN LF TR;
contro la società Lavoro e Sicurtà, presso la quale il veicolo del consorzio era stato assicurato per la responsabilità civile da circolazione stradale.
La domanda proposta in confronto di ON PI è stata dunque una domanda di condanna al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli (artt. 2043 e 2054, primo comma, cod. civ.:
Cass. 26 ottobre 1998 n. 10629). Dello stesso tipo è stata la domanda proposta in confronto del Consorzio (artt. 2043 e 2054, terzo comma, cod. civ.: Cass. 26 ottobre 1998 n. 10629), mentre quella proposta contro la Lavoro e Sicurtà è l'azione diretta che la legge accorda in questo caso al danneggiato contro l'assicuratore per ottenere, nei limiti del massimale assicurato, il risarcimento dovuto dal responsabile del danno (artt. 1, secondo comma, e 18, primo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo in vigore all'epoca del fatto).
5.1.1. - Nel caso, la responsabilità del Consorzio dedotta in giudizio dell'attore è derivata da un fatto che ha presentato i tratti propri di un infortunio sul lavoro (perché, come hanno accertato i giudici di merito, in particolare là dove la corte d'appello ha discusso delle azioni proposte contro il Consorzio dagli enti gestori di assicurazioni sociali, l'attore era un dipendente del Consorzio e viaggiava sul veicolo per ragioni di servizio). Si tratta di valutare quale incidenza possa avere ciò sul fondamento della domanda.
La disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non eleva l'infortunio a fatto costitutivo di una specifica forma di responsabilità civile e perciò non attribuisce al danneggiato verso il datore di lavoro diritti che egli non abbia già sulla base degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; ha bensì la diversa portata di esonerare in certi limiti il datore di lavoro da una responsabilità altrimenti sussistente, attribuendo per converso al danneggiato un diritto a prestazioni indennitarie, verso l'assicuratore e non verso il datore di lavoro, anche nel caso in cui non si configuri una responsabilità di questi.
Sulle norme che regolano il rapporto di assicurazione sociale il datore di lavoro convenuto in giudizio può invece fondare l'eccezione di non essere tenuto al risarcimento, se nel caso concreto opera un limite alla sua responsabilità costituito dal fatto che ad essa è in tutto o in parte sostituita l'obbligazione indennitaria.
5.1.2. - Il Consorzio è stato condannato a pagare all'attore somme a titolo di risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale, limitatamente al danno emergente rappresentato dal rimborso delle spese di cura.
La domanda proposta per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno è stata invece respinta, in considerazione del fatto che l'attore aveva nel frattempo ottenuto le prestazioni previdenziali.
5.1.3. - Il prestatore di lavoro, se l'infortunio dipende da fatto illecito di cui il datore di lavoro deve rispondere, ha sempre diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale (Corte cost. 18 luglio 1991 n. 356; Cass. 22 gennaio 1998 n. 605). Le prestazioni previste nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - hanno avuto riguardo non ad ogni tipo di danno, ma al solo pregiudizio che il lavoratore subisce nella propria attitudine a ritrarre guadagno dall'esplicazione della sua attività lavorativa, cui si debbono peraltro aggiungere gli esborsi per le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa.
Ed è ancora la diminuita capacità di guadagno a trovare ristoro nella pensione d'invalidità.
La residua critica svolta nel primo motivo di ricorso a proposito della legittimazione del Consorzio a contraddire alla domanda e quella svolta nel secondo motivo non sono dunque fondate per quanto ha riguardo alla condanna al risarcimento del danno biologico e morale.
5.1.4. - Lo sono invece per quanto concerne la condanna al rimborso delle spese mediche e di cura per un ammontare di L. 4.550.428. È pacifico che le lesioni personali sono derivate all'attore da un incidente stradale.
Il fatto si è verificato nel 1985 ed all'epoca, quand'anche fosse derivato da violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, il reato di lesioni colpose era divenuto perseguibile a querela di parte (art. 590, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689). Secondo il quarto comma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quando la punibilità del fatto dal quale è derivato l'infortunio sia necessaria la querela della persona offesa, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità civile verso il dipendente, anche se il fatto costituisce reato, a meno che non si tratti di danno biologico e morale.
5.1.5. - Il primo e secondo motivo sono dunque fondati solo per quanto riguarda il capo della sentenza che contiene la condanna al risarcimento del danno patrimoniale costituito dall'esborso delle spese di cura.
5.2. - Restano da esaminare il terzo ed il quinto motivo - il quarto riguarda il rapporto tra Consorzio e gli enti di assicurazione sociale.
5.2.1. - La responsabilità del conducente non è stata dichiarata dalla corte d'appello in applicazione del primo comma dell'art. 2054 cod. civ., ciò che, in base al terzo comma dello stesso articolo,
sarebbe stato sufficiente per affermare anche la responsabilità del proprietario del veicolo, però solo in rapporto al danno biologico e non anche a quello morale.
Lo è stata in base ad un concreto accertamento della colpa. La corte d'appello, infatti, ha considerato che l'unica possibile ricostruzione delle causa dell'incidente era quella per cui fosse avvenuto per colpa del conducente e ne ha indicato le ragioni - il veicolo era andato ad urtare contro il parapetto in muratura della strada, in un tratto di strada rettilineo seguito da una curva sinistrorsa a visuale non libera;
prima dello scontro non aveva lasciato tracce di frenata;
il conducente aveva detto d'essersi distratto;
non aveva indicato come causa dell'incidente altro fatto idoneo a configurarsi come fortuito o forza maggiore. Orbene, questo ragionamento non presenta vizi sul piano processuale, in relazione agli artt. 61, 115 e 116 cod. proc. civ., perché non sono state vagliate fonti di prova che non avrebbero potuto esserlo nè il ricorrente, il quale lamenta non sia stata disposta un'indagine tecnica, dice per quali specifiche ragioni sarebbe stato necessario disporla;
non è dedotto nel ricorso che i giudici abbiano trascurato di considerare specifici fatti i quali avrebbero potuto, se valutati, condurre ad un diverso giudizio;
la decisione non è fondata sulla sola ammissione di un fatto a sè sfavorevole compiuta dal conducente e dunque non v'è stata violazione ne' dell'art. 2735, primo comma, ne', in confronto del proprietario del veicolo, dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ.. Il terzo motivo non è perciò fondato.
5.2.2. - Neppure il quinto lo è.
La risposta alla questione in esso prospettata sta in quanto si è già osservato a proposito della distinzione tra pregiudizio che trova ristoro attraverso le prestazioni indennitarie, che è il danno arrecato al patrimonio, ed il diverso tipo di pregiudizio rappresentato dalla menomazione della integrità fisica e psichica della persona, ovverosia il danno biologico, rimasto estraneo sino al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ai meccanismi assicurativi del sistema previdenziale.
Circa la somma attribuita a risarcimento del danno biologico, nel motivo sono svolte poi solo considerazioni generiche. 6. - L'esame dei motivi di ricorso sulla cui base è stata chiesta la cassazione della parte della sentenza che attiene al rapporto di responsabilità tra l'attore ed il Consorzio si conclude dunque con la seguente statuizione.
Sono accolti in parte il primo e secondo motivo di ricorso, con conseguente cassazione del capo della sentenza contenente la condanna del Consorzio a pagare all'attore la somma di L. 4.550.428. 7. - Si deve a questo punto considerare la parte della sentenza riguardante le domande proposte dall'Enpaia e dall'Inps mediante l'intervento proposto nel processo iniziato dal danneggiato contro il Consorzio, domande rivolte verso quest'ultimo.
E qui, per quanto poi si dirà, è necessario distinguere la posizione dell'Enpaia da quella dell'Inps.
7.1.1. - L'Enpaia ha chiesto che il Consorzio fosse condannato a rimborsargli quanto aveva corrisposto all'infortunato come indennità per l'invalidità permanente.
Orbene, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, pronunciata con sentenza 9 marzo 1967 n. 22 della
Corte costituzionale, la responsabilità civile del datore di lavoro permane anche quando l'infortunio sia dovuto a fatto, costituente reato, imputabile a dipendenti dello stesso datore di lavoro diversi da coloro che egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro.
Consegue a ciò, che, mentre il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità verso il danneggiato se l'infortunio dipende da colpa di altro suo dipendente ed il fatto ne costituisca reato, l'istituto assicuratore, comunque tenuto a corrispondere la prestazione indennitaria al lavoratore infortunato, da questa disposizione e da quella dettata dal primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, deriva il diritto di rivalersi sul datore di lavoro di quanto ha corrisposto al lavoratore.
In altri termini, gli effetti lesivi del comportamento di ogni dipendente dell'imprenditore sono sempre attratti al regime dell'assicurazione obbligatoria sugli infortuni, dando luogo alla vicenda per cui, se l'assicuratore sociale è tenuto alle prestazioni indennitarie verso il lavoratore infortunato anche in assenza di colpa, egli ha però diritto di rivalersi sul datore di lavoro quando colpa vi sia stata.
Correlativamente, lo spazio rimasto per configurare un diritto dell'assicuratore sociale per surrogarsi al danneggiato verso i terzi responsabili, secondo il disposto dell'art. 1916, ultimo comma, cod. civ., resta delimitato al fatto di soggetti estranei all'organizzazione del datore di lavoro.
Perciò le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 16 aprile 1997 n. 3288, hanno affermato che la domanda proposta dall'istituto assicuratore contro il datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme pagate al lavoratore a titolo di indennità e per le spese accessorie rientra nell'ambito dell'azione di regresso, prevista dal primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche quando a suo fondamento è posto un fatto reato di dipendenti del datore di lavoro, diversi da quelli originariamente previsti nel terzo comma dell'art. 10.
Ed allora, la domanda proposta dall'istituto assicuratore contro il datore di lavoro dà luogo, quando è diretta al rimborso delle somme erogate all'infortunato ed è fondata sul fatto reato di altro dipendente, ad una controversia derivante dall'applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali, perché il diritto affermato si fonda sul rapporto assicurativo da queste configurato. Da quanto si è appena detto e da quanto è stato già osservato al punto 5.1.4. deriva però che, siccome si era trattato di reato perseguibile a querela, l'Enpaia non aveva diritto di rivalersi sul datore di lavoro di quanto aveva corrisposto all'infortunato a titolo di rendita per l'invalidità riportata nell'incidente. 7.1.2. - Il ricorso proposto contro l'Enpaia è, dunque fondato, sulla base di quanto è stato dedotto dai ricorrenti nel secondo e quarto motivo.
La domanda di rivalsa dell'Enpaia contro il Consorzio non poteva essere accolta perché nel caso il fatto commesso dal dipendente dal datore di lavoro integrava un reato punibile a querela. 7.2. - Le considerazioni svolte a proposito dell'Enpaia non possono essere riprodotte a proposito dell'Inps, che, per l'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222 è autorizzato a surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili dell'invalidità, senza incontrare limitazioni del tipo appena discusso.
8. - La cassazione dei capi di sentenza indicati ai punti 6 e 7.1.1. - 7.1.2., può essere seguita da una pronuncia di merito, resa in base al primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., perché non debbono essere compiuti accertamenti di merito per applicare i principi di diritto su cui si basa l'indicata cassazione. Contenuto della pronuncia sul merito è il rigetto delle domande proposte contro il Consorzio AN LF TR, da ZO CA, per il risarcimento del danno patrimoniale, e dall'Enpaia.
8.1. - Le spese dei precedenti gradi di giudizio, nel rapporto tra CA e Consorzio, debbono restare a carico di questo, nella misura in cui sono state liquidate, considerato il limitato valore economico della residua parte di domanda rigettata;
nel rapporto tra Consorzio ed Enpaia possono essere dichiarate compensate. 9. - Le spese di questo grado del giudizio, nel rapporto tra Consorzio AN Casteleferrato TR, da un lato, e CA dall'altro, vanno sopportate dal primo, perché il Consorzio non è risultato vincitore sotto ogni aspetto, ma soccombente in misura affatto prevalente.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica però una compensazione di tali spese tra le parti in ragione di un terzo. Esse sono liquidate nel dispositivo.
Per il resto le spese possono essere dichiarate compensate tra le varie parti.
P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Consorzio 6 Enna, accoglie per quanto di ragione il ricorso del Consorzio AN LF TR e dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione Siciliana nei confronti di ZO CA e dell'Enpaia e lo rigetta nei confronti dell'Inps; cassa in relazione e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda del CA relativa al danno patrimoniale e quella dell'Enpaia; ferma restando la statuizione sulle spese del primo e secondo grado del giudizio nei rapporti tra il Consorzio AN Casteleferrato TR e CA, condanna il ricorrente in confronto di quest'ultimo alle spese del giudizio di cassazione, che liquida per l'intero in complessive L. 11.890.000=, di cui L. 10 milioni per onorari, dichiarandole compensate per un terzo;
compensa le spese del primo e secondo grado del giudizio nei rapporti tra il detto Consorzio e l'Enpaia e le spese di questo grado tra le altre parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001