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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 389 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Donatella Pesce, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Battista Reali, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precedentemente rassegnate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 concordatario celebrato 18 ottobre 1997, annotato nel Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997,
Atto n. 207, parte 2, serie B, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Latina tra la Sig.ra
e il Sig. e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere Parte_1 CP_1
all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
b) disporre le seguenti
condizioni: I – In via principale, (ai sensi dell'art.337 septies, secondo comma, C.C., nella parte in cui
si prevede espressamente che in favore dei figli maggiorenni “portatori di handicap grave” trovino
applicazione le disposizioni previste dal legislatore per i figli minori di età) confermare i provvedimenti
assunti in sede di separazione consensuale relativamente al punto 2) (affidamento della figlia e Per_1
3) (contributo per il mantenimento in favore della figlia), con Decreto del 2006 del 13.02.2006 che
omologava la separazione consensuale dei coniugi e più precisamente: A) la figlia è affidata alla Per_1
madre, con facoltà del padre sia di vederla quando vuole, previo avviso telefonico alla moglie almeno 24
ore prima della visita, sia di tenerlacon sé un giorno alla settimana, che viene individuato nel sabato,
con possibilità di variazione del giorno di comune accordo per esigenze contingenti che possano
verificarsi in dipendenza di impegni assunti da ciascuno dei due coniugi, per sé o per la figlia minore;
B) il Sig. è tenuto a contribuire all'ordinario mantenimento della figlia in ragione di CP_1 Per_1
Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da
rivalutarsi come per legge e modificabili in relazione alle crescenti esigenze della figlia, in relazione al
crescere dell'età della ragazza. Il predetto importo verrà versato entro il giorno 10 di ciascun mese. Le
spese straordinarie relative a , tra le quali sono da includere anche le spese mediche, le spese per Per_1
terapie di riabilitazione, le spese per l'acquisto di eventuali mezzi di locomozione o trasporto, ed altre
saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, da corrispondersi senza indugio, e
comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta anche verbalmente avanzata, in favore del
coniuge che le abbia anticipate. II – In via subordinata (qualora l'art.337 septies, secondo comma, C.C.,
fosse interpretato in senso restrittivo nel senso che l'equiparazione con i figli minori non si estende ai
provvedimenti di affidamento) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale
relativamente al punto 3) (contributo per il mantenimento in favore della figlia), con Decreto del 2006
del 13.02.2006 che omologava la separazione consensuale dei coniugi e più precisamente: - il Sig.
[...]
è tenuto a contribuire all'ordinario mantenimento della figlia in ragione di Euro 400,00 CP_1 Per_1
pagina 2 di 8 (quattrocento/00) mensili, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi come
per legge e modificabili in relazione alle crescenti esigenze della figlia, in relazione al crescere dell'età
della ragazza. Il predetto importo verrà versato entro il giorno 10 di ciascun mese. Le spese
straordinarie relative a , tra le quali sono da includere anche le spese mediche, le spese per terapie Per_1
di riabilitazione, le spese per l'acquisto di eventuali mezzi di locomozione o trasporto, ed altre saranno
sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, da corrispondersi senza indugio, e comunque entro
e non oltre dieci giorni dalla richiesta anche verbalmente avanzata, in favore del coniuge che le abbia
anticipate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente: Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di
costituzione e risposta, con adesione alla richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il
sig. si dichiara disposto a versare a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € CP_1
150,00. Circa le modalità di visita del padre alla figlia chiede che vengano confermate quelle disposte
nella omologa della separazione. Spese compensate fra le parti. Chiede che la causa venga assunta in
decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 24.1.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di confermare le statuizioni di cui alla separazione consensuale relativamente all'affidamento ed al mantenimento della figlia Per_1
e di porre a carico del l'assegno di mantenimento per la figlia dell'importo CP_1
mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 18.10.1997; dal matrimonio era nata una figlia, Per_1
(23.5.2000), affetta dalla Sindrome di Landau-Kleffner Like, una patologia tale da causare una grave
invalidità, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di
vita; con decreto di omologa n. cron. 145/2006 del 13.2.2006, il Tribunale di Latina (n. r.g.
5393/2005) aveva omologato le condizioni di separazione concordate tra le parti;
le condizioni pagina 3 di 8 di separazione prevedevano l'affidamento della figlia minorenne alla madre con diritto di visita del padre e l'obbligo per il di corrispondere un assegno di mantenimento CP_1
per la figlia dell'importo mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa e l'assegnazione alla della ex casa coniugale;
la era autonoma Parte_1 Parte_1
economicamente e la figlia , invalida ex L.104/92 art.3, comma 3, era divenuta Per_1
maggiorenne e conviveva con la madre;
la si era occupata in via esclusiva della Parte_1
figlia , garantendo alla ragazza tutte le attenzioni necessarie tenuto conto delle sue Per_1
necessità e seguendola in modo scrupoloso in tutte le attività dalla stessa svolte;
per far fronte a questo impegno e per poter garantire alla figlia di poter svolgere tutte le attività di recupero necessarie per la sua patologia, la già dal 2015 aveva cessato la propria attività di Parte_1
estetista, eccessivamente impegnativa a fronte del tempo necessario da dedicare alla figlia, ed era attualmente assunta come operaia addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato part-time a n. 24 ore settimanali, percependo una retribuzione di circa € 600,00
mensili; il era disoccupato e non aveva mai versato l'assegno di mantenimento CP_1
statuito in favore della figlia né si era occupato, con costanza, della figlia;
nel 2007 la Per_1
aveva acquistato dal al prezzo di euro 45.000,00, (mediante contratto Parte_1 CP_1
di mutuo con naturale scadenza al 2037 e rateo mensile pari ad euro 370,00) la di lui quota del
50% sulla ex casa coniugale di cui attualmente era dunque proprietaria in via esclusiva;
le parti avevano regolato tutti i rapporti patrimoniali tra le stesse intercorrenti conformemente alle statuizioni di cui alla separazione consensuale;
relativamente al riscatto dell'immobile oggetto di leasing la aveva intenzione di vendere l'immobile ed, a seguito Parte_1
dell'incasso del prezzo di vendita, di corrispondere al il 30% dell'importo, come da CP_1
accordi, salvo eventuali compensazioni.
De EL aderiva all'invocata pronuncia divorzile e chiedeva di confermare le CP_1
modalità di visita del padre alla figlia, purtroppo affetta da grave patologia, e di porre a suo carico un assegno di mantenimento per dell'importo mensile di euro 150,00. Per_1
Con ordinanza del 24.5.2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
pagina 4 di 8 preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti rispettivamente allegati,
ritenuto di ridurre il contributo indiretto a carico del padre in ragione delle peggiorate condizioni
economiche dello stesso, per quanto almeno allo stato risulta, poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina e rimetteva le parti innanzi al
Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione, quindi, precisate le conclusioni delle parti, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- Il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 18.10.1997, in Velletri (RM), va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm., essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione (R.G.5393/2005),
terminato con decreto di omologa n. cron. 145/2006, depositato in cancelleria in data
13.2.2006; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
La figlia delle parti, (23.5.2000), è maggiorenne ed è affetta dalla Sindrome di Landau- Per_1
Kleffner Like. La stessa è stata riconosciuta invalida in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3,
pagina 5 di 8 comma 3, della L. 5.2.1992, n. 104 (circostanza non contestata e, pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.). Ciò posto, nulla deve disporsi in ordine al di lei affidamento.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, "In tema di regolamentazione della crisi familiare in
relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza
dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema
di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa
coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od
esclusivo" (v. ordinanza n. 2670 del 30.1.2023).
In altri termini, pur essendo esclusa l'applicabilità ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave delle norme sull'affidamento, condiviso o esclusivo (in caso contrario, si
dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi
automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via
parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno: v.
Cass., Sez. I, n. 12977/2012) – trovano, invece, applicazione le norme inerenti all'esercizio
del diritto di visita, alla cura, ed al mantenimento da parte del genitore non convivente.
Con riferimento alla concorde richiesta delle parti di prevedere l'esercizio del diritto di visita paterno con le medesime modalità già individuate in sede di separazione, il Collegio reputa conforme all'interesse di prevedere che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, Per_1
possa vedere la figlia liberamente, previo accordo tra le parti.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
In ordine all'assegno di mantenimento per occorre, invece, considerare quanto segue. Per_1
La condizione giuridica del figlio maggiorenne portatore di handicap grave è equiparata,
sotto il profilo del diritto alla percezione del mantenimento, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c. allorquando sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3, comma
3, della L. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione,
singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: essendo, in pagina 6 di 8 caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29 luglio 2021, n. 21819).
Nel caso di specie, non è contestato il diritto di alla percezione di un assegno di Per_1
mantenimento, avendo unicamente il chiesto di porre a suo carico, per il CP_1
mantenimento della figlia, l'obbligo di corrispondere alla l'importo mensile di Parte_1
euro 150,00.
Quanto alla determinazione dell'assegno, va considerato che dalle dichiarazioni reddituali della risulta la percezione, da parte della stessa, di un reddito complessivo lordo Parte_1
annuo pari 15.634,00 euro (v. 730/2024, redditi 2023).
La ricorrente ha dedotto di essere mensilmente onerata dal versamento della rata di mutuo,
pari ad euro 370,00 mensili, contratto per l'acquisto della quota di proprietà del CP_1
sulla ex casa coniugale. Tale circostanza non è stata contestata dal resistente e deve, quindi,
ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il ha totalmente disatteso l'ordine del Giudice di versare in atti le ultime tre CP_1
dichiarazioni dei redditi né ha prodotto in giudizio una dichiarazione sostitutiva in ordine alla propria condizione patrimoniale ed alla mancata disponibilità delle dichiarazioni reddituali. Tale comportamento processuale del resistente dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Il non ha dedotto, né tantomeno provato, di essere gravato da CP_1
costi abitativi riconducibili a canoni di locazione o ratei di mutuo.
Ciò detto, la stessa ha dedotto in giudizio lo stato di disoccupazione del Parte_1 [...]
suffragando quindi, essa stessa, le doglianze del resistente in ordine alle proprie CP_1
Con ridotte capacità economiche (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni EL: Da
anni non lavoro e vivo con mio fratello invalido al 100%. Precedentemente ho lavorato come agente di
commercio ma sono stato licenziato. Ho dovuto accudire i genitori anch'essi invalidi).
Tutto ciò premesso, considerate le esigenze di vita di , portatrice di handicap grave, Per_1
tenuto conto dei redditi della e degli oneri dalla stessa mensilmente sostenuti a Parte_1
titolo di mutuo, valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale del resistente che non ha ottemperato all'ordine del giudice di versare in atti le dichiarazioni pagina 7 di 8 reddituali degli ultimi tre anni, reputa equo il Collegio, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere con decorrenza dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la figlia , pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie per Per_1
la stessa, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive del subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, in
Velletri (RM), in data 18.10.1997 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Latina, atto n. 207, P. II, Serie B, dell'anno 1997);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Controparte_1
, a far data dalla presente pronuncia, a titolo di mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente, , l'importo mensile di euro 250,00 oltre Per_1
adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente,
, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Latina, a carico di entrambe le parti Per_1
nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 24.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 389 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Donatella Pesce, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Battista Reali, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precedentemente rassegnate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 concordatario celebrato 18 ottobre 1997, annotato nel Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997,
Atto n. 207, parte 2, serie B, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Latina tra la Sig.ra
e il Sig. e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere Parte_1 CP_1
all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
b) disporre le seguenti
condizioni: I – In via principale, (ai sensi dell'art.337 septies, secondo comma, C.C., nella parte in cui
si prevede espressamente che in favore dei figli maggiorenni “portatori di handicap grave” trovino
applicazione le disposizioni previste dal legislatore per i figli minori di età) confermare i provvedimenti
assunti in sede di separazione consensuale relativamente al punto 2) (affidamento della figlia e Per_1
3) (contributo per il mantenimento in favore della figlia), con Decreto del 2006 del 13.02.2006 che
omologava la separazione consensuale dei coniugi e più precisamente: A) la figlia è affidata alla Per_1
madre, con facoltà del padre sia di vederla quando vuole, previo avviso telefonico alla moglie almeno 24
ore prima della visita, sia di tenerlacon sé un giorno alla settimana, che viene individuato nel sabato,
con possibilità di variazione del giorno di comune accordo per esigenze contingenti che possano
verificarsi in dipendenza di impegni assunti da ciascuno dei due coniugi, per sé o per la figlia minore;
B) il Sig. è tenuto a contribuire all'ordinario mantenimento della figlia in ragione di CP_1 Per_1
Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da
rivalutarsi come per legge e modificabili in relazione alle crescenti esigenze della figlia, in relazione al
crescere dell'età della ragazza. Il predetto importo verrà versato entro il giorno 10 di ciascun mese. Le
spese straordinarie relative a , tra le quali sono da includere anche le spese mediche, le spese per Per_1
terapie di riabilitazione, le spese per l'acquisto di eventuali mezzi di locomozione o trasporto, ed altre
saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, da corrispondersi senza indugio, e
comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta anche verbalmente avanzata, in favore del
coniuge che le abbia anticipate. II – In via subordinata (qualora l'art.337 septies, secondo comma, C.C.,
fosse interpretato in senso restrittivo nel senso che l'equiparazione con i figli minori non si estende ai
provvedimenti di affidamento) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale
relativamente al punto 3) (contributo per il mantenimento in favore della figlia), con Decreto del 2006
del 13.02.2006 che omologava la separazione consensuale dei coniugi e più precisamente: - il Sig.
[...]
è tenuto a contribuire all'ordinario mantenimento della figlia in ragione di Euro 400,00 CP_1 Per_1
pagina 2 di 8 (quattrocento/00) mensili, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi come
per legge e modificabili in relazione alle crescenti esigenze della figlia, in relazione al crescere dell'età
della ragazza. Il predetto importo verrà versato entro il giorno 10 di ciascun mese. Le spese
straordinarie relative a , tra le quali sono da includere anche le spese mediche, le spese per terapie Per_1
di riabilitazione, le spese per l'acquisto di eventuali mezzi di locomozione o trasporto, ed altre saranno
sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50%, da corrispondersi senza indugio, e comunque entro
e non oltre dieci giorni dalla richiesta anche verbalmente avanzata, in favore del coniuge che le abbia
anticipate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente: Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di
costituzione e risposta, con adesione alla richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il
sig. si dichiara disposto a versare a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € CP_1
150,00. Circa le modalità di visita del padre alla figlia chiede che vengano confermate quelle disposte
nella omologa della separazione. Spese compensate fra le parti. Chiede che la causa venga assunta in
decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 24.1.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio concordatario contratto tra le parti, di confermare le statuizioni di cui alla separazione consensuale relativamente all'affidamento ed al mantenimento della figlia Per_1
e di porre a carico del l'assegno di mantenimento per la figlia dell'importo CP_1
mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 18.10.1997; dal matrimonio era nata una figlia, Per_1
(23.5.2000), affetta dalla Sindrome di Landau-Kleffner Like, una patologia tale da causare una grave
invalidità, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di
vita; con decreto di omologa n. cron. 145/2006 del 13.2.2006, il Tribunale di Latina (n. r.g.
5393/2005) aveva omologato le condizioni di separazione concordate tra le parti;
le condizioni pagina 3 di 8 di separazione prevedevano l'affidamento della figlia minorenne alla madre con diritto di visita del padre e l'obbligo per il di corrispondere un assegno di mantenimento CP_1
per la figlia dell'importo mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa e l'assegnazione alla della ex casa coniugale;
la era autonoma Parte_1 Parte_1
economicamente e la figlia , invalida ex L.104/92 art.3, comma 3, era divenuta Per_1
maggiorenne e conviveva con la madre;
la si era occupata in via esclusiva della Parte_1
figlia , garantendo alla ragazza tutte le attenzioni necessarie tenuto conto delle sue Per_1
necessità e seguendola in modo scrupoloso in tutte le attività dalla stessa svolte;
per far fronte a questo impegno e per poter garantire alla figlia di poter svolgere tutte le attività di recupero necessarie per la sua patologia, la già dal 2015 aveva cessato la propria attività di Parte_1
estetista, eccessivamente impegnativa a fronte del tempo necessario da dedicare alla figlia, ed era attualmente assunta come operaia addetta alle pulizie con contratto a tempo indeterminato part-time a n. 24 ore settimanali, percependo una retribuzione di circa € 600,00
mensili; il era disoccupato e non aveva mai versato l'assegno di mantenimento CP_1
statuito in favore della figlia né si era occupato, con costanza, della figlia;
nel 2007 la Per_1
aveva acquistato dal al prezzo di euro 45.000,00, (mediante contratto Parte_1 CP_1
di mutuo con naturale scadenza al 2037 e rateo mensile pari ad euro 370,00) la di lui quota del
50% sulla ex casa coniugale di cui attualmente era dunque proprietaria in via esclusiva;
le parti avevano regolato tutti i rapporti patrimoniali tra le stesse intercorrenti conformemente alle statuizioni di cui alla separazione consensuale;
relativamente al riscatto dell'immobile oggetto di leasing la aveva intenzione di vendere l'immobile ed, a seguito Parte_1
dell'incasso del prezzo di vendita, di corrispondere al il 30% dell'importo, come da CP_1
accordi, salvo eventuali compensazioni.
De EL aderiva all'invocata pronuncia divorzile e chiedeva di confermare le CP_1
modalità di visita del padre alla figlia, purtroppo affetta da grave patologia, e di porre a suo carico un assegno di mantenimento per dell'importo mensile di euro 150,00. Per_1
Con ordinanza del 24.5.2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
pagina 4 di 8 preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti rispettivamente allegati,
ritenuto di ridurre il contributo indiretto a carico del padre in ragione delle peggiorate condizioni
economiche dello stesso, per quanto almeno allo stato risulta, poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento di € 200,00 in favore della figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina e rimetteva le parti innanzi al
Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione, quindi, precisate le conclusioni delle parti, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- Il merito della lite
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 18.10.1997, in Velletri (RM), va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm., essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione (R.G.5393/2005),
terminato con decreto di omologa n. cron. 145/2006, depositato in cancelleria in data
13.2.2006; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
La figlia delle parti, (23.5.2000), è maggiorenne ed è affetta dalla Sindrome di Landau- Per_1
Kleffner Like. La stessa è stata riconosciuta invalida in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3,
pagina 5 di 8 comma 3, della L. 5.2.1992, n. 104 (circostanza non contestata e, pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.). Ciò posto, nulla deve disporsi in ordine al di lei affidamento.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, "In tema di regolamentazione della crisi familiare in
relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza
dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema
di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa
coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od
esclusivo" (v. ordinanza n. 2670 del 30.1.2023).
In altri termini, pur essendo esclusa l'applicabilità ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave delle norme sull'affidamento, condiviso o esclusivo (in caso contrario, si
dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi
automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via
parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno: v.
Cass., Sez. I, n. 12977/2012) – trovano, invece, applicazione le norme inerenti all'esercizio
del diritto di visita, alla cura, ed al mantenimento da parte del genitore non convivente.
Con riferimento alla concorde richiesta delle parti di prevedere l'esercizio del diritto di visita paterno con le medesime modalità già individuate in sede di separazione, il Collegio reputa conforme all'interesse di prevedere che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, Per_1
possa vedere la figlia liberamente, previo accordo tra le parti.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
In ordine all'assegno di mantenimento per occorre, invece, considerare quanto segue. Per_1
La condizione giuridica del figlio maggiorenne portatore di handicap grave è equiparata,
sotto il profilo del diritto alla percezione del mantenimento, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c. allorquando sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3, comma
3, della L. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione,
singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: essendo, in pagina 6 di 8 caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29 luglio 2021, n. 21819).
Nel caso di specie, non è contestato il diritto di alla percezione di un assegno di Per_1
mantenimento, avendo unicamente il chiesto di porre a suo carico, per il CP_1
mantenimento della figlia, l'obbligo di corrispondere alla l'importo mensile di Parte_1
euro 150,00.
Quanto alla determinazione dell'assegno, va considerato che dalle dichiarazioni reddituali della risulta la percezione, da parte della stessa, di un reddito complessivo lordo Parte_1
annuo pari 15.634,00 euro (v. 730/2024, redditi 2023).
La ricorrente ha dedotto di essere mensilmente onerata dal versamento della rata di mutuo,
pari ad euro 370,00 mensili, contratto per l'acquisto della quota di proprietà del CP_1
sulla ex casa coniugale. Tale circostanza non è stata contestata dal resistente e deve, quindi,
ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il ha totalmente disatteso l'ordine del Giudice di versare in atti le ultime tre CP_1
dichiarazioni dei redditi né ha prodotto in giudizio una dichiarazione sostitutiva in ordine alla propria condizione patrimoniale ed alla mancata disponibilità delle dichiarazioni reddituali. Tale comportamento processuale del resistente dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Il non ha dedotto, né tantomeno provato, di essere gravato da CP_1
costi abitativi riconducibili a canoni di locazione o ratei di mutuo.
Ciò detto, la stessa ha dedotto in giudizio lo stato di disoccupazione del Parte_1 [...]
suffragando quindi, essa stessa, le doglianze del resistente in ordine alle proprie CP_1
Con ridotte capacità economiche (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni EL: Da
anni non lavoro e vivo con mio fratello invalido al 100%. Precedentemente ho lavorato come agente di
commercio ma sono stato licenziato. Ho dovuto accudire i genitori anch'essi invalidi).
Tutto ciò premesso, considerate le esigenze di vita di , portatrice di handicap grave, Per_1
tenuto conto dei redditi della e degli oneri dalla stessa mensilmente sostenuti a Parte_1
titolo di mutuo, valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale del resistente che non ha ottemperato all'ordine del giudice di versare in atti le dichiarazioni pagina 7 di 8 reddituali degli ultimi tre anni, reputa equo il Collegio, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere con decorrenza dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per la figlia , pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie per Per_1
la stessa, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, comprensive del subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, in
Velletri (RM), in data 18.10.1997 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Latina, atto n. 207, P. II, Serie B, dell'anno 1997);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Controparte_1
, a far data dalla presente pronuncia, a titolo di mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente, , l'importo mensile di euro 250,00 oltre Per_1
adeguamento ISTAT, indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente,
, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Latina, a carico di entrambe le parti Per_1
nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 24.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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