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Articolo 23 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
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Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 23 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Versione
29 dicembre 1983
Art. 23.
Il termine di cui all' articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251 , e' differito al 1 gennaio 1985.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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