Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 102
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Sentenza 26 febbraio 1999

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Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla originaria U.S.L. e il successivo ricorso per cassazione proposto nei confronti della stessa).

Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda, proposta da un istituto di assistenza nei confronti di un'Unità sanitaria locale, di rimborso delle rette relative al ricovero di un infermo di mente, siano esse qualificate come spese di ricovero ospedaliero o come spese di assistenza obbligatoria. (Nella specie, la domanda era stata promossa contro l'unità sanitaria locale dell'originario domicilio di soccorso, che alcuni anni dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale, aveva interrotto il pagamento delle rette).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 102
    Data del deposito : 26 febbraio 1999

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