Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 2
Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla originaria U.S.L. e il successivo ricorso per cassazione proposto nei confronti della stessa).
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda, proposta da un istituto di assistenza nei confronti di un'Unità sanitaria locale, di rimborso delle rette relative al ricovero di un infermo di mente, siano esse qualificate come spese di ricovero ospedaliero o come spese di assistenza obbligatoria. (Nella specie, la domanda era stata promossa contro l'unità sanitaria locale dell'originario domicilio di soccorso, che alcuni anni dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale, aveva interrotto il pagamento delle rette).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. MASSIMO GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO CARBONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE MONFERRATO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO RANABOLDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UNITÀ SANITARIA N. 19 DELLA REGIONE VENETA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MIGLIORINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 793/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 05/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
uditi gli Avvocati Carlo RANABOLDO, per la ricorrente, Emanuele COGLITORE, per delega dell'avvocato Luigi MANZI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALE che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione ordinaria e trasmissione degli atti alla Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa promossa dalla Casa di Riposo di Casale Monferrato nei confronti della U.s.l. n. 31 di Adria per ottenere il pagamento delle spese di ricovero relative a MA MA, il tribunale di Casale Monferrato dava atto che la MA era stata trasferita a Casale Monferrato dal 23 maggio 1952, all'età di otto anni, e che, all'epoca, domicilio di soccorso era da considerarsi quello della madre (nubile), e cioè Taglio di Po, in provincia di Rovigo, ed affermava, di conseguenza, che la permanenza della MA in Casale, ai soli fini del ricovero, ai sensi dell'art. 74 L. 6972 del 1890, non aveva prodotto mutamento del domicilio di soccorso, anche per effetto del rinvio a tempo indeterminato del D.M. 14 settembre 1985 (disposto dal D.M. 22 aprile 1989), a norma del quale, per il caso di ricovero extraregionale, U.S.S.L. competente era da ritenersi quella del luogo dove aveva sede il centro operativo di riabilitazione.
Riteneva il primo giudice, per l'effetto, applicabile l'art. 7, comma 1, del D.M. 18 maggio 1984, a norma del quale doveva ritenersi competente l'U.S.S.L. che aveva emesso la cd. "impegnativa", con la conseguenza che anche l'obbligo di adempimento del relativo debito andava posto a carico della medesima (nel caso di specie, la U.S.S.L. n. 31 di Adria).
Avverso tale pronuncia, il 10 febbraio 1995 proponeva appello la soccombente U.S.S.L. (divenuta n.19), sostenendo di non aver affatto optato tra prestazione diretta e stipula di convenzione - come previsto dall'art. 26 L. 833 del 1978 con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie di assistenza, andava applicato l'art. 66 della citata legge, in forza del quale i rapporti di assistenza sanitaria sorti anteriormente alla istituzione delle U.S.S.L. erano trasferiti ai Comuni, senza che si potesse, nel caso di specie, affermare che, in caso di trasferimento di un servizio da un ente ad un altro, vi fosse anche trasferimento dei debiti. Si costituiva la Casa di Riposo, sostenendo l'applicabilità, nella specie, dell'art.26 della legge 833 del 1978, e non dell'invocato art. 66, riguardante le prestazioni di assistenza ospedaliera. In comparsa conclusionale l'appellante deduceva, peraltro, per la prima volta nel corso del giudizio, la carenza di giurisdizione, nel caso di specie, del giudice ordinario. La Corte torinese riteneva fondata tale eccezione e negava la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Contro questa decisione la casa di riposo ha proposto ricorso illustrato da memoria;
la U.S.S.L. n.19 resiste con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si devono preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla U.S.L. con la memoria, e quella sollevata in udienza dalla ricorrente:
a) Ad avviso della resistente sussisterebbe la legittimazione passiva della Regione e non della Azienda Sanitaria Locale, tale essendo la controricorrente Unità sanitaria n.19 della Regione Veneto con sede di Adria.
b) Per contro, ad avviso della ricorrente, ove si ritenesse che per effetto della soppressione dell'U.S.L. la stessa aveva perduto la legittimazione, dovrebbe ritenersi inammissibile lo stesso appello proposto contro la sentenza del tribunale, notificato alla U.S.S.L. n. 19 e non alla Regione.
Le eccezioni sono entrambe prive di fondamento.
Questa Suprema Corte ha già ripetutamente affermato (S.U. 6 marzo 1997 n. 1989, Cass. 26 settembre 1997 n. 9438, 7 novembre 1997 n. 10939, 27 gennaio 1998 n. 803, 6 giugno 1998 n. 5602) che, in base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (comma primo) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione, a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa U.S.L.
Tuttavia si deve considerare che l'art. 6, comma primo, ultima parte, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (integrato poi dal 140 comma dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995), hanno istituito apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime unità sanitarie locali alle quali si riferivano i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle medesime. Appunto a causa di tale disciplina questa Suprema Corte ha avuto occasione già di ritenere (sent. 26 settembre 1997 n. 9438) che la legittimazione processuale ad impugnare una sentenza originariamente resa nei confronti delle U.S.L., spetta, pertanto, all'organo di rappresentanza delle gestioni-stralcio che prolunga soggettività dell'ente soppresso durante la fase della liquidazione quindi alla Regione (la quale ha assunto a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle U.S.L.), in nome e per conto della quale esercitano le funzioni di commissari liquidatori i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. In effetti, a seguito dell'art. 6 della richiamata legge n.724 del 1994, si è verificata una sorta di successione ex lege delle regioni attraverso le gestioni stralcio, successione che, in quanto sopravvenuta a titolo particolare, determina la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare intervenga o sia chiamato in causa. Precisava infatti questo Supremo Collegio (S.U. n. 1989 del 1997 su richiamata) che non poteva trattarsi nella ipotesi in esame di successione in universum jus, perché in caso di fusione od incorporazione fra enti pubblici non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda, come nella specie, una procedura di liquidazione affidata ad apposita: gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione-stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento:
in tal caso, la legittimazione processuale e specificamente quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciaLa nei confronti dell'ente assorbito appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione-stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria (Cass. 12 agosto 1996 n. 7479). Nel caso in esame l'azione è stata proposta nei confronti della U.S.L. n.31 di Adria, alla quale subentravà U.L.S.S. n.19, e si riferisce a rette maturate dall'11 gennaio 1986 al 30 giugno4989; non vi è pertanto dubbio che, indipendentemente dal fatto che si sia verificata la su indicata successione ex lege, l'azione non è stata proposta nei confronti della A.S.L., ma della U.S.L. ancorché secondo una diversa e successiva numerazione;
ma da nessun atto processuale si può desumere che tale diversa numerazione corrisponda non alla unità sanitaria, ma alla azienda sanitaria. In particolare il controricorso è stato proposto dalla Unità sanitaria n. 19 Regione Veneto a seguito di deliberazione da parte della Unità locale socio sanitaria n. 19 del 23 dicembre 1996, ed il relativo mandato è firmato dal direttore generale della U.S.L. e non della azienda unità sanitaria;
il ricorso in appello era proposto dalla U.L.S.S. n. 19 ADRIA e recava a margine il mandato rilasciato dal direttore generale della stessa, e non della azienda della Unità sanitaria, con allegate deliberazioni del 30 gennaio 1995 e del 6 febbraio 1995; allo stesso ente era notificata l'avviso di deposito della sentenza in data 12 giugno 1996. Deve escludersi, pertanto, che l'appello dovesse essere proposto dalla Regione, e non, come è avvenuto dalla U.S.L., proprio perché questa, a tal fine, come si è visto, prolunga la sua soggettività;
conseguentemente, del pari, non può ritenersi che il ricorso dovesse proporsi nei confronti della Regione.
c) ricorso presentato dal presidente della IPAB e non dal direttore. La resistente, con la memoria, evidentemente presupponendo essere la Casa un ente pubblico non economico, ha sollevato altresì la questione che, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 (modificato, in parte qua, dall'art.4 del decreto leg.vo 10 novembre 1993 n. 470) la specifica competenza a promuovere e resistere alle liti, di conciliarle e transigere, spetta ai direttori generali e non ai presidenti degli enti. La questione è tuttavia inammissibile, in quanto, non è consentito, in sede di legittimità, compiere gli accertamenti necessari per stabilire quale sia la natura giuridica della Casa di riposo di Casale Monferrato: in particolare, nel caso in esame, se sia una I.P.A.B. di diritto pubblico o di diritto privato. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 (i cui principi sono confermati nella sent. n. 466 del 1990), non può più ritenersi pacifico che la I.P.A.B. in giudizio abbia natura pubblica, tanto più che, in causa, la sentenza della Corte di Appello impugnata muove dal presupposto che si tratti di una casa di cura privata. Come noto, al fine di ritenere o di escludere la natura privata di una I.P.A.R. si deve avere riguardo, alla stregua del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (del quale la sent. n. 466 del 1990 della Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale), ai caratteri associativo, di istituzione promossa ed amministrata da privati o di ispirazione religiosa, alternativamente necessari. Si tratta di un accertamento, desumibile anche dall'atto istitutivo (Cass. 23 gennaio 1989 n. 381, S.U. 13 luglio 1989 n. 3283, 26 ottobre 1989 n. 4403, 19 dicembre 1989 n. 5680. 15 giugno 1992 n. 7298), che nella fattispecie non risulta dagli atti processuali e che non è suscettibile, pertanto, di ulteriore accertamento in sede di legittimità. Nè, sia detto per incidens e con riferimento alle argomentazioni svolte dalla ricorrente con riguardo all'art.25 comma 5^ del d.P.R. 24 luglio 1977 n.615 ed alla sentenza 30 luglio 1981
n. 173 della Corte Costituzionale, risulta se si trattasse di una I.P.A.B. infraregionale o interregionale.
Le eccezioni, pertanto, per la prima parte, devono essere respinte e, per la seconda parte, devono essere dichiarate inammissibili. Con il primo articolato motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione a falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 1 cod. proc. civ.: ed in particolare per violazione e falsa applicazione dell'art. 386 cod. proc. civ.; per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 2 della Legge 26 novembre 1990 n. 353; per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034. Per il ricorrente, il criterio di valutare la giurisdizione con riguardo alle difese del convenuto, adottato dalla sentenza impugnata, non è consentito dall'art. 386 cod. proc. civ. che detta invece la regola opposta per la quale "la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda". Nel nostro ordinamento la giurisdizione va determinata con riguardo ai fatti allegati dall'attore (ossia l'attuale ricorrente Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato) essendo in contrario irrilevanti le difese del convenuto.
La sentenza impugnata applica al caso di specie l'art. 11 comma 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 quale norma regolatrice della giurisdizione, ritenendola di immediata applicazione anche alle controversie in corso.
L'applicazione della norma alla presente controversia, che è antecedente alla sua introduzione, non è invece consentita, poiché ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della L. 26 novembre 1990 n. 353 applicabile al presente giudizio ai sensi del successivo art. 90, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Poiché l'art. 11 comma 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è intervenuto successivamente alla proposizione della domanda (20 novembre 1989), la norma non è applicabile al caso di specie. Il giudice di appello definisce la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato come una casa di cura privata sulla base dell'assunto che tale veste emergerebbe "dalle prodotte convenzioni stipulate dalla stessa con Enti Pubblici Locali".
Da questa premessa il giudice di appello perviene ad assumere a motivazione della decisione i precedenti di questa Corte n. 4693 del 28 aprile 1995 e n. 9747 del 17 novembre 1994, che vertono in tema di convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978, fra le unità sanitarie locali e, appunto, soggetti privati
(case di cura o altre minori strutture).
La ratio della decisione del giudice di appello risiede infatti nella tesi che le convenzioni delle unità sanitarie con case di cura private, comportando l'affidamento a soggetti privati di attività di pertinenza di enti pubblici in tema di assistenza sanitaria, danno luogo ad un vero e proprio rapporto concessorio, per cui le relative controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa, sempre a dire della stessa ricorrente.
La Casa di riposo e di Ricovero di Casale Monferrato non un ente pubblico ma un ente pubblico e precisamente una I.P.A.B. - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza disciplinata dalla L. 17 luglio 1890 n. 6972, e non si verte in tema di concessione amministrativa di servizio pubblico poiché non vi è alcun affidamento a soggetti privati di attività di pertinenza di enti pubblici in tema di assistenza sanitaria.
Le I.P.A.B. come la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato sono esse stesse soggetti pubblici del nuovo servizio sanitario, ai sensi dell'art. 64 comma quarto della legge n. 833 del 1978 in combinato disposto con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 operata da Corte Costituzionale 30 luglio 1981 n. 173. Ai sensi dell'art. 64 comma 4 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, norma da porre in relazione all'art. 25 comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (che prevedeva la soppressione di tutte le I.P.A.B.), le attività delle I.P.A.B. e degli altri enti pubblici che, all'atto dell'entrata in vigore della L. 833, "provvedono, per conto o in convenzioni con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente", dovevano passare - previa emanazione di apposita disciplina da parte delle regioni - alle unità sanitarie locali.
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 comma 5 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 operata da Corte
Costituzionale 30 luglio 1981 n. 173, la soppressione delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) infraregionali è invece venuta meno e questi enti pubblici sono rimasti in vita nel nuovo ordinamento ad esercitare le competenze di cui al citato art. 64 comma 0 in materia psichiatrica, altrimenti destinate ad essere espletate dalle unità sanitarie locali. La Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, dunque, alla pari di tutte le altre I.P.A.B. infraregionali che provvedevano "per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di niente" è uno dei soggetti pubblici del nuovo servizio sanitario.
Trattasi di soggetto sopravvissuto del precedente ordinamento, ove era espressamente contemplato dal R.D. 16 agosto 1909 n. 615, ma i cui rapporti sono ora disciplinati dalla L. 23 dicembre 1978 n. 833 che, in virtù della considerazione unitaria della tutela, sia della salute fisica, sia di quella psichica, ha abrogato il sistema previgente regolato, con riferimento alle degenze manicomiali, dal predetto R.D. 16 agosto 1909 n. 615. Alla luce di questi elementi, secondo il ricorrente, il caso di specie risulta totalmente estraneo alla fattispecie invocata dal giudice di appello dell'affidamento a soggetti privati di attività di pertinenza di enti pubblici in tema di assistenza sanitaria, che darebbe luogo ad un effettivo rapporto concessorio di servizio pubblico.
La Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato non è un soggetto privato ne' è beneficiaria di una concessione di servizio pubblico in primo luogo perché è essa stessa ente pubblico e in secondo luogo perché il servizio che espleta rientra tra i suoi fini istituzionali.
Con il secondo motivo del ricorso si impugna la sentenza in relazione all'art. 360 n. 1 cod. proc. civ.: per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 cod. proc. civ.; per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L.
6-dicembre 1971 n. 1034; per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 29 comma 1 n. 5, 6 e 7 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054.
L'inferma di mente MA MA è in ricovero presso la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato dal lontano 10 settembre 1952.
Le rette di degenza dell'ospite sono state regolarmente pagate, fino al 30 settembre 1980, dall'Amministrazione Provinciale di Rovigo, competente in via diretta alla spesa in virtù degli artt. 6 e 72 del R.D. 16 agosto 1909 n. 615. Intervenuta la riforma sanitaria introdotta dalla L. 23 dicembre 1978 n. 833, l'Amministrazione Provinciale di Rovigo - in attuazione del passaggio delle competenze - con nota 23 dicembre 1981 prot. n. 2471 (doc. n. 5) comunicò, con riferimento all'ospite di cui si tratta, che "trattandosi di persona già assistita da questa Provincia a carico dei fondi sanitari nazionali e regionali, trasferiti alle UU.SS.LL. dall'1 ottobre 198V la spesa passava da tale data alla unità sanitaria locale n. 31 di Adria competente per territorio. La medesima unità sanitaria locale n. 31 di Adria con nota 12 luglio 1984 prot. 19646 comunicò la formale assunzione della retta (doc. n. 10). La stessa corrispose quindi alla Casa di Riposo e Ricovero di Casale Monferrato le rette di ricovero dall'1 ottobre 1980 continuando a pagarle regolarmente fino al 31 dicembre 1985 e poi è diventata morosa.
La Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato ha quindi agito con il presente giudizio per il recupero coattivo del credito impagato.
Il ricovero è tuttora in corso e oggetto della domanda non sono obbligazioni relative a periodi anteriori alla riforma, ma obbligazioni successive disciplinate dalla L. 23 dicembre 1978 n. 833 e assunte, proprio per effetto della riforma, dalla U.S.L. n. 31 di Adria in virtù di formale dichiarazione di assunzione della retta comunicata con nota in data 12 luglio 1984 prot. 19646 (doc. n. 10). Sulla base di tali premesse, si sostiene la parte ricorrente che ha ragione della domanda giudiziale della Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato risiede nell'in adempimento dell'U.S.L. che tali obbligazioni ha adempiute fino al 31 dicembre 1985 e poi è diventata morosa;
che ai sensi dell'art. 1 cod. proc. civ. la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari, salvo speciali disposizioni di legge;
che non constano disposizioni che, nella fattispecie in esame, introducano eccezioni alla regola generale testè espressa. Si verte in materia di recupero crediti da parte di un ente pubblico. Il credito, in particolare, è costituito da una tipica entrata patrimoniale dell'ente, trattandosi di rette di degenza e dunque di entrata destinata all'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente.
Lungi dall'esservi nell'ordinamento norme che introducano eccezione alla giurisdizione ordinaria, vi è anzi il R.D. 14 aprile 1910 n.639 che per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, ivi comprese espressamente le I.P.A.B., prevede l'ingiunzione vidimata dal pretore.
A questa azione privilegiata è alternativa l'azione di recupero del credito con un ordinario giudizio di cognizione mediante citazione innanzi al giudice ordinario.
Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 634, secondo consolidato insegnamento di questa Corte,
ha natura giuridica di atto amministrativo complesso che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e trova il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, che, per la tutela e la realizzazione del proprio credito, appunto predispone il titolo esecutivo ed intima di conseguenza il precetto, realizzando i presupposti per procedere all'esecuzione forzata (Cass. n. 2279 del 24 febbraio 1993, n. 13587 del 22 dicembre 1992, n. 5152 del 11 giugno 1990, n. 119 dell'8 gennaio 1980, n. 2092 dell'8 giugno 1976). Va escluso, secondo il ricorrente, che l'azione di recupero da parte dell'ente pubblico delle proprie entrate patrimoniali, ove sia esercitata in via ordinaria anziché con l'anzidetto speciale procedimento, debba essere rivolta al giudice amministrativo, sia pure in sede di giurisdizione esclusiva.
Con il terzo motivo del ricorso si censura la sentenza in relazione all'art. 360 n. 1 cod. proc. civ.: per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 7, comma 3, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034; ancorché il rapporto fosse concessorio, per espressa previsione del comma 21 dello stesso art. 5 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, le controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Queste ultime controversie non implicano infatti indagini circa i poteri dell'Amministrazione concedente riguardo allo espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, ne' circa la portata e il contenuto della concessione ovvero gli obblighi o i diritti che ne derivano, e quindi difettano i presupposti giustificanti la previsione della giurisdizione esclusiva.
Nella presente controversia la causa petendi risiede nel semplice inadempimento dell'U.S.L. di Adria che, dopo il passaggio di competenze determinato dalla riforma sanitaria, ha formalmente assunto l'onere delle rette (v. citata nota 12 luglio 1984 prot. 19646 - doc. n. 10), le ha pagate fino a tutto il 31 dicembre 1985 e poi è diventata morosa.
La Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, ad avviso del ricorrente, ha semplicemente proposto un'ordinaria azione di recupero del credito impagato. Dunque, un'azione attinente alla fase (paritetica) di esecuzione del supposto rapporto concessorio e riguardante puramente l'esatto adempimento degli obblighi a suo tempo assunti dall'U.S.L. di Adria.
I tre motivi del ricorso, che per la loro evidente connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati;
deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Principio fondamentale nel nostro ordinamento è quello secondo cui, salvo casi eccezionali espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata davanti al giudice ordinario, al quale è assegnato il potere, nei giudizi promossi contro la pubblica amministrazione, di disapplicare gli atti illegittimi da questa emanati (art. 5 l. 20 marzo 1865 n.2248, all. E, sul contenzioso amministrativo).
Pertanto, qualora in relazione all'oggetto della domanda dedotta in giudizio e alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della medesima (c.d. petitum sostanziale) sia individuabile una posizione piena, direttamente tutelata dall'ordinamento e, come tale, qualificabile di diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, al quale è attribuito il potere di accertare sia l'esistenza del diritto, sia la relativa misura, senza che possa avere rilievo la richiesta di provvedimenti che esulano dai poteri assegnati dalla legge a tale giudice (v. su quest'ultimo punto, in passato, Sez. Un. 20 febbraio 1985 n. 1504). Nel caso in esame non è controvertibile che la causa non è tra soggetti pubblici al fine della identificazione del debitore, ma dell'ente che ha erogato le prestazioni nei confronti della Unita sanitaria locale per ottenerne il pagamento.
Ciò premesso, poiché nella presente controversia si discute, secondo quanto si desume dall'atto introduttivo del giudizio della Casa di riposo, del rimborso di spese di ricovero inerenti a un degente nell'ambito del servizio sanitario nazionale e della relativa disciplina dettata dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, si deve escludere che la controversia stessa rientri nelle previsioni di cui all'art. 29, n. 5 e 6, del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054. Ed invero, mentre queste ultime disposizioni di legge fanno riferimento "alle questioni di identificazione dei soggetti tenuti al rimborso delle spese di spedalità, soccorso e assistenza" viceversa, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30 l. 27 dicembre 1983 n. 730, "le controversie in materia di riparto tra spese di rilievo sanitario imputabili al Fondo sanitario nazionale e spese socio assistenziali dei Comuni hanno una configurazione e presupposti chiaramente distinti rispetto a quelli giustificanti la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" (v. in tal senso. Sez. Un. 10 gennaio 1991 n. 161; v. anche Sez. Un. 15 marzo 1993 n. 3062, che si riferisce, peraltro, ad una fattispecie sorta in tempo anteriore all'entrata in vigore della suddetta legge n. 833 del 1978 e i cui principi, quindi, non possono essere applicati alla fattispecie in esame).
D'altra parte, anche a ritenere, secondo la tesi adombrata dalla U.S.L. convenuta, che la presente controversia abbia per oggetto spese di soccorso e di assistenza obbligatorie e non di spedalità, neppure in tal caso si potrebbe affermare l'applicabilità dell'art.80 della l. 17 luglio 1890 n. 6972 (come modificato dall'art, 36 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2841 - e, poi, dall'art. 3 l. 26 aprile 1954 n.251). A parte il discrimine temporale costituito, sia dalla legge n.833 del 1978, sopra indicata, sia, soprattutto, dalle direttive dettate dall'art. 30 della legge n. 730 del 1983, va rilevato che questo Supremo Collegio ha già ritenuto (S.U. 18 novembre 1997 n. 11435) che la disposizione contenuta nell'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 (come successivamente modificato), deroga alle regole generali sull'attribuzione della giurisdizione con una disciplina del tutto eccezionale - intervento del prefetto (poi della regione) e successivo ricorso al giudice amministrativo in caso di controversie fra enti pubblici relativi alle spese suddette - il cui ambito, peraltro, in relazione allo scopo perseguito, è del tutto limitato. Tale ambito, infatti, è ristretto all'accertamento dell'esistenza dei presupposti che legittimano le spese delle quali viene chiesto il rimborso e, soprattutto, alla esatta identificazione del soggetto obbligato alla restituzione;
con la conseguenza che, non ricorrendo l'applicazione della suddetta ed eccezionale disposizione quando è la stessa legge che individua, ratione materiae, l'ente tenuto al rimborso (in modo tale che non debba essere compiuta alcuna indagine al riguardo in sede contenziosa), la controversia sorta fra il soggetto creditore e l'ente pubblico non è attratta dalle regole procedimentali speciali, ma rimane attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Sez. Un. 16 luglio 1983 n. 4886 e, nello stesso senso, Sez. Un. 19 dicembre 1990 n. 12024). Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, poiché oggetto della presente controversia e non già l'individuazione del soggetto obbligato al rimborso delle spese, da determinare fra enti pubblici aventi diversa natura (e non meramente diversi per competenza territoriale), bensì l'applicazione dell'art. 30 l. 27 dicembre 1983 n. 730, che ha posto a carico delle Unità Sanitarie
Locali, direttamene o indirettamente, gli oneri sia per le attività di tipo socio-assistenziale, sia per le attività di rilievo sanitario, il ricorso deve essere accolto;
conseguentemente deve essere cassata la impugnata sentenza e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, gli atti rinviati ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione, per nuovo esame del gravame.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la impugnata sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame del gravame e per provvederè anche sulle spese, del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999