Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12155 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11764 del 2024, proposto da
LU VI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ di Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HO CA, BI QU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2024/2025, pubblicata dal MUR in data 10/09/2024, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all’esito delle prove preselettive per l’ammissione ai corsi per l’A.A. 2024/2025, nella parte in cui non considera il punteggio di 81,70 ottenuto dalla ricorrente VI LU nella seconda prova di ammissione svolta il 30/07/2024;
- della comunicazione della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) del 31 luglio 2024 con la quale veniva comunicato alla ricorrente VI LU che “con le verifiche effettuate stamattina abbiamo constatato che lei non ha effettuato il pagamento entro l’inizio del test, per questo la sua prova sarà esclusa dalla correzione ed il punteggio non sarà utilizzabile ai fini dell’inserimento in graduatoria”;
- del Bando di concorso dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) per l’ammissione al I° anno dei CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN - MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41) - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46) A.A. 2024/2025, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di escludere la possibilità di considerare utilmente la prova di ammissione, perchè il pagamento del contributo di concorso è stato effettuato dopo lo svolgimento della prova stessa;
- del Decreto Ministeriale (MUR) n. 472 del 23/02/2024, per la parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di escludere la possibilità di considerare utilmente la prova di ammissione, al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria - A.A. 2024/2025, perché il pagamento del contributo di concorso è stato effettuato dopo lo svolgimento della prova stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Sassari e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente rilevato che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si è costituita in giudizio sia tramite Avvocatura dello Stato che, successivamente, tramite Avvocati del libero foro, con la conseguenza che quest’ultima costituzione deve considerarsi quale revoca del patrocinio autorizzato dell’Avvocatura Genale dello Stato
Considerato che con atto depositato in data 15 gennaio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, rappresentando al riguardo che “le amministrazioni convenute in via di autotutela le hanno riconosciuto quanto richiesto con il ricorso, garantendole l’inserimento in graduatoria a pieno titolo con il punteggio più alto conseguito e disponendo la sua immatricolazione al I anno della facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE”, chiedendo la liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio;
Considerato che preliminarmente alla disamina del rilievo da attribuire a tale dichiarazione ai fini del decidere, occorre rilevare che parte ricorrente non ha ottemperato all’ordine di procedere all’integrazione del contraddittorio per pubblici disposto con ordinanza presidenziale n. 6119 del 16 dicembre 2025, con la quale è stato assegnato il termine – espressamente qualificato come perentorio - di giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento (avvenuta nella medesima data) per procedere alla pubblicazione, con onere di deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine – anch’esso qualificato come perentorio - di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;
Riscontrato come a tali adempimenti non sia stata data attuazione, il che refluisce in una causa di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che a tale causa di improcedibilità si aggiunge la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, di dover disattendere la richiesta di parte ricorrente di loro liquidazione a proprio favore tenuto conto sia della causa di improcedibilità del ricorso per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, sia delle vicende inerenti la presente vicenda contenziosa, caratterizzata dalla circostanza del mancato pagamento da parte della ricorrente entro il 23 luglio 2024 – per la prova di luglio 2024 - della tassa di partecipazione, prevista dal bando per ciascuna delle due prove di ammissione ai fini del perfezionamento della domanda di partecipazione, essendo tale pagamento avvenuto solo dopo aver sostenuto la prova (ovvero in data 7 agosto 2024);
Ritenuto che non possa, quindi, farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale essendo i gravati atti stati adottati in puntuale applicazione del bando, le cui prescrizioni sono state invece disattese dalla ricorrente, mentre la successiva attività in autotutela, peraltro tempestivamente posta in essere, più che comportare l’implicito riconoscimento della loro illegittimità, appare rispondere ad esigenze sostanziali di tutela della posizione della ricorrente anche alla luce della natura dell’omissione e dell’esito delle prove sostenute, secondo principi di buona fede, che in alcun modo possono giustificare la richiesta di condanna alle spese di lite;
Ritenuto, conseguentemente, che le spese di lite debbano essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per mancata integrazione del contraddittorio nei termini perentori stabiliti e per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO