Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All' udienza del 6/03/2025,lette le note di T.S. ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12826/2023 R.G. promossa da:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
NAPOLITANO PASQUALE come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: ; CP_1 [...]
Controparte_2
n persona dei legali rapp.ti pt rappresentati e difesi ex art. 417 bis
[...]
c.p.c. dal dirigente dott. VINCENZO ROMANO elettivamente domiciliato presso l , sito in in via Controparte_3 CP_2
Ponte della Maddalena n. 55
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver prestato servizio quale infermiera professionale presso l'Istituto Scolastico
“Domenico Martuscelli” di dal 28/09/1987 al 29/08/2017; che, nel CP_2
2016, la ricorrente chiedeva all
[...] di partecipare al Controparte_4 concorso per soli titoli per l'accesso nei ruoli della Scuola statale con il profilo di infermiera professionale, indetto con nota prot. n. 4521/u del 23/03/2016, ma l'Amministrazione dell'istruzione la escludeva in quanto considerava non equiparabile allo statale il servizio dalla medesima prestato presso l'Istituto “D. Martuscelli” di che, a seguito dell'impugnativa CP_2 della predetta non ammissione alla procedura concorsuale, il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro con il provvedimento n. 29591/2016, non appellato nei termini dalla p.a. resistente e, quindi, passato in cosa giudicata, riconosceva la piena equiparabilità del detto servizio a quello statale e,
che, la ricorrente, ammessa, quindi, al concorso in esecuzione del giudicato, ne risultava vincitrice e veniva assunta a tempo indeterminato dal quale infermiera professionale, ed CP_1 attualmente presta servizio presso il Controparte_2
[...
di con contratto stipulato il 1°.9.2017; che, a seguito del transito CP_2 Contr alle dipendenze del , oggi , la ricorrente, chiedeva effettuarsi la CP_1 ricostruzione di carriera al di Controparte_2
per vedersi riconosciuto il servizio - da considerarsi anche servizio CP_2 preruolo - prestato quale infermiera professionale presso l'Istituto Scolastico
“Domenico Martuscelli” di e non ricevendo alcun riscontro, CP_2 depositava ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro (Rg. 816/2021), per ottenere, il riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo svolto in qualità di infermiera professionale presso l'Istituto “Martuscelli” di dal 28/09/1987 al 29/08/2017 ai fini della CP_2 ricostruzione di carriera con effetti giuridici ed economici;
che il Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro – dott.ssa Gagliardi – con sentenza n. 3853/2022, pubblicata il 05/07/2022, in accoglimento del ricorso, così decideva:
“dichiara il diritto della ricorrente al Parte_1 riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, con effetti giuridici ed economici, dell'intero periodo di servizio svolto … presso l'Istituto
“Domenico Martuscelli” di dal 28/09/1987 al 29/08/2017, ad CP_2 eccezione dell'anno 2013”. Tale sentenza veniva regolarmente notificata in data 21/07/2022 e ad oggi mai appellata, diventando, quindi, cosa giudicata;
che, a tutt'oggi, nonostante il tempo trascorso, parte resistente, in virtù della suindicata sentenza, non aveva ancora corrisposto alcuna somma di denaro a titolo di differenze retributive dovute per effetto della ricostruzione di carriera;
che la ricorrente, in virtù della suindicata sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro è creditrice per un importo complessivo di € 34.933,23, come da allegati conteggi effettuati per effetto delle anzianità valutate e riconosciute con la progressione di carriera.
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ 1) Per effetto della sentenza n. 3853/2022 emessa dal Tribunale di NapoliSez. Lavoro - dott.ssa Gagliardi, ut supra, condannare il convenuto in persona del Controparte_6
Ministro legale rappresentante p.t., e/o l Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e/o il
[...] [...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., sia distintamente che in solido tra loro o comunque chi di dovere, al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della complessiva somma di € 34.933,23#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, con provvisoria esecuzione, o a quella somma ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU che in caso di contestazione già da ora si richiede;
2) Condannare il convenuto il in Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., e/o l CP_7 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e/o il Controparte_2
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., nella persona del pro-tempore in carica, sia CP_7 distintamente che in solido tra loro o comunque chi di dovere, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti perché anticipatari”.
I convenuti si costituivano nel presente giudizio, di cui chiedevano il rigetto. In subordine l'accoglimento parziale della domanda. La scrivente riteneva opportuno procedere alla nomina di un ctu contabile. Par Depositato l'elaborato peritale, lette le note di , all'udienza del 6.3.2025 la causa era decisa con la seguente contestale sentenza. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Trattasi di giudizio di quantificazione di somme spettanti alla ricorrente a titolo di differenze retributive in virtù della sentenza n. 3853/22 depositata il 5.7.2022 che ha sancito il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, con effetti giuridici ed economici, dell'intero periodo di servizio svolto in qualità di collaboratore scolastico, presso l'Istituto Domenico Martuscelli di dal 28.9.1987 al 29.8.2017, CP_2 ad eccezione dell'anno 2013. Tale sentenza è passata in giudicato e fa stato tra le parti. Nel presente giudizio è stata quantificata la somma spettante alla ricorrente nella misura di € 29.755,65 come da ctu in atti corretta e non oggetto di specifica contestazione. A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna il Controparte_6 in persona del al pagamento in favore della ricorrente della CP_8 somma lorda pari ad € 29.755,65 oltre accessori dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
condanna il Controparte_6
in persona del al pagamento delle spese di lite liquidate
[...] CP_8 in € 2500,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 6.3.2025 Il Giudice Manuela Montuori