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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1023 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia
Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/02/2024 ed iscritto al n 1023 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Vincenzo Ferraro (C.F. ) del C.F._2
Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in San Pantaleone di San Lorenzo (RC), Viale Calabria, 47, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Ettore Triolo (CF - PEC C.F._3
t) e dall'Avv. Valeria Grandizio Email_1
(CF ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._4
Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 28.02.2024, il ricorrente premette che,
- in data 23/02/2024, è stato raggiunto - mediante notifica a mezzo pec – da un invito a regolare la posizione ai sensi dell'art 4 comma 1 DM 30 gennaio
2015 riferita ai contributi per la Gestione Adr Lavoratori Autonomi;
- la pretesa creditoria si riferisce al mancato pagamento della Gestione Adr-
Lavoratori autonomi posizione nr. 1638459210, la cui ultima notifica risale all'anno 2014.
Eccepisce che le somme richieste, con sanzioni e relativi accessori, non sono più riscuotibili in quanto è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995. L'intervenuta prescrizione dei crediti in parola, preclude in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l che CP_2 eccepisce la carenza di interesse ad agire poiché il contribuente non ha dato prova della diretta e immediata lesività dell'atto contestato, chiedendo per tale motivo il rigetto del ricorso.
§ 3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civile, sez. I, 29/3/2007, n. 7786).
Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire del ricorrente a fronte di una lettera di invito a regolarizzare irregolarità contributive, con dichiarata efficacia interruttiva dei termini di prescrizione che, per l'appunto, presuppone che l'Ente consideri ancora non prescritti i contributi richiesti.
Inoltre deve considerarsi lo specifico regime della prescrizione dei contributi previdenziali, come da ultimo ribadito da Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 15589 del 22/06/2017:"considerato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 9 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma
10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (v. Cass.
2 15/10/2014 n. 21830, 07/11/2007 n. 23164)."
Da tale specifico regime della prescrizione dei contributi previdenziali discende, a carico dell , un onere di correttezza e buona fede nei CP_2 rapporti con il contribuente, nel senso che, ove i contributi si siano prescritti, l'ente previdenziale non può continuare a inviare periodicamente lettere interruttive della prescrizione.
Inoltre nel caso di specie la difesa del ricorrente ha dedotto con le note di trattazione scritta che ha dovuto predisporre un piano di rateizzo su un credito ampiamente prescritto per poter continuare a usufruire del DURC.
Infine la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale all'accertamento della prescrizione si desume dalla stessa condotta processuale dell' CP_2 che con le note di trattazione scritta ha versato in atti una serie di atti a suo dire interruttivi della prescrizione.
Passando al merito, l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
Dai riferimenti contenuti nell'atto impugnato (precisamente dagli estremi delle cartelle/avvisi) si ricava che lo stesso si riferisce agli avvisi n.
3822014000046392000 e 38220140001254112000.
I presunti atti interruttivi prodotti dall' (1) intimazione di pagamento CP_2
n. 08220199003106944 000 notificata il 25/10/2019; 2) istanza di adesione agevolata di cui alla L.197/2022 identificativo NumeroDiCartaI_1 presentata in data 17/04/2023) non si riferiscono agli avvisi n.
3822014000046392000 e 38220140001254112000.
Pertanto, avuto riguardo alla pretesa creditoria oggetto di causa che si riferisce all'anno 2014, la nota qui impugnata è stata notificata il CP_2
23.2.2024 a distanza di circa un decennio ed a prescrizione già ampiamente maturata.
Nessuna efficacia interruttiva della prescrizione già maturata può avere l'istanza di rateizzazione del 21.5.2024 che, per altro, il ricorrente ha precisato di essere stato costretto a presentare nelle more del giudizio per poter usufruire del DURC.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta la pretesa creditoria Contr riguardante il mancato pagamento della Gestione - Lavoratori autonomi posizione nr. 1638459210 richiesta con lettera di invito a CP_2 regolarizzare la posizione ai sensi dell'art 4 comma 1 DM 30 gennaio 2015,
Protocollo n. e riferita agli avvisi n. CP_4
3822014000046392000 e 38220140001254112000;
3 - condanna l' Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle
[...] spese legali a favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Ferraro dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 12/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1023 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia
Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/02/2024 ed iscritto al n 1023 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Vincenzo Ferraro (C.F. ) del C.F._2
Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in San Pantaleone di San Lorenzo (RC), Viale Calabria, 47, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Ettore Triolo (CF - PEC C.F._3
t) e dall'Avv. Valeria Grandizio Email_1
(CF ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._4
Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 28.02.2024, il ricorrente premette che,
- in data 23/02/2024, è stato raggiunto - mediante notifica a mezzo pec – da un invito a regolare la posizione ai sensi dell'art 4 comma 1 DM 30 gennaio
2015 riferita ai contributi per la Gestione Adr Lavoratori Autonomi;
- la pretesa creditoria si riferisce al mancato pagamento della Gestione Adr-
Lavoratori autonomi posizione nr. 1638459210, la cui ultima notifica risale all'anno 2014.
Eccepisce che le somme richieste, con sanzioni e relativi accessori, non sono più riscuotibili in quanto è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995. L'intervenuta prescrizione dei crediti in parola, preclude in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l che CP_2 eccepisce la carenza di interesse ad agire poiché il contribuente non ha dato prova della diretta e immediata lesività dell'atto contestato, chiedendo per tale motivo il rigetto del ricorso.
§ 3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civile, sez. I, 29/3/2007, n. 7786).
Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire del ricorrente a fronte di una lettera di invito a regolarizzare irregolarità contributive, con dichiarata efficacia interruttiva dei termini di prescrizione che, per l'appunto, presuppone che l'Ente consideri ancora non prescritti i contributi richiesti.
Inoltre deve considerarsi lo specifico regime della prescrizione dei contributi previdenziali, come da ultimo ribadito da Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 15589 del 22/06/2017:"considerato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 9 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma
10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (v. Cass.
2 15/10/2014 n. 21830, 07/11/2007 n. 23164)."
Da tale specifico regime della prescrizione dei contributi previdenziali discende, a carico dell , un onere di correttezza e buona fede nei CP_2 rapporti con il contribuente, nel senso che, ove i contributi si siano prescritti, l'ente previdenziale non può continuare a inviare periodicamente lettere interruttive della prescrizione.
Inoltre nel caso di specie la difesa del ricorrente ha dedotto con le note di trattazione scritta che ha dovuto predisporre un piano di rateizzo su un credito ampiamente prescritto per poter continuare a usufruire del DURC.
Infine la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale all'accertamento della prescrizione si desume dalla stessa condotta processuale dell' CP_2 che con le note di trattazione scritta ha versato in atti una serie di atti a suo dire interruttivi della prescrizione.
Passando al merito, l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
Dai riferimenti contenuti nell'atto impugnato (precisamente dagli estremi delle cartelle/avvisi) si ricava che lo stesso si riferisce agli avvisi n.
3822014000046392000 e 38220140001254112000.
I presunti atti interruttivi prodotti dall' (1) intimazione di pagamento CP_2
n. 08220199003106944 000 notificata il 25/10/2019; 2) istanza di adesione agevolata di cui alla L.197/2022 identificativo NumeroDiCartaI_1 presentata in data 17/04/2023) non si riferiscono agli avvisi n.
3822014000046392000 e 38220140001254112000.
Pertanto, avuto riguardo alla pretesa creditoria oggetto di causa che si riferisce all'anno 2014, la nota qui impugnata è stata notificata il CP_2
23.2.2024 a distanza di circa un decennio ed a prescrizione già ampiamente maturata.
Nessuna efficacia interruttiva della prescrizione già maturata può avere l'istanza di rateizzazione del 21.5.2024 che, per altro, il ricorrente ha precisato di essere stato costretto a presentare nelle more del giudizio per poter usufruire del DURC.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta la pretesa creditoria Contr riguardante il mancato pagamento della Gestione - Lavoratori autonomi posizione nr. 1638459210 richiesta con lettera di invito a CP_2 regolarizzare la posizione ai sensi dell'art 4 comma 1 DM 30 gennaio 2015,
Protocollo n. e riferita agli avvisi n. CP_4
3822014000046392000 e 38220140001254112000;
3 - condanna l' Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle
[...] spese legali a favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Ferraro dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 12/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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