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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5784/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VECCHINI CRISTIANA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona (VR), Via Maestro Martino n. 7
RICORRENTE contro
, ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti PAOLA RAFFAGLIO e MARIA ANTONIETTA CATANIA elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Tezone, 4 Pt_1
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Con note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 21.03.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni delle parti sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1
, già uniti in matrimonio contratto in data 05/06/2016, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ROMA (Atto N.
181, parte II - anno 2016);
- MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
pagina 2 di 3 Claudia Dal Martello
Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5784/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VECCHINI CRISTIANA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona (VR), Via Maestro Martino n. 7
RICORRENTE contro
, ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti PAOLA RAFFAGLIO e MARIA ANTONIETTA CATANIA elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Tezone, 4 Pt_1
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Con note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 21.03.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi.
In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero si è associato alle conclusioni delle parti sullo status.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1
, già uniti in matrimonio contratto in data 05/06/2016, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ROMA (Atto N.
181, parte II - anno 2016);
- MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
pagina 2 di 3 Claudia Dal Martello
Antonella Guerra
pagina 3 di 3