Art. 1. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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27 febbraio 1977
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 48
- 1. Operatività RC Auto in aree privateDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 luglio 2022 · 9.51683
[…] Infatti, continua la Cassazione, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili ratione temporis), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore di colui che ha causato il danno, spetta al danneggiato nel caso in cui l'incidente si sia concretizzato in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, perché aperta ad un numero indeterminato di persone, per le quali sia previsto un accesso giuridicamente lecito, anche se appartenenti ad una o più categorie specifiche e anche se l'accesso venga effettuato per finalità peculiari e in particolari condizioni. […]
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Giurisprudenza • 358
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2302Provvedimento: […] In particolare, la sentenza ha spiegato che nel concetto di circolazione stradale, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969, deve ritenersi compresa la sosta del veicolo sulla strada pubblica e senza conducente alla guida; […] Nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 e 2054 c.c., nonché i vizi della motivazione, la ricorrente sostiene che, perché sia configurabile la responsabilità da circolazione stradale ex art. 2054 c.c., […]Leggi di più...
- incendio·
- sussumibilità·
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- veicolo in sosta·
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- assicurazione·
- oggetto del contratto (rischio assicurato)