Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Arangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Milano e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-reso in data 18.10.2022 e notificato il successivo 25.11.2022 con il quale la Prefettura di Milano decretava il rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità o, comunque, connessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, sig. -OMISSIS-, è un commercialista, già titolare di porto di pistola per difesa personale n. -OMISSIS-.
2. In data 26 maggio 2022 il sig. -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo di tale licenza alla Prefettura di Milano motivando il bisogno di girare armato per difendere la propria incolumità personale in ragione della propria attività professionale di commercialista e degli incarichi dallo stesso ricoperti presso società e associazioni sportive, con compiti di tesoriere, e riferendo di aver subìto in passato una rapina e due furti, uno presso il proprio studio e l’altro presso la dimora familiare.
3. In data 15 settembre 2022 la Prefettura ha comunicato al sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, la sussistenza di motivi ostativi al rinnovo. In particolare, la Prefettura ha comunicato che dall’istruttoria era emersa una sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione a carico del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta, successiva ai pregressi rinnovi della licenza, e che in ragione di tale sentenza, la Questura di Milano, con decreto del 13 giugno 2022, aveva rigettato l’istanza di rinnovo di porto di fucile per uso sportivo.
4. Con memoria difensiva del 6 ottobre 2022, il ricorrente ha controdedotto alle osservazioni della Prefettura ritenendo che la previsione di cui al richiamato art. 11 TULPS non poteva che “ far riferimento a condanne che devono passare in giudicato ”.
5. In data 18 ottobre 2022 il Prefetto, ritenute “ le osservazioni del -OMISSIS- inidonee a superare le ostatività evidenziate in sede endoprocedimentale, alla luce del fatto che l’effetto sopsensivo conseguente all’appello proposto dall’istante avverso la condanna spiccata a suo carico, per come disciplinato dall’art. 588 c.p.p., consiste nella sola sospensione dell’esecuzione della sentenza fino alla conclusione del giudizio di impugnazione esperito… ”, ha respinto l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale prodotta dal ricorrente.
6. Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto prefettizio, notificato alla parte il 25 novembre 2022.
7. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato deducendo un unico, ma articolato, motivo di illegittimità per violazione dell’art. 3 L. 241/1990 in relazione agli artt. 11, 42 e 43 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS); difetto di istruttoria e carenza di motivazione con conseguente violazione di legge.
In particolare, il ricorrente espone:
- di essere titolare sin dall’anno 2006 di libretto personale per licenza di porto d’armi avente n. -OMISSIS-; quindi il diniego non sarebbe motivato e sarebbe incoerente con i rinnovi pregressi, avvenuti per sedici anni;
- di aver richiesto il rinnovo della licenza in ragione del permanere dello stato di bisogno ( rectius dimostrato bisogno) derivante dall'incarico professionale ricoperto;
- il Prefetto non avrebbe preso posizione sulle motivazioni della richiesta ma avrebbe basato il diniego di rinnovo esclusivamente sulla condanna ad anni quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta.
8. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno depositando memoria difensiva ed insistendo per il rigetto del ricorso.
9. All'udienza pubblica del 30 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sono fondate, alla luce del quadro normativo esistente e della giurisprudenza in materia, che occorre brevemente esporre di seguito.
10.1. Occorre premettere che il provvedimento di diniego del porto d’armi per difesa personale è disciplinato dagli artt. 11, 42 e 43 del TULPS.
10.2. Come noto, il potere di rilasciare le licenze in materia di armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi.
Con particolare riferimento al rilascio della licenza del porto d’arma per difesa personale, che rileva nel caso di specie, l’art. 42 del TULPS prevede che << il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole…omissis….La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale >>.
Ai sensi di legge, quindi, l’Autorità di pubblica sicurezza ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo attuale.
La ratio che ispira il rilascio del porto d’arma per difesa personale, che rappresenta, lo si ribadisce, una eccezionale deroga al normale divieto di detenere armi, si giustifica in ragione del pericolo attuale per l’incolumità personale dell’istante, valendo al di fuori di questo caso la regola generale per cui è compito dell’autorità di pubblica sicurezza – e non dei privati – vegliare sulla sicurezza dei cittadini.
Sempre in tema di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, che afferma che << l'esistenza del "dimostrato bisogno" dell'arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola. Esso non può nemmeno ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro >> (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7315/2022; n. 7914/2022; n. 6139/2019; n. 720/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 2 gennaio 2024, n. 22; n. 2411/2023; sez. I, 31 ottobre 2024, n. 2997).
Con riguardo alla prova del "dimostrato bisogno", la giurisprudenza citata afferma inoltre che << essa ricade sul richiedente, e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell'onere probatorio. Chi chiede il rinnovo deve sempre provare l'esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia, e l'esigenza di dar corso a questa verifica con frequente periodicità è confermata dal secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 TULPS, per cui “la licenza ha validità annuale” (periodo aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) >>.
10.3. Quanto alla rilevanza dei pregressi rinnovi, la giurisprudenza condivisa da questo Collegio afferma che << la circostanza che in passato la licenza di porto d'armi per difesa personale fosse stata rilasciata e poi rinnovata non preclude all'Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un'ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore, purché basato su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata… (…) Ogni singola istanza di rilascio o rinnovo di porto d'armi deve essere valutata in rapporto alla situazione contingente dell'ordine e della sicurezza pubblica, tant'è che l'art. 13, R.D. n. 773 del 1931 attribuisce alle autorizzazioni di polizia, di regola e salvo espressa disposizione legislativa, durata annuale, onde l'autorità di pubblica sicurezza deve, senza riguardo a quanto eventualmente assentito in precedenza, rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per concedere eccezionalmente l'uso delle armi ai privati, tenendo conto della situazione personale del richiedente aggiornata con informazioni attuali >> (Consiglio di Stato, sez. III, 25 agosto 2020, n. 5200; Consiglio di Stato sez. III, 31 maggio 2022, n.4418).
11. Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, dal momento che nulla dice sul dimostrato bisogno del ricorrente di andare armato, sicché è carente di motivazione e di istruttoria, desumendosi dal suo contenuto e dalla memoria dell’Amministrazione depositata il 28 marzo 2025 che il diniego di rinnovo ha fondamento esclusivamente sulla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, sulla quale l’Amministrazione ha basato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente.
11.1. Su tale specifico aspetto, occorre richiamare un caso analogo deciso da questa Sezione, che ha avuto occasione di affermare che “ per giurisprudenza pacifica, è illegittimo il diniego di rinnovo di porto d'armi, motivato con riferimento alle condanne penali per bancarotta fraudolenta riferite a fatti di reato risalenti nel tempo, che non hanno alcuna attinenza rispetto all'uso delle armi (cfr. ex multis, T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sez. III, 9 dicembre 2010, n.7485; id., Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2593; id. Sez. I, 26 novembre 2021, n. 2616);
Osservato, difatti, che, nel caso di specie, l'autorità procedente, affidandosi alla mera circostanza della sussistenza della sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del -OMISSIS-, ha omesso di evidenziare la concreta correlazione tra il contestato delitto di bancarotta fraudolenta e la ritenuta inaffidabilità dell'esponente (cfr. T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 novembre 2016, n. 2236), stante l'assenza in capo al ricorrente di elementi "sintomatici, idonei... ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell'ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5129);
in sostanza, nei casi in cui l'inaffidabilità di un soggetto sia tratta, come nella vicenda in esame, da argomenti presuntivi circa procedimenti penali non strettamente inerenti al contesto dell'uso di armi, è necessario emergano altresì specifiche peculiarità del caso concreto, capaci di integrare il profilo del rischio di abuso, quali la reiterazione dei reati e la contiguità con ambienti malavitosi, desumibili dalla particolare tipologia dei fatti contestati, circostanze tuttavia non presenti nella fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8056) (cfr. ex multis, T.A.R. per la Calabria – Catanzaro, sez. I, 31 maggio 2022, n. 940) (T.A.R. Milano, Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 523).
12. Ritenuto, quindi, che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
13.Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.