Art. 28. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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15 giugno 1989
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 20
- 1. Cassazione civile n. 8527/2004https://www.brocardi.it/
[…] non conforme al vero, che lo stesso assicurato abbia reso circa la insussistenza a suo favore del rapporto assicurativo sociale obbligatorio), il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in relazione alla quale l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 28 legge n. 990 del 1969 ha lo scopo di evitare che l'infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l'integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l'assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria.
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Giurisprudenza • 252
- 1. Trib. Latina, sentenza 16/07/2025, n. 1385Provvedimento: […] con accantonamento delle somme dovutele ai sensi dell' art 28 della legge 990/ 1969 ratione temporis vigente, […] in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 28 legge n. 990 del 1969 ha lo scopo di evitare che l'infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l'integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l'assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria. (Cassazione civile, […] atteso che l' art 28 della legge 990/1969 testualmente prevedeva “l'impresa designata […] 2) In accoglimento della domanda di rivalsa ex art 1916 c.c. art 28 Legge 990/1969 proposta dall' Pt_1 , […]Leggi di più...
- prescrizione biennale·
- giudicato sostanziale·
- art. 1916 c.c.·
- manleva·
- rivalsa assicuratore sociale·
- infortunio in itinere·
- surroga assicurativa·
- duplicazione risarcimento·
- art. 28 legge 990/1969·
- accantonamento somme·
- responsabilità civile