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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio CodiceFiscale_1 dell' Avv. Claudio Cutrera nella via E. De Nicola 17 che lo rappresentata e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione,
Attore
CONTRO
con sede in Roma via G. Grezer 14 con Controparte_1
C.F. e P.IVA in persona del responsabile pro tempore, Sig. , P.IVA_1 CP_2
C.F. nella qualità di Procuratore in servizio presso la Direzione C.F._2
Regionale della Sicilia, giusta procura speciale rilasciata dal Presidente dell'
[...]
Avv. Ernesto Maria Ruffini in data 01.09.2021, autenticata nella firma Controparte_1
dal notaio Dott. di Roma – Repertorio N. 175858; elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Greco (cod. fisc. che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 16 aprile 2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n.
29220229000784118/000.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220239006003825000, notificata via PEC, per la somma
1 complessiva di €. 18.443,63, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi e per incompetenza territoriale dell' emittente. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, parte attrice eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione, l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, nonché l'emissione e notificazione dell'intimazione da parte dell'ufficio di Caltanissetta, in luogo dell'ufficio territorialmente competente, essendo egli residente in Roma sin dal 2010.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare Controparte_1
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ad alcune cartelle relative a tributi erariali e locali, nel merito contestando la prescrizione dei crediti e sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese, nonché l'infondatezza dell'eccezione relativa all'incompetenza territoriale.
La causa è stata istruita mediante prove orali e documentali, e sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 16.04.2025 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione è fondata, per i motivi che di seguito si espongono.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sull'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario si osserva quanto segue: ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle CP_4
cartelle afferenti a tributi quali IMU, IRPEF, TARI e bollo auto.
Al riguardo, si rinvia integralmente alla motivazione già resa con ordinanza del 09.08.2024, che qui si intende richiamata.
In ogni caso, si ribadisce che oggetto dell'opposizione è l'atto di intimazione di pagamento, ossia un atto esecutivo ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 112/1999, e non il merito della pretesa tributaria sottesa. Pertanto, trova applicazione l'art. 615, comma 1, c.p.c., con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
Tale principio è da tempo pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a cartella esattoriale e/o ad avviso di intimazione si configura come opposizione all'esecuzione quando il debitore contesti l'an della pretesa esecutiva o l'esistenza del titolo esecutivo, senza censurare direttamente la legittimità della pretesa tributaria” (Cass., SS.UU., 5 giugno 2017, n. 13913; conf. Cass., SS.UU., 6 maggio 2020, n.
8645).
La distinzione tracciata dalle Sezioni Unite è netta: qualora si impugni un atto prodromico o esecutivo in quanto tale, deducendo vizi propri dell'atto esecutivo (quali la prescrizione, la mancata notifica o la decadenza del potere di riscossione), la giurisdizione spetta al giudice
2 ordinario;
viceversa, qualora si contesti direttamente il merito del credito tributario, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, evenienza che non ricorre nel caso di specie.
L'eccezione è dunque infondata e va rigettata.
Venendo alla prova della notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione.
L'opposizione si incentra in via principale sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata e sull'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
L'attore ha prodotto in giudizio un certificato storico di residenza da cui risulta che egli ha trasferito la propria residenza da Caltanissetta a Roma in data 7 ottobre 2010. La prova è stata rafforzata dalle dichiarazioni testimoniali escusse nel corso del giudizio, che hanno confermato l'effettivo e stabile domicilio del contribuente nella Capitale a far data dal 2010.
Ciò posto, la documentazione prodotta da parte convenuta non dimostra che le cartelle di pagamento siano mai state validamente notificate al contribuente: tutti gli atti risultano inviati all'indirizzo di Caltanissetta, ormai non più attuale da anni al momento della (asserita) notificazione.
Spettava a fornire prova dell'avvenuta regolare notifica delle medesime. A tal fine, CP_4
ha allegato relate di notifica prive di attestazione di conformità o documentazione CP_4
idonea a provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. In altre parole, la resistente non ha fornito valida prova della regolare notificazione delle cartelle: la documentazione prodotta dimostra che gli atti sono stati inviati al precedente indirizzo dell'opponente sito in Caltanissetta, e dunque, si ribadisce, a un indirizzo ormai non più attuale all'epoca delle notifiche.
Tale circostanza integra un vizio radicale della notificazione, con conseguente inesistenza o nullità insanabile della stessa (cfr. Cass. civ., sez. V, 19/10/2018, n. 26409- SS.UU. n.
24822/2015). Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui l'onere della prova della notifica della cartella grava sull' , ed è Controparte_5
soddisfatto solo mediante la produzione della relata di notifica completa e conforme agli originali. In mancanza, deve ritenersi che le cartelle non siano mai state portate a conoscenza del contribuente e, pertanto, l'intimazione di pagamento emessa in loro difetto è nulla per mancanza del presupposto giuridico.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica, nell'affermare che la notificazione effettuata presso un indirizzo in cui il destinatario non risiede più da tempo e che risulta inequivocabilmente superato da una variazione anagrafica, produce nullità insanabile, in quanto il notificante ha l'onere di verificare il domicilio fiscale attuale del destinatario (cfr.
Cass. civ., sez. V, 29/12/2016, n. 27418).
3 La notifica così effettuata è da considerarsi inesistente o nulla, con l'ulteriore conseguenza che le cartelle di pagamento non possono avere prodotto effetto interruttivo della prescrizione.
A tal fine, appare opportuno precisare che ai fini di contestare le cartelle o i provvedimenti notificati dall'agente per la riscossione, sono esperibili tre tipi di azioni: a) opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, entro quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo o della cartella di pagamento, entro venti giorni dalla notifica della cartella.
Nel caso di specie, l'opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui ha eccepito la prescrizione, ritenendo che la prescrizione in materia sia quinquennale.
Posto ciò ai fini prescrizionali, dunque, deve considerarsi il tempo trascorso tra il momento in cui il credito è sorto e la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio. Trattandosi – sulla base della narrativa dell'atto impugnato – di pretese relative a imposte, contributi e/o sanzioni maturate tra il 2010 e il 2017, il termine prescrizionale è da individuarsi: in 5 anni ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. per i crediti aventi natura periodica ( contributi , imposte dirette o IVA ove non definitivi); in 3 anni ex art. 28 della L. n. CP_6
689/1981 per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da enti locali o amministrazioni statali.
Non risultando provata la notifica delle cartelle, e non essendovi altri atti interruttivi tempestivamente notificati, i suddetti crediti devono considerarsi interamente prescritti.
Inoltre, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che le cartelle siano state ritualmente notificate nelle date indicate dalla convenuta, si osserva che – per la maggior parte di esse – è decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., in assenza di atti interruttivi idonei. Invero, i successivi avvisi di intimazione notificati nel 2019 e nel 2022 non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione, poiché anch'essi presuppongono la validità delle notifiche precedenti, che – come detto – non è stata dimostrata.
Né vale a sanare la questione l'eccezione relativa alla sospensione dei termini disposta dai vari D.L. succedutisi durante la pandemia da COVID-19. Anche applicando la sospensione dal marzo 2020 ad agosto 2021, i crediti più risalenti, come quelli risalenti al 2014-2016, risultano comunque prescritti alla data della notifica dell'intimazione del 2022.
Giova evidenziare che secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'onere di provare la tempestiva e valida notificazione delle cartelle – e quindi l'interruzione del termine
4 prescrizionale – grava sul concessionario della riscossione, parte che intende far valere l'efficacia esecutiva di quegli atti. La notificazione effettuata all'indirizzo risultante dai registri anagrafici è da ritenersi valida, salvo che non venga fornita prova contraria circa una diversa residenza effettiva del destinatario al momento della notifica (Cass. civ., sez. III, ord.
10 maggio 2019, n. 12574).
Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta. Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'ente notificante.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'intimazione per incompetenza territoriale dell'ente emittente.
Tale doglianza è superata dalla normativa intervenuta con l'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, che ha istituito l' quale unico soggetto CP_4
nazionale incaricato della riscossione dei tributi, superando il precedente modello di affidamento territoriale. La giurisprudenza si è uniformemente espressa nel senso che “a decorrere dal 1° luglio 2017 l'attività di riscossione è di competenza esclusiva di
[...]
, soggetto unico su base nazionale, con conseguente irrilevanza Controparte_1
delle eccezioni di incompetenza territoriale (Cassazione Sezione V civile, con l'ordinanza n.
28684 del 9 novembre 2018).
L'eccezione, pertanto, è infondata.
Alla luce di quanto esposto, va accolta l'opposizione proposta da , con Parte_1 conseguente declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza di valido titolo esecutivo e prescrizione dei crediti sottesi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 471/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29220229000784118/000, notificata in data 6 maggio 2022 da , per mancanza di valido titolo Controparte_1
esecutivo;
- Dichiara altresì prescritti i crediti sottesi alla suddetta intimazione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della particolarità e novità delle questioni trattate e della natura documentale della controversia, nonché dell'assenza di condotte processuali dilatorie o temerarie da parte dei litiganti.
Così deciso in Caltanissetta lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio CodiceFiscale_1 dell' Avv. Claudio Cutrera nella via E. De Nicola 17 che lo rappresentata e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione,
Attore
CONTRO
con sede in Roma via G. Grezer 14 con Controparte_1
C.F. e P.IVA in persona del responsabile pro tempore, Sig. , P.IVA_1 CP_2
C.F. nella qualità di Procuratore in servizio presso la Direzione C.F._2
Regionale della Sicilia, giusta procura speciale rilasciata dal Presidente dell'
[...]
Avv. Ernesto Maria Ruffini in data 01.09.2021, autenticata nella firma Controparte_1
dal notaio Dott. di Roma – Repertorio N. 175858; elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Greco (cod. fisc. che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 16 aprile 2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n.
29220229000784118/000.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220239006003825000, notificata via PEC, per la somma
1 complessiva di €. 18.443,63, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi e per incompetenza territoriale dell' emittente. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, parte attrice eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione, l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, nonché l'emissione e notificazione dell'intimazione da parte dell'ufficio di Caltanissetta, in luogo dell'ufficio territorialmente competente, essendo egli residente in Roma sin dal 2010.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare Controparte_1
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ad alcune cartelle relative a tributi erariali e locali, nel merito contestando la prescrizione dei crediti e sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese, nonché l'infondatezza dell'eccezione relativa all'incompetenza territoriale.
La causa è stata istruita mediante prove orali e documentali, e sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 16.04.2025 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione è fondata, per i motivi che di seguito si espongono.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sull'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario si osserva quanto segue: ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle CP_4
cartelle afferenti a tributi quali IMU, IRPEF, TARI e bollo auto.
Al riguardo, si rinvia integralmente alla motivazione già resa con ordinanza del 09.08.2024, che qui si intende richiamata.
In ogni caso, si ribadisce che oggetto dell'opposizione è l'atto di intimazione di pagamento, ossia un atto esecutivo ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 112/1999, e non il merito della pretesa tributaria sottesa. Pertanto, trova applicazione l'art. 615, comma 1, c.p.c., con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
Tale principio è da tempo pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a cartella esattoriale e/o ad avviso di intimazione si configura come opposizione all'esecuzione quando il debitore contesti l'an della pretesa esecutiva o l'esistenza del titolo esecutivo, senza censurare direttamente la legittimità della pretesa tributaria” (Cass., SS.UU., 5 giugno 2017, n. 13913; conf. Cass., SS.UU., 6 maggio 2020, n.
8645).
La distinzione tracciata dalle Sezioni Unite è netta: qualora si impugni un atto prodromico o esecutivo in quanto tale, deducendo vizi propri dell'atto esecutivo (quali la prescrizione, la mancata notifica o la decadenza del potere di riscossione), la giurisdizione spetta al giudice
2 ordinario;
viceversa, qualora si contesti direttamente il merito del credito tributario, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, evenienza che non ricorre nel caso di specie.
L'eccezione è dunque infondata e va rigettata.
Venendo alla prova della notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione.
L'opposizione si incentra in via principale sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata e sull'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
L'attore ha prodotto in giudizio un certificato storico di residenza da cui risulta che egli ha trasferito la propria residenza da Caltanissetta a Roma in data 7 ottobre 2010. La prova è stata rafforzata dalle dichiarazioni testimoniali escusse nel corso del giudizio, che hanno confermato l'effettivo e stabile domicilio del contribuente nella Capitale a far data dal 2010.
Ciò posto, la documentazione prodotta da parte convenuta non dimostra che le cartelle di pagamento siano mai state validamente notificate al contribuente: tutti gli atti risultano inviati all'indirizzo di Caltanissetta, ormai non più attuale da anni al momento della (asserita) notificazione.
Spettava a fornire prova dell'avvenuta regolare notifica delle medesime. A tal fine, CP_4
ha allegato relate di notifica prive di attestazione di conformità o documentazione CP_4
idonea a provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. In altre parole, la resistente non ha fornito valida prova della regolare notificazione delle cartelle: la documentazione prodotta dimostra che gli atti sono stati inviati al precedente indirizzo dell'opponente sito in Caltanissetta, e dunque, si ribadisce, a un indirizzo ormai non più attuale all'epoca delle notifiche.
Tale circostanza integra un vizio radicale della notificazione, con conseguente inesistenza o nullità insanabile della stessa (cfr. Cass. civ., sez. V, 19/10/2018, n. 26409- SS.UU. n.
24822/2015). Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui l'onere della prova della notifica della cartella grava sull' , ed è Controparte_5
soddisfatto solo mediante la produzione della relata di notifica completa e conforme agli originali. In mancanza, deve ritenersi che le cartelle non siano mai state portate a conoscenza del contribuente e, pertanto, l'intimazione di pagamento emessa in loro difetto è nulla per mancanza del presupposto giuridico.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica, nell'affermare che la notificazione effettuata presso un indirizzo in cui il destinatario non risiede più da tempo e che risulta inequivocabilmente superato da una variazione anagrafica, produce nullità insanabile, in quanto il notificante ha l'onere di verificare il domicilio fiscale attuale del destinatario (cfr.
Cass. civ., sez. V, 29/12/2016, n. 27418).
3 La notifica così effettuata è da considerarsi inesistente o nulla, con l'ulteriore conseguenza che le cartelle di pagamento non possono avere prodotto effetto interruttivo della prescrizione.
A tal fine, appare opportuno precisare che ai fini di contestare le cartelle o i provvedimenti notificati dall'agente per la riscossione, sono esperibili tre tipi di azioni: a) opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, entro quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo o della cartella di pagamento, entro venti giorni dalla notifica della cartella.
Nel caso di specie, l'opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui ha eccepito la prescrizione, ritenendo che la prescrizione in materia sia quinquennale.
Posto ciò ai fini prescrizionali, dunque, deve considerarsi il tempo trascorso tra il momento in cui il credito è sorto e la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio. Trattandosi – sulla base della narrativa dell'atto impugnato – di pretese relative a imposte, contributi e/o sanzioni maturate tra il 2010 e il 2017, il termine prescrizionale è da individuarsi: in 5 anni ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. per i crediti aventi natura periodica ( contributi , imposte dirette o IVA ove non definitivi); in 3 anni ex art. 28 della L. n. CP_6
689/1981 per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da enti locali o amministrazioni statali.
Non risultando provata la notifica delle cartelle, e non essendovi altri atti interruttivi tempestivamente notificati, i suddetti crediti devono considerarsi interamente prescritti.
Inoltre, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che le cartelle siano state ritualmente notificate nelle date indicate dalla convenuta, si osserva che – per la maggior parte di esse – è decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., in assenza di atti interruttivi idonei. Invero, i successivi avvisi di intimazione notificati nel 2019 e nel 2022 non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione, poiché anch'essi presuppongono la validità delle notifiche precedenti, che – come detto – non è stata dimostrata.
Né vale a sanare la questione l'eccezione relativa alla sospensione dei termini disposta dai vari D.L. succedutisi durante la pandemia da COVID-19. Anche applicando la sospensione dal marzo 2020 ad agosto 2021, i crediti più risalenti, come quelli risalenti al 2014-2016, risultano comunque prescritti alla data della notifica dell'intimazione del 2022.
Giova evidenziare che secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'onere di provare la tempestiva e valida notificazione delle cartelle – e quindi l'interruzione del termine
4 prescrizionale – grava sul concessionario della riscossione, parte che intende far valere l'efficacia esecutiva di quegli atti. La notificazione effettuata all'indirizzo risultante dai registri anagrafici è da ritenersi valida, salvo che non venga fornita prova contraria circa una diversa residenza effettiva del destinatario al momento della notifica (Cass. civ., sez. III, ord.
10 maggio 2019, n. 12574).
Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta. Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'ente notificante.
L'opponente ha eccepito la nullità dell'intimazione per incompetenza territoriale dell'ente emittente.
Tale doglianza è superata dalla normativa intervenuta con l'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, che ha istituito l' quale unico soggetto CP_4
nazionale incaricato della riscossione dei tributi, superando il precedente modello di affidamento territoriale. La giurisprudenza si è uniformemente espressa nel senso che “a decorrere dal 1° luglio 2017 l'attività di riscossione è di competenza esclusiva di
[...]
, soggetto unico su base nazionale, con conseguente irrilevanza Controparte_1
delle eccezioni di incompetenza territoriale (Cassazione Sezione V civile, con l'ordinanza n.
28684 del 9 novembre 2018).
L'eccezione, pertanto, è infondata.
Alla luce di quanto esposto, va accolta l'opposizione proposta da , con Parte_1 conseguente declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza di valido titolo esecutivo e prescrizione dei crediti sottesi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 471/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29220229000784118/000, notificata in data 6 maggio 2022 da , per mancanza di valido titolo Controparte_1
esecutivo;
- Dichiara altresì prescritti i crediti sottesi alla suddetta intimazione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della particolarità e novità delle questioni trattate e della natura documentale della controversia, nonché dell'assenza di condotte processuali dilatorie o temerarie da parte dei litiganti.
Così deciso in Caltanissetta lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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