Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 aprile 1988
Art. 14. Surrogazione 1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge e' surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovra' essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1988
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