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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO n. C.F._1
296, CATANIA, presso lo studio dell'avv. BARBARA DE LUCA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti,, C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. MARIO FALLICA (c.f.
) C.F._3 ricorrente
contro
Controparte_1
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA ROSSO DI S. SECONDO
n. 28, CALTANISSETTA, presso lo studio dell'avv. ELISABETTA
ANZALDI (c.f. , che la rappr. e dif. per procura in C.F._4 atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 6 settembre 2023,
ha affermato: di prestare servizio a far data dall'11 Parte_1 novembre 2005 presso l resistente con la qualifica di Infermiere CP_1 presso Pronto Soccorso, Ostetricia e Ginecologia e Blocco Operatorio;
che con provvedimento del Direttore Sanitario prot. n. 273 dell'11 marzo 2023 l'Amministrazione resistente, adducendo scarne motivazioni, comunicava al che “vista la nota del 10/03/2023 a firma dei Direttori dell'area Pt_1
Chirurgica di questo P.O. e, al fine di fornire, sempre, una adeguata assistenza ai cittadini che afferiscono al Presidio Ospedaliero di Lentini, sentito il parere dei Responsabili in indirizzo con la presente si dispone che a far data dal 13/03/2023 le SS.LL. presteranno, temporaneamente, la propria attività lavorativa nei tre turni, rispettivamente: il sig.
[...]
presso la UOC di Medicina/Geriatria e Lungodegenza…..”; di Parte_1 aver proposto formale richiesta di accesso agli atti con PEC del 06 aprile
2023 e l'Amministrazione con provvedimento del Direttore Sanitario prot. n. 05/riservato del 22 aprile 2023 ha trasmesso la documentazione richiesta;
che la nota datata 10 marzo 2023, avente ad oggetto “Richiesta trasferimento personale infermieristico Blocco Operatorio” svelava che il reale motivo sotteso al trasferimento era da ricondursi a una non meglio specificata situazione di “incompatibilità ambientale venutasi a creare nel Blocco Operatorio di questo P.O.”; di aver riscontrato la suddetta nota rilevandone la carenza di motivazione ma l' resistente decideva di CP_1 non riscontrare la richiesta e frattanto la situazione, che inizialmente avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, è divenuta permanente.
ha chiesto dichiarare la nullità del Parte_1 provvedimento di trasferimento ad altra U.O. e, per l'effetto, che sia annullato ordinando all'Azienda resistente di adottare i provvedimenti consequenziali;
condannare l'Azienda resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente da quantificarsi in via equitativa.
2 Si è costituita in giudizio l , Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito la legittimità del trasferimento di
[...]
presso altra U.O. del P.O. di Lentini;
che il si è reso Parte_1 Pt_1 protagonista di episodi che hanno determinato contrasti e tensioni all'interno del reparto;
che il ricorrente ripetutamente contestava la congruità sui programmi operatori, la turnazione lavorativa ed affermava che presso il P.O. di Lentini non dovessero eseguirsi interventi di chirurgia maggiore in quanto non adeguatamente idoneo per tali tipi di operazioni, utilizzando toni provocatori e critici anche in sala operatoria durante l'esecuzione degli interventi ed entrando in contrasto con altri operatori sanitari;
che la resistente, senza adozione di sanzioni disciplinari e valutati gli atteggiamenti ostativi del , ha ritenuto necessario il suo Pt_1 trasferimento al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del reparto;
che non sussistono presupposti per il riconoscimento di alcuna forma risarcitoria tenuto conto dell'assenza in capo al dipendente di qualsivoglia ipotesi di demansionamento e/o dequalificazione professionale.
Si rileva che il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., essendo subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Corte appello Roma sez. lav., 04/05/2021, n.1728, Cass. sent. n.
2143/2017).
Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà
3 dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (Cass., sent. n. 27226 del 2018.
La cd. incompatibilità aziendale costituisce una delle ragioni organizzative e produttive per le quali il datore di lavoro può disporre un trasferimento e ricorre quando la permanenza di un lavoratore in una determinata unità produttiva nuoccia al buon andamento dell'ufficio, ciò che può tipicamente avvenire quando si verifichi una situazione di tensione personale o contrasto con colleghi o superiori atta a produrre rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa (Cass.
2143/2017, Cass. 24775/2013).
Il trasferimento non assume una valenza disciplinare neppure se i comportamenti posti a suo fondamento integrino virtualmente violazione degli obblighi discendenti dal rapporto, posto che in tali casi il datore di lavoro è libero di far ricorso all'uno o all'altro mezzo (Cass. 5339/87,
9276/87, 10252/95); si applica, quindi, il criterio per cui il controllo giurisdizionale deve attenersi alla corrispondenza del provvedimento alle finalità tipiche dell'impresa oltre che al rispetto del canone generale di buona fede (Cass. 4265/2007, 14875/2011).
Nel caso di specie si rileva che, in base alla documentazione allegata in atti, lo spostamento di reparto del ricorrente operato dall CP_1 resistente con provvedimento del Direttore Sanitario prot. n. 273 dell'11 marzo 2023 appare giustificato alla luce del clima di conflittualità che si era creato all'interno del reparto in cui operava, come Parte_1 evincibile alla luce della nota prot. Riservato n. 02 datata 10 marzo 2023 avente ad oggetto “Richiesta trasferimento personale infermieristico Blocco Operatorio” dalla quale emerge la richiesta di trasferimento di
[...]
e avanzata dai Direttori dell'Area di Parte_1 CP_2 Pt_2
Chirurgia del P.O. di Lentini dott.ri e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 in considerazione dell'incompatibilità ambientale venutasi a creare nel blocco operatorio del presidio ospedaliero.
Sono state, inoltre, prodotte in atti la richiesta di trasferimento avanzata dal medesimo ricorrente con nota prot. N. 1314 del Pt_1
15.06.2021 nella quale adduceva come motivazione “turnazione non regolare - stress psicofisico”, idonea ad evidenziare lo status di malcontento
4 del a permanere presso l'unità operativa in oggetto e la nota prot. Pt_1
n. 04 Ris del 13.04.2023, con cui , destinatario del CP_2 provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale insieme al
, ringraziava l'azienda per l'intervenuto trasferimento presso Pt_1
l' e per aver tenuto conto del momento di Controparte_7 difficoltà personale attraversata.
Alla luce di tali accadimenti, neanche specificamente contestati dal ricorrente, sussistono quindi quelle ragioni organizzative che hanno legittimato l'Amministrazione resistente al trasferimento del dipendente presso altra U.O. del P.O. di Lentini quale misura necessaria al fine di salvaguardare il buon andamento ed il corretto funzionamento del reparto in oggetto.
Presso la UOC di Medicina/Geriatria e Lungodegenza di assegnazione il dipendente è stato poi adibito allo svolgimento di mansioni di natura infermieristica coerenti, quindi, con la qualifica posseduta e nessuna allegazione è stata effettuata dal circa il contenuto delle Pt_1 attività dallo stesso in concreto espletate ai fini della valutazione dell'eventuale sussistenza di dequalificazione o demansionamento.
In merito al danno patrimoniale vale il principio per cui la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece — anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit — connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8101).
Nel caso in esame, non ha dimostrato Parte_1
l'esistenza del lamentato danno di natura patrimoniale o non patrimoniale né la sua eventuale quantificazione per cui non sussistono presupposti per il riconoscimento di alcuna forma risarcitoria, considerata l'assenza di demansionamento e/o dequalificazione professionale in capo al dipendente.
Per queste ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
5 Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2687/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al rimborso in favore dell Parte_1 CP_1 resistente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore dell'avv. Elisabetta Anzaldi .
Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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