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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2150/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo il 06/06/2024 al n. 2150/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Sarno, presso il cui studio elettivamente domicilia in
PO al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 2;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marilena Galgano, e con la stessa elettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda in PO alla Via Manhes n. 33;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra
[...]
proponeva opposizione (ex art. 32 del D.lgs. 1° settembre Parte_1
2011, n. 150) avverso all'atto di intimazione di pagamento n. 90 del 2 maggio 2024 e all'atto di riscossione e intimazione al pagamento n. 91 del
1 Proc. n. 2150/2024 R.G.
2 maggio 2024, emessi a suo carico (in quanto erede di , Persona_1 assegnatario in vita dell'alloggio sito in POTENZA alla via F.S. NITTI, in forza di contratto di locazione, repertoriato al 41292 del 15.4.1999) dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale popolare di PO (hic inde ATER PO), sostenendone l'invalidità e domandandone, previa sospensiva, l'annullamento.
1.1. In particolare, a sostegno dell'opposizione, venivano eccepite: 1) la nullità dell'atto n. 90/2024, per carenza di potere in capo all' CP_1
a emettere ingiunzioni fiscali di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
2) l'illegittimità dell'atto n. 91/2024, per carenza di legittimazione dell' a emettere atti di accertamento esecutivo ex art. 1, co. CP_1
792 ss., della L. n. 160/2019; 3) l'inesistenza di un rapporto di locazione fra l'attrice e la convenuta;
4) il difetto della qualità di erede in capo CP_1 all'attrice, asserita invece dall' ; 5) l'inammissibilità della CP_1 ingiunzione per l'intero preteso debito del de cuius; 6) l'inammissibilità dell'ingiunzione per i canoni maturati dopo la morte del de cuius; 7) la prescrizione del credito;
8) l'erroneità del quantum; 9) ulteriori e residuali profili di invalidità e irregolarità dei provvedimenti.
1.2. In ragione di tali premesse, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di PO adito, in accoglimento dei motivi dedotti con il presente atto, e previa sospensione dell' efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullare i provvedimenti impugnati e, in ogni caso, accertare l'inesistenza di ogni e qualsiasi credito dell'Ater nei confronti della sig.ra in relazione ai titoli e per le Pt_1 causali ex adverso dedotte;
in via di mero subordinare rideterminare il credito tenendo conto della eccezione prescrizione e di quanto previsto dalla normativa regionale in punto di determinazione dei canoni. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Instaurato il contraddittorio, l'istanza cautelare veniva delibata in seno al sub-procedimento ad hoc costituito (n. 2150-1/2024 R.G., conclusosi con l'accoglimento dell'invocata sospensiva), in seno al quale l'Azienda convenuta non si costituiva.
2 Proc. n. 2150/2024 R.G.
3. Soltanto con comparsa depositata in data 11/03/2025 l' si CP_1 costituiva nel giudizio di merito, concludendo come di seguito: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e domanda reietta: - disattendere la pronunciata misura cautelare;
- nel merito, dichiarare non fondate le eccezioni sollevate e per gli effetti, confermare la validità dell'Atto di Intimazione-Ingiunzione n. 90 del 02/05/2024 dell'importo di
€ 32.197,25 nonché avverso l'Atto di Riscossione-Intimazione n. 91 del
02/05/2024 dell'importo di € 18.536,16 emessi dal Dirigente dell'Unità di
Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” dell' di PO ai CP_1 sensi del R.D. n. 639/1910 e notificati in data 07/05/2024, con i quali veniva ingiunto di pagare le dette somme in favore dell' er canoni CP_1 di locazione scaduti e non pagati a tutto il 29/02/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.»
4. Non necessitando di approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 15/10/2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso in punto di fatto, la dispiegata opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, da accogliersi per le ragioni che seguitano.
5.1. Come già evidenziato in sede cautelare, entrambi i provvedimenti adottati dall' non paiono esser espressione di un potere devoluto CP_1 dalla legge alla richiamata;
e tanto, rispettivamente, Controparte_1 alla stregua dell'art. 1 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (con riguardo all'ingiunzione n. 90), e del combinato disposto fra l'art. 17, co. 1, del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e l'art. 1, co. 784 ss., della L. 27 dicembre
2019, n. 160 (quanto all'atto di riscossione n. 91).
5.2. Come è noto, l'ingiunzione fiscale di pagamento, disciplinata con il
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (R.D. 14 aprile 1910, n. 639), costituisce l'estrinsecazione di un potere eccezionale dell'Amministrazione, come tale attribuiti sulla scorta di disposizioni normative di stretta interpretazione.
5.2.1. Invero, l'art. 1 del prefato regio decreto non contempla le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, né gli enti pubblici economici (o non economici) in generale, tra i soggetti autorizzati a valersi di simili strumenti ingiuntivi (tra i quali figurano, tra le altre, lo Stato, le Province e i Comuni);
3 Proc. n. 2150/2024 R.G.
né figura altra disposizione abilitante fra le altre, richiamate dall'
[...]
in motivazione del provvedimento opposto. CP_1
Non è chiaro, dunque, quale sia la legittimazione attiva dell' CP_1 all'adozione dell'ingiunzione fiscale di pagamento: ciò che costituisce motivo (assorbente) di accoglimento dell'opposizione relativamente all'atto n. 90/2024.
5.2.2. Non smuove tale conclusione l'articolato difensivo proposto dall' , incentrato alla dimostrazione della propria natura di ente CP_1 pubblico non economico, e in ragione di ciò ente legittimato alla riscossione a mezzo ruolo.
Invero, sulla natura di ente pubblico economico, da attribuire all'
[...]
è appena il caso di evidenziare che sia la giurisprudenza di CP_1 legittimità (inter alia v.si Cass. civ., Sez. V, sent. 22 dicembre 2021, n.
41298, secondo cui “l' , quale ente pubblico economico dotato di CP_1 personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società”), sia l'Amministrazione delle Finanze (v.si D.M. 16 aprile 2024, depositato in atti – doc. 3 allegato alla citazione) non paiono dubitare che le siano enti pubblici economici (analogamente anche la CP_1 giurisprudenza amministrativa, v. TAR Veneto, sentenza n. 1410 del 2014, secondo cui l' è un ente pubblico economico che svolge attività di CP_1 impresa e opera con criteri di economicità).
Ciò che, del resto, ha indotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad avvalersi della interpretazione analogica dell'art. 17, co. 3-bis del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, così da abilitare le ATER istanti alla celere riscossione coattiva dei propri crediti (v.si doc.
3-4 allegati alla citazione).
Né smentiscono l'assunto i richiami normativi operati dall' in CP_1 quanto, come peraltro condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'opponente: a) l'art. 3 della L.R. n. 29/1996 si limita a precisare che le sono enti pubblici dotati di personalità giuridica, autonomia CP_1 organizzativa, amministrativa e contabile (caratteristiche, queste, proprie sia degli enti pubblici economici che non economici); b) la L. n. 70/1975 si limita a precisare che nessun ente pubblico (economico o non,) può essere istituito se non per legge;
c) l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001
4 Proc. n. 2150/2024 R.G.
si limita ad individuare le amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa e, laddove cita separatamente gli Istituti autonomi case popolari e gli enti pubblici non economici, pare avallare proprio la diversità di natura tra i due, posto che, se gli Istituti autonomi fossero rientrati tra gli enti non economici, non vi sarebbe stata necessità alcuna di un richiamo specifico.
5.2.3. In definitiva, deve ritenersi che l' non fosse abilitata a valersi CP_1 dello strumento dell'ingiunzioni ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e dunque l'atto n. 90/2024 va annullato.
5.3. Quanto all'atto di riscossione n. 91, anch'esso pare fuoriuscire dal novero di provvedimenti rientranti nella competenza dell'Azienda territoriale convenuta in giudizio;
e ciò, per due ordini di ragioni.
5.3.1. In primo luogo, gli atti di accertamento esecutivo, previsti con l'art. 1, co. 792 ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sono riservati expressis verbis «alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali» (art. 1, co.
784, della legge ult. cit.).
Poiché è evidente la natura eccezionale degli atti cc.dd. impo-esattivi – in ragione della loro peculiare natura auto-esecutiva – anche la disciplina che li prevede è da ritenersi di stretta interpretazione;
dunque, in disparte ogni considerazione sulla eventuale sussunzione delle Regioni tra gli enti autorizzati alla loro adozione, emerge de plano che le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono sfornite del potere di adottare i cc.dd. atti impo-esattivi, alla stregua di ogni altro ente pubblico strumentale.
5.3.2. Nonostante la natura senz'altro assorbente del rilievo che precede, può altresì osservarsi come la L. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone il recupero delle somme ingiunte con gli atti cc.dd. impo-esattivi con un modulo alternativo alla riscossione coattiva a mezzo ruolo («[d]ecorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata»: art. 1, co. 792, lett. b), secondo periodo).
Tuttavia, poiché nemmeno la riscossione forzata tramite iscrizione a ruolo rientra fra gli strumenti attivabili dagli enti pubblici economici ex art. 17, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poiché tale ultima disposizione normativa risulta non derogata per espressa deferenza dell'art. 1, co. 784,
5 Proc. n. 2150/2024 R.G.
della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (che perimetra l'applicabilità dei commi
786 ss. facendo salvo il disposto del richiamato art. 17), allora se ne deve inferire che agli enti pubblici economici è sottratta a fortiori l'adozione dei nuovi atti di accertamento esecutivo, ben più invasivi.
La tesi trova conferma nei commi 3-bis e 3-ter del prefato art. 17, con i quali è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze uno speciale potere di autorizzazione delle società per azioni a partecipazione pubblica all'adozione delle ingiunzioni di pagamento;
autorizzazione che può essere rilasciata, sulla scorta di una interpretazione analogica, anche a vantaggio degli enti pubblici economici.
In altri termini, gli enti pubblici economici non possono avvalersi della riscossione coattiva tramite ruolo, e neanche delle ingiunzioni di pagamento previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in mancanza di una speciale autorizzazione del Ministero;
a maggior ragione, devono ritenersi sforniti del potere di adottare atti di accertamento esecutivo, espressivi di un potere eccezionale e assai più penetrante.
E, sulla natura di ente pubblico economico dell' , si è già ampiamente CP_1 motivato supra.
5.3.3. In ragione di quanto precede, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione anche con riguardo all'atto di riscossione n. 91/2024, che pertanto va annullato.
6. Occorre, a questo punto, disciplinare le spese di lite, anche con riguardo al sub-procedimento cautelare (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 22 marzo 2022, n. 9785, secondo cui tali spese «vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole»).
Orbene, premesso che, in applicazione del principio di soccombenza, le spese vanno integralmente poste a carico dell' opposta, esse, quanto CP_1
6 Proc. n. 2150/2024 R.G.
alla fase di merito, vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), con applicazione dei valori minimi alla fase di trattazione/istruzione, non essendo stata svolta attività istruttoria, e attribuzione al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla fase cautelare, le stesse vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e considerata la mancata costituzione della resistente) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), con attribuzione al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
2150/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli atti nn. 90 e 91 del
2 maggio 2024, emessi dall' a carico della Sig.ra CP_1 [...]
; Parte_1
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'opponente, che si liquidano: a) per il merito, in € 545,00 per spese vive ed € 6.713,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
b) per la fase cautelare, in € 259,00 per spese vive ed € 2.608,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PO, lì 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo il 06/06/2024 al n. 2150/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Sarno, presso il cui studio elettivamente domicilia in
PO al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 2;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marilena Galgano, e con la stessa elettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda in PO alla Via Manhes n. 33;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra
[...]
proponeva opposizione (ex art. 32 del D.lgs. 1° settembre Parte_1
2011, n. 150) avverso all'atto di intimazione di pagamento n. 90 del 2 maggio 2024 e all'atto di riscossione e intimazione al pagamento n. 91 del
1 Proc. n. 2150/2024 R.G.
2 maggio 2024, emessi a suo carico (in quanto erede di , Persona_1 assegnatario in vita dell'alloggio sito in POTENZA alla via F.S. NITTI, in forza di contratto di locazione, repertoriato al 41292 del 15.4.1999) dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale popolare di PO (hic inde ATER PO), sostenendone l'invalidità e domandandone, previa sospensiva, l'annullamento.
1.1. In particolare, a sostegno dell'opposizione, venivano eccepite: 1) la nullità dell'atto n. 90/2024, per carenza di potere in capo all' CP_1
a emettere ingiunzioni fiscali di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
2) l'illegittimità dell'atto n. 91/2024, per carenza di legittimazione dell' a emettere atti di accertamento esecutivo ex art. 1, co. CP_1
792 ss., della L. n. 160/2019; 3) l'inesistenza di un rapporto di locazione fra l'attrice e la convenuta;
4) il difetto della qualità di erede in capo CP_1 all'attrice, asserita invece dall' ; 5) l'inammissibilità della CP_1 ingiunzione per l'intero preteso debito del de cuius; 6) l'inammissibilità dell'ingiunzione per i canoni maturati dopo la morte del de cuius; 7) la prescrizione del credito;
8) l'erroneità del quantum; 9) ulteriori e residuali profili di invalidità e irregolarità dei provvedimenti.
1.2. In ragione di tali premesse, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di PO adito, in accoglimento dei motivi dedotti con il presente atto, e previa sospensione dell' efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullare i provvedimenti impugnati e, in ogni caso, accertare l'inesistenza di ogni e qualsiasi credito dell'Ater nei confronti della sig.ra in relazione ai titoli e per le Pt_1 causali ex adverso dedotte;
in via di mero subordinare rideterminare il credito tenendo conto della eccezione prescrizione e di quanto previsto dalla normativa regionale in punto di determinazione dei canoni. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Instaurato il contraddittorio, l'istanza cautelare veniva delibata in seno al sub-procedimento ad hoc costituito (n. 2150-1/2024 R.G., conclusosi con l'accoglimento dell'invocata sospensiva), in seno al quale l'Azienda convenuta non si costituiva.
2 Proc. n. 2150/2024 R.G.
3. Soltanto con comparsa depositata in data 11/03/2025 l' si CP_1 costituiva nel giudizio di merito, concludendo come di seguito: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e domanda reietta: - disattendere la pronunciata misura cautelare;
- nel merito, dichiarare non fondate le eccezioni sollevate e per gli effetti, confermare la validità dell'Atto di Intimazione-Ingiunzione n. 90 del 02/05/2024 dell'importo di
€ 32.197,25 nonché avverso l'Atto di Riscossione-Intimazione n. 91 del
02/05/2024 dell'importo di € 18.536,16 emessi dal Dirigente dell'Unità di
Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” dell' di PO ai CP_1 sensi del R.D. n. 639/1910 e notificati in data 07/05/2024, con i quali veniva ingiunto di pagare le dette somme in favore dell' er canoni CP_1 di locazione scaduti e non pagati a tutto il 29/02/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.»
4. Non necessitando di approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 15/10/2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso in punto di fatto, la dispiegata opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, da accogliersi per le ragioni che seguitano.
5.1. Come già evidenziato in sede cautelare, entrambi i provvedimenti adottati dall' non paiono esser espressione di un potere devoluto CP_1 dalla legge alla richiamata;
e tanto, rispettivamente, Controparte_1 alla stregua dell'art. 1 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (con riguardo all'ingiunzione n. 90), e del combinato disposto fra l'art. 17, co. 1, del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e l'art. 1, co. 784 ss., della L. 27 dicembre
2019, n. 160 (quanto all'atto di riscossione n. 91).
5.2. Come è noto, l'ingiunzione fiscale di pagamento, disciplinata con il
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (R.D. 14 aprile 1910, n. 639), costituisce l'estrinsecazione di un potere eccezionale dell'Amministrazione, come tale attribuiti sulla scorta di disposizioni normative di stretta interpretazione.
5.2.1. Invero, l'art. 1 del prefato regio decreto non contempla le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, né gli enti pubblici economici (o non economici) in generale, tra i soggetti autorizzati a valersi di simili strumenti ingiuntivi (tra i quali figurano, tra le altre, lo Stato, le Province e i Comuni);
3 Proc. n. 2150/2024 R.G.
né figura altra disposizione abilitante fra le altre, richiamate dall'
[...]
in motivazione del provvedimento opposto. CP_1
Non è chiaro, dunque, quale sia la legittimazione attiva dell' CP_1 all'adozione dell'ingiunzione fiscale di pagamento: ciò che costituisce motivo (assorbente) di accoglimento dell'opposizione relativamente all'atto n. 90/2024.
5.2.2. Non smuove tale conclusione l'articolato difensivo proposto dall' , incentrato alla dimostrazione della propria natura di ente CP_1 pubblico non economico, e in ragione di ciò ente legittimato alla riscossione a mezzo ruolo.
Invero, sulla natura di ente pubblico economico, da attribuire all'
[...]
è appena il caso di evidenziare che sia la giurisprudenza di CP_1 legittimità (inter alia v.si Cass. civ., Sez. V, sent. 22 dicembre 2021, n.
41298, secondo cui “l' , quale ente pubblico economico dotato di CP_1 personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società”), sia l'Amministrazione delle Finanze (v.si D.M. 16 aprile 2024, depositato in atti – doc. 3 allegato alla citazione) non paiono dubitare che le siano enti pubblici economici (analogamente anche la CP_1 giurisprudenza amministrativa, v. TAR Veneto, sentenza n. 1410 del 2014, secondo cui l' è un ente pubblico economico che svolge attività di CP_1 impresa e opera con criteri di economicità).
Ciò che, del resto, ha indotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad avvalersi della interpretazione analogica dell'art. 17, co. 3-bis del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, così da abilitare le ATER istanti alla celere riscossione coattiva dei propri crediti (v.si doc.
3-4 allegati alla citazione).
Né smentiscono l'assunto i richiami normativi operati dall' in CP_1 quanto, come peraltro condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'opponente: a) l'art. 3 della L.R. n. 29/1996 si limita a precisare che le sono enti pubblici dotati di personalità giuridica, autonomia CP_1 organizzativa, amministrativa e contabile (caratteristiche, queste, proprie sia degli enti pubblici economici che non economici); b) la L. n. 70/1975 si limita a precisare che nessun ente pubblico (economico o non,) può essere istituito se non per legge;
c) l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001
4 Proc. n. 2150/2024 R.G.
si limita ad individuare le amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa e, laddove cita separatamente gli Istituti autonomi case popolari e gli enti pubblici non economici, pare avallare proprio la diversità di natura tra i due, posto che, se gli Istituti autonomi fossero rientrati tra gli enti non economici, non vi sarebbe stata necessità alcuna di un richiamo specifico.
5.2.3. In definitiva, deve ritenersi che l' non fosse abilitata a valersi CP_1 dello strumento dell'ingiunzioni ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e dunque l'atto n. 90/2024 va annullato.
5.3. Quanto all'atto di riscossione n. 91, anch'esso pare fuoriuscire dal novero di provvedimenti rientranti nella competenza dell'Azienda territoriale convenuta in giudizio;
e ciò, per due ordini di ragioni.
5.3.1. In primo luogo, gli atti di accertamento esecutivo, previsti con l'art. 1, co. 792 ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sono riservati expressis verbis «alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali» (art. 1, co.
784, della legge ult. cit.).
Poiché è evidente la natura eccezionale degli atti cc.dd. impo-esattivi – in ragione della loro peculiare natura auto-esecutiva – anche la disciplina che li prevede è da ritenersi di stretta interpretazione;
dunque, in disparte ogni considerazione sulla eventuale sussunzione delle Regioni tra gli enti autorizzati alla loro adozione, emerge de plano che le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono sfornite del potere di adottare i cc.dd. atti impo-esattivi, alla stregua di ogni altro ente pubblico strumentale.
5.3.2. Nonostante la natura senz'altro assorbente del rilievo che precede, può altresì osservarsi come la L. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone il recupero delle somme ingiunte con gli atti cc.dd. impo-esattivi con un modulo alternativo alla riscossione coattiva a mezzo ruolo («[d]ecorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata»: art. 1, co. 792, lett. b), secondo periodo).
Tuttavia, poiché nemmeno la riscossione forzata tramite iscrizione a ruolo rientra fra gli strumenti attivabili dagli enti pubblici economici ex art. 17, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poiché tale ultima disposizione normativa risulta non derogata per espressa deferenza dell'art. 1, co. 784,
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della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (che perimetra l'applicabilità dei commi
786 ss. facendo salvo il disposto del richiamato art. 17), allora se ne deve inferire che agli enti pubblici economici è sottratta a fortiori l'adozione dei nuovi atti di accertamento esecutivo, ben più invasivi.
La tesi trova conferma nei commi 3-bis e 3-ter del prefato art. 17, con i quali è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze uno speciale potere di autorizzazione delle società per azioni a partecipazione pubblica all'adozione delle ingiunzioni di pagamento;
autorizzazione che può essere rilasciata, sulla scorta di una interpretazione analogica, anche a vantaggio degli enti pubblici economici.
In altri termini, gli enti pubblici economici non possono avvalersi della riscossione coattiva tramite ruolo, e neanche delle ingiunzioni di pagamento previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in mancanza di una speciale autorizzazione del Ministero;
a maggior ragione, devono ritenersi sforniti del potere di adottare atti di accertamento esecutivo, espressivi di un potere eccezionale e assai più penetrante.
E, sulla natura di ente pubblico economico dell' , si è già ampiamente CP_1 motivato supra.
5.3.3. In ragione di quanto precede, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione anche con riguardo all'atto di riscossione n. 91/2024, che pertanto va annullato.
6. Occorre, a questo punto, disciplinare le spese di lite, anche con riguardo al sub-procedimento cautelare (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 22 marzo 2022, n. 9785, secondo cui tali spese «vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole»).
Orbene, premesso che, in applicazione del principio di soccombenza, le spese vanno integralmente poste a carico dell' opposta, esse, quanto CP_1
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alla fase di merito, vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), con applicazione dei valori minimi alla fase di trattazione/istruzione, non essendo stata svolta attività istruttoria, e attribuzione al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla fase cautelare, le stesse vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e considerata la mancata costituzione della resistente) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), con attribuzione al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
2150/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli atti nn. 90 e 91 del
2 maggio 2024, emessi dall' a carico della Sig.ra CP_1 [...]
; Parte_1
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'opponente, che si liquidano: a) per il merito, in € 545,00 per spese vive ed € 6.713,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
b) per la fase cautelare, in € 259,00 per spese vive ed € 2.608,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PO, lì 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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