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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R . G . 5 1 0 0 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 20/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 429 c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5100 del 2024, promossa da
(c.f. e da C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Elena Pozzebon e Lucrezia C.F._2
Mardegan - ricorrenti
contro
(c.f. ) – resistente contumace Controparte_1 C.F._3
* * *
OGGETTO: Comodato di immobile urbano;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente:
In via principale, nel merito
Per la sig.ra Parte_3
- accertare e dichiarare l'avvenuto recesso dal contratto di comodato esercitato dalla ricorrente in data
17.06.2023 con conseguente scioglimento del rapporto contrattuale intercorrente con la sig.ra CP_1
- per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento nei confronti della sig.ra Controparte_1 Pt_3
della somma di € 2.450,00 a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile da
[...]
giugno 2023 (data di recesso) a novembre 2023 (data di donazione dell'usufrutto).
Per il sig. Controparte_2
2 • accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto di comodato per recesso ad opera della comodante sig.ra e, in ogni caso, confermare l'avvenuta estinzione del suddetto Parte_3
rapporto contrattuale a seguito della donazione di usufrutto sempre ad opera della comodante sig.ra
con conseguente inopponibilità all'attuale pieno proprietario sig. Parte_3 CP_2
di qualsivoglia pretesa connessa all'originario negozio giuridico di comodato;
[...]
• per l'effetto condannare la sig.ra all'immediato rilascio dell'immobile sito a Controparte_1
Montebelluna in via dei Varaschin, n. 1 int. I e al pagamento nei confronti del sig. Controparte_2
della somma di € 5.880,00 a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile e relativa alle
mensilità intercorse da quando è divenuto pieno proprietario (novembre 2023) al deposito del suesteso
ricorso, oltre alle somme che andranno a maturare per tutte le mensilità che seguiranno la presente
domanda sino all'effettiva liberazione del fabbricato da parte della sig.ra Controparte_1
In via subordinata, nel merito
Per la sig.ra e per il sig. Parte_3 Controparte_2
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse approvare l'importo richiesto dai
ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni subiti, si chiede venga liquidato nella misura ritenuta più
equa, calcolando una somma mensile a far data dalla comunicazione di recesso ovvero dal diverso
termine considerato ragionevole per l'Organo Giudicante e sino all'effettiva restituzione del bene.
In via istruttoria Per la sig.ra e per il sig. Con ogni più ampia Parte_3 Controparte_2
riserva di aggiungere, integrare, modificare e di formulare istanze, anche istruttorie nonché di
produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
In ogni caso Per la sig.ra e per il sig. Si chiede l'integrale Parte_3 Controparte_2
rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., oltre alle spese sostenute per l'attivazione della procedura
di mediazione pari ad € 629,70, considerando anche le sanzioni per la mancata partecipazione al
procedimento di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, proposto ex art. 447 bis c.p.c., Parte_1
e anno agito nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
al fine di conseguire nei suoi confronti ordinanza di immediato rilascio dell'immobile sito a
Montebelluna in via dei Varaschin, n. 1 interno I, di proprietà esclusiva del ricorrente ed in
3 precedenza gravato da diritto di usufrutto a favore della ricorrente, in quanto occupato sine
titulo dalla resistente a seguito del legittimo recesso dal contratto di comodato verbale in precedenza intercorso tra le parti, oltre alla corresponsione – per le rispettive quote di spettanza - di un'indennità di occupazione dalla data del recesso (giugno 2023) all'effettivo rilascio.
La resistente è stata dichiarata contumace, in quanto non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della notifica.
E' stato assegnato termine per il deposito di note conclusive sino al 20 gennaio 2025, in assenza di richieste istruttorie e risultando la controversia matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va innanzitutto premesso che il giudizio va trattato ex art. 447 bis c.p.c., atteso che il presente rito è applicabile anche nell'ipotesi in cui venga meno un titolo - anche solo lato
sensu locatizio quale il comodato - originariamente esistente.
Per quanto concerne il merito della controversia, si rileva che la domanda dei ricorrenti è
stata formulata lamentando la sopravvenuta occupazione sine titulo di un immobile di proprietà del ricorrente, in precedenza concesso alla resistente in comodato precario dall'usufruttuaria, come tale revocabile ad nutum ex art. 1810 c.c. (come di fatto legittimamente avvenuto, secondo quanto prospettato, con conseguente diritto alla restituzione del bene).
A tal riguardo, si osserva che la domanda di rilascio è fondata, in quanto:
4 a) è documentato che il ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà sul bene di cui si discute (cfr. doc. 1 - 8, fascicolo del ricorrente);
b) l'esistenza di un antecedente contratto di comodato precario verbale, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, si evince – oltre che dall'ingiustificata mancata partecipazione della resistente alla mediazione, ex art. 12 bis di cui al d.lgs. 28 / 10 - dalla disamina congiunta della raccomandata di recesso (prodotta quale documento 4) e della successiva e corrispondente dichiarazione a firma della resistente (prodotta quale documento 5), ove la stessa comodataria dichiara di essere alla ricerca di altra soluzione abitativa, nonché
manifesta la sua intenzione di restituire all'esito l'immobile specificamente concessole in comodato;
c) è inoltre documentato che la resistente occupa l'immobile per cui è causa, in assenza di un titolo che giustifichi l'attuale situazione di fatto, per come di fatto ammesso dalla stessa resistente con la predetta comunicazione a sua firma prodotta dai ricorrenti (cfr. doc. 5, di cui al fascicolo di parte resistente);
d) l'occupazione ad oggi perdura, in quanto l'atto introduttivo è stato ricevuto dalla resistente in data 9 novembre 2024 presso i luoghi di causa.
Accertato quindi che la comodataria non ha restituito il bene entro il termine di giorni 15,
per come assegnato con diffida del 17 giugno 2023, essendo venuto pertanto meno ex art. 1810 c.c. il rapporto di comodato precario avente ad oggetto l'immobile sito a Montebelluna
in via dei Varaschin, n. 1 interno I, con conseguente occupazione sine titulo del predetto immobile da parte della resistente a fare data dal 3 luglio 2023, quest'ultima viene condannata al rilascio del bene, entro giorni trenta.
Nella fattispecie, è infatti equo stabilire in detto termine la data per il rilascio dell'immobile,
in quanto l'intenzione del proprietario di ottenere la disponibilità del bene è nota da tempo,
essendo oramai decorso un arco temporale oltremodo significativo rispetto al decorso del termine per la restituzione in precedenza assegnato (15 giorni a partire dal 17 giugno 2023).
2. Per quanto concerne la domanda dei ricorrenti – per le quote di spettanza - di condanna della resistente alla corresponsione dell'importo di € 490,00 per ogni mensilità di
5 occupazione senza titolo dell'immobile, si osserva, in conformità alla pronuncia a Sezioni
Unite n. 33645 / 22 che:
- in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale;
- in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Tanto premesso, si osserva che, nella fattispecie per cui è causa, sino a novembre 2023 non
è dovuta alcuna somma, in quanto la ricorrente non ha subito alcun danno Parte_3
emergente, né tantomeno un lucro cessante, posto che non ha mai manifestato la sua intenzione di porre a reddito il bene che era stato concesso in comodato gratuito alla resistente, per dichiarate ragioni di conoscenza e amicizia.
Per quanto concerne l'arco temporale successivo al novembre del 2023, si osserva che può
essere di converso valorizzata la diffida inviata dal legale dei ricorrenti (prodotta quale documento 7, ricevuta dalla resistente in data 1° dicembre 2023 e con la quale si intimava il pagamento di un danno per la perdurante occupazione). A partire da tale data, infatti,
l'occupante è stata posta nelle condizioni di conoscere l'inequivoca intenzione dei ricorrenti non solo di rientrare nella disponibilità del bene, ma anche di ricavarne un'utilità.
Tanto evidenziato, fermo restando che deve inoltre ritenersi comprovato che l'immobile risulti abitabile, come si evince dalla dichiarazione della stessa resistente prodotta quale
6 documento 5, l'indennità di occupazione è pertanto dovuta esclusivamente a favore di in quanto in data 28 novembre 2023, la ricorrente ha Controparte_2 Parte_3
donato il proprio diritto di usufrutto al figlio (già nudo proprietario dell'immobile – cfr. atto di donazione prodotto quale doc. 8).
Per quanto concerne la quantificazione di detto danno, in conformità rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, si stima equo e congruo utilizzare quale parametro la somma di € 187,18 mensili, ovvero la cifra più bassa tra quelle di cui alle banche dati c.d. OMI della zona di riferimento, per come applicabili ad immobili aventi le dimensioni di quello di causa (cfr. doc. 11 e 12 di cui al fascicolo di parte ricorrente).
A detta conclusione si perviene in quanto non vi è prova dello stato dell'immobile di cui si discute, in assenza di documentazione fotografica di riferimento, in aggiunta al fatto che va considerato che per anni (ovvero dal 2017) gli usufruttuari hanno ritenuto di concedere il bene in godimento gratuito, senza porlo a reddito.
Tale somma, inoltre, va quantificata al netto della tassazione minima (ovvero con cedolare secca del 10%) applicabile in ipotesi di locazione, al fine di evitare locupletazioni a favore del ricorrente rispetto alla situazione che contraddistingue un rapporto locatizio ordinario.
Ne deriva che il danno subito dal ricorrente viene quantificato in € 168,46 mensili, con decorrenza dal dicembre 2023 e sino al rilascio effettivo del bene.
La resistente va quindi condannata al pagamento di € 2.526,90 a favore del ricorrente per il periodo da dicembre 2023 a febbraio 2025 (compresi), oltre ad ulteriori € 168,46 mensili da marzo 2025 e sino all'effettivo rilascio del bene da parte della resistente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.444,70 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali
15% ed oltre alla rifusione di € 281,74 per anticipazioni documentate nonché di € 629,70 per spese documentate di cui alla mediazione obbligatoria (in quanto congrue e necessarie).
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22 - secondo lo scaglione di riferimento dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa, ovvero sino ad € 26.000,00 -
applicando i valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione (quest'ultima anche con riduzione massima ex art. 4 comma 4 citato d.m., in quanto sostanziale riproposizione
7 di difese già in atti), in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e della non particolare complessità dello stesso.
Dette somme vanno rifuse a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, in quanto costituitisi in giudizio con il medesimo procuratore ed aventi la medesima strategia processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accertato che la comodataria non ha restituito il bene entro il termine di giorni 15, assegnatole in data
17 giugno 2023, essendo venuto pertanto meno ex art. 1810 c.c. il rapporto di comodato precario
avente ad oggetto l'immobile sito a Montebelluna in via dei Varaschin, n. 1 interno I, con conseguente
occupazione sine titulo del bene da parte della resistente a fare data dal 3 luglio 2023, condanna
quest'ultima al rilascio, entro giorni trenta, dell'immobile predetto, sito a Montebelluna in via dei
Varaschin, n. 1 interno I;
2) condanna la resistente al pagamento di un'indennità di occupazione a favore del ricorrente
, pari ad € 2.526,90 per il periodo da dicembre 2023 a febbraio 2025 Parte_1
(compresi), oltre ad ulteriori € 168,46 mensili da marzo 2025 e sino all'effettivo rilascio del bene da
parte della resistente;
rigetta per l'arco temporale precedente la richiesta di condanna al pagamento
di indennità di occupazione;
3) condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in
complessivi € 1.444,70 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed
oltre a rimborso spese generali 15% e a alla rifusione di € 281,74 per anticipazioni documentate e di
€ 629,70 per spese di di cui alla mediazione.
* * *
Manda alla Cancelleria per la verifica del rituale pagamento del contributo unificato (valore della
controversia: indeterminabile).
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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