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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16927/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUPINACCI LUIGI e MALAFRONTE IA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LUPINACCI LUIGI e MALAFRONTE IA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/09/2024, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Calvisano-BS in data 1.5.1998 (atto trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di Calvisano-BS al numero 13 parte II serie A dell'anno 1998), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.9.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 2.3.2023;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1- Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre
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[il figlio è divenuto nelle more maggiorenne, sicché la clausola si intende inefficace, n.d.r.]; Per_1
2- La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai figli- Parte_1 come da contratto di comodato immobiliare abitativo ad uso gratuito debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Montichiari in data 26.09.2022 (Doc. 03) - facendosi carico delle spese, ivi incluse le utenze domestiche, connesse all'uso e al godimento dell'immobile;
3- Il IG. invece, ha trasferito altrove la propria residenza;
Parte_2
4- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita- ivi compreso il periodo estivo, natalizio e pasquale- stante l'età dei figli, questi potranno concordare liberamente con ciascun genitore il periodo di tempo e la durata da trascorrere con ciascuno di essi;
5- Il IG. si obbliga a versare mensilmente alla IG.ra , entro e non oltre il Parte_2 Parte_1 giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 500,00= (€ 250,00 per ciascun figlio) – annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat- a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sino alla loro completa indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate;
6- I coniugi danno atto che ogni altro rapporto patrimoniale tra gli stessi è già stato definito prima d'ora e che le parti non intendono più avanzare alcuna reciproca pretesa;
7- Le parti dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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