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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1149/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 1149/2024; avente ad oggetto: “lesione personale”;
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Camillo Bruno, Giancarlo
Parente e Sergio Garofalo, nel cui studio, sito in Napoli alla via
G. Gigante n. 174 elegge domicilio;
Attore
E
(P.IVA ), elett.te dom.ta Controparte_1 P.IVA_1 in Santa Maria Capua Vetere al C.so A. Moro n. 110, nello studio dell'avv. Daniele Crisci (C.F. ), dal C.F._2 quale è rapp.ta e difesa;
convenuta
E
(C.F. ), res.te in CP_2 C.F._3
Casandrino (NA) alla via Antonio De Curtis n. 7;
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere il risarcimento dei danni ritenuti subiti a seguito del sinistro indicato.
Si costituiva la compagnia Controparte_3 chiedendo la reiezione della domanda.
Non si costituiva e ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia.
All'udienza del 13.01.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto premette che in data 17.06.2022, alle ore Parte_1
18:00 circa, percorreva, a bordo di una bicicletta, la via
OR DO in Mondragone (CE). Afferma che, giunto in prossimità del numero civico 1, veniva investito dal motociclo
Honda SH 125 tg. ES30459 condotto da di CP_4 proprietà di e assicurato con la compagnia CP_2 [...]
che usciva dal cancello del civico 1. Controparte_3
Deduce di essere caduto al suolo sul lato sinistro e di essere stato trasportato presso il presidio ospedaliero Pineta Grande in
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Castelvolturno, da un passante. Rappresenta che a causa del sinistro riportava lesioni personali. Si sofferma sugli aspetti di carattere sanitario e sui danni subiti. Chiede la condanna al pagamento di € 65.000,00 a titolo risarcitorio.
La compagnia assicurativa eccepisce la tardiva costituzione di parte attorea, nonché l'improponibilità e l'improcedibilità, oltre che la carenza di legittimazione attiva. Eccepisce, altresì, la nullità dell'atto di citazione. Contesta la fondatezza della domanda e il quantum.
In diritto
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità in quanto l'atto di citazione rispetta i requisiti previsti dall'art. 163 comma
3 c.p.c. di cui all'editio actionis, come, d'altronde, dimostra la stessa condotta processuale di parte convenuta che si difende approfonditamente nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di improponibilità. Non solo la compagnia non indica le ragioni per le quali la richiesta risarcitoria non risulterebbe regolare ma neppure deposita la richiesta di integrazione ex art. 148 comma 5 d.lgs. 209/2005; onere gravante sulla compagnia assicurativa in caso di richiesta risarcitoria ritenuta incompleta.
Va disattesa, ancora, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto la mancata identificazione presso il PS non comporta, quale effetto, la carenza di legittimazione.
Infondata è anche l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore il quale, infatti, ha provveduto con la notifica in data
07.02.2024 e si è costituito in data 16.02.2024.
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Tanto premesso, tuttavia, la domanda è infondata e va rigettata, in quanto l'istruttoria espletata non consente di ritenere sufficientemente provato il fatto storico.
Non può, in proposito, non darsi rilievo alle divergenze emerse tra la ricostruzione del sinistro prospettata dall'attoree e quanto dichiarato dallo stesso teste di parte attorea in sede di escussione testimoniale.
Mentre, infatti, parte attrice, in sede di interrogatorio libero di cui all'udienza del 05.12.2024, nel premettere che “al momento del fatto con me c'erano due miei amici: e il mio Testimone_1 amico mi sembra che si chiamava ”, ha Per_1 Persona_2 dichiarato che “Per quanto riguarda questi miei amici preciso che quel giorno, dopo pranzo, verso le 16:00 ci siamo incontrati sul lungomare di Mondragone per fare un giro in bici. Abbiamo fatto una bella passeggiata con la bicicletta. Non ricordo di preciso il percorso che abbiamo fatto. Quando è successo il fatto stavamo rientrando per andare al centro di Mondragone per ritornare a casa”, il teste escusso nella medesima Testimone_2 udienza, ha invece dichiarato quanto segue: “Quel giorno mi sono incontrato con verso le 18:00. Eravamo io, e Pt_1 Pt_1 suo cugino . Non ricordo il cognome. Ci siamo incontrati in Tes_1
Mondragone, vicino casa di . Eravamo tutti e tre in Pt_1 bicicletta. Io, infatti, ho una bicicletta, una mountain bike nera.
Anche gli altri avevano una mountain bike. Se non ricordo male quella di vittorio era blu e anche quella di suo cugino era blu.
Ribadisco che verso le 18:00 ci siamo incontrati nei dintorni di casa di . A quel punto abbiamo incominciato a fare un giro Pt_1 in bici. Da quel momento ci siamo avviati verso il centro di
Mondragone. Volevamo fare un giro in bicicletta al centro di
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Mondragone. Preciso, anzi, che erano le 17:40/17:45 quando ci siamo incontrati. Il sinistro, infatti, è successo verso le 18:00. Ci siamo incontrati circa una decina di minuti prima rispetto al sinistro”.
Analoghe contraddizioni si riscontrano anche in ordine alla descrizione dei luoghi ed in particolare al luogo dell'impatto.
Mentre, infatti, l'attore nell'atto di citazione ha indicato come luogo del sinistro il numero civico 1 di via OR DO
(il quale, come da consultazione Google Maps, si trova alla fine di via OR DO, poco prima dell'incrocio con viale
Michelangelo Buonarroti), il teste riferisce che “Il Testimone_2 sinistro è accaduto verso il centro rispetto alla lunghezza della strada”.
Si aggiunga, inoltre, che non può non darsi rilevanza alla circostanza secondo cui il teste non ricordi il cognome dell'attore seppur riferisca di essere amico del medesimo da circa tre o quattro anni e di vedersi con lo stesso, in media, circa due/quattro volte al mese.
Per tutto quanto sinora esposto, detta testimonianza non può ritenersi attendibile, con la conseguenza che, in assenza di altri elementi probatori, il fatto storico non può dirsi provato e la domanda va conseguentemente rigettata.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto del carattere sintetico della discussione orale e delle memorie istruttorie di parte attorea, si reputa opportuno
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applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 in riferimento alle fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
Considerato che risultano infondate e sono state rigettate le eccezioni preliminari presentate della compagnia assicurativa, si ritiene di dover disporre la parziale compensazione delle spese.
Nulla sulle spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 società delle spese di lite, Controparte_3 pari a € 4.571,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Nulla sulle spese nei confronti di . CP_2
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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