Articolo 31 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 30Articolo 32
Versione
29 gennaio 1929
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Versione
1 settembre 1995
Art. 31. (( 1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza )) (( 2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzieri' della Guardia di finanza ))
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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