Sentenza 20 marzo 1976
Massime • 2
Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita, l'esposizione dei fatti la cui cognizione e necessaria per decidere le questioni di diritto proposte, in modo che non debba farsi riferimento ad altre fonti per la precisazione dei fatti di causa. Tale principio deve applicarsi con il rigore corrispondente a quello dei suoi effetti, sicche quante volte l'esposizione dei fatti sia ricostruibile, sia pure faticosamente e per implicito dal contenuto dell'atto, il ricorso si sottrae alla grave sanzione della inammissibilita. ( V 1379/70, mass n 347135; ( V 2399/69, mass n 341863).*
Nella donazione modale l'Onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatore e tenuto alla prestazione dedotta in contratto. In tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive. ( V 2561/74, mass n 370985).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1976, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1976 |
Testo completo
Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita, l'esposizione dei fatti la cui cognizione e necessaria per decidere le questioni di diritto proposte, in modo che non debba farsi riferimento ad altre fonti per la precisazione dei fatti di causa. Tale principio deve applicarsi con il rigore corrispondente a quello dei suoi effetti, sicche quante volte l'esposizione dei fatti sia ricostruibile, sia pure faticosamente e per implicito dal contenuto dell'atto, il ricorso si sottrae alla grave sanzione della inammissibilita. ( V 1379/70, mass n 347135; ( V 2399/69, mass n 341863).*