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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 522/2024 R.G.A. avverso l'ordinanza del
Tribunale di Piacenza n.1057/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Pt_2
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data Persona_1
22 marzo 2024 rep n. 37875/7313
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Milano via Giulio Uberti n.6 presso e nello studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Miriam Fagnani che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Assegni nucleo familiare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza appellata il Tribunale di Piacenza dichiarava il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente Pt_2 per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare Controparte_1 di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 e per l'effetto ordinava ad di cessare la Pt_2
condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti.
Condannava, quindi, al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in Pt_2 favore del ricorrente nella misura di € 10.943,70, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese.
In particolare in tale ricorso proposto ex art. 28 dlgs n. 150/2011 e art. 4 Dlsg n.
216/2003 deduceva di essere cittadino del Burkina Faso Controparte_1
e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data
21.3.2017 e di durata illimitata, di lavorare regolarmente in Italia dal 2007, da ultimo presso Ranstad Italia S.P.A, di avere una moglie e due figli che, nel periodo oggetto di causa, risiedevano in Burkina Faso, che i minori erano figli della prima moglie dalla quale si era separato e che gli stessi convivevano con l'attuale moglie.
Deduceva di aver presentato domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo familiare, i figli a far data dal 20.07.2016 e la moglie a far data dal 9.03.2021
(data del matrimonio) ai fini del riconoscimento degli ANF e le domande di pagamento ANF con riferimento ai medesimi familiari e periodi e che la domanda di autorizzazione era stata rigettata in data 20.07.2021 per assenza di convenzioni con il Burkina Faso in materia di prestazioni familiari e che anche le domande di pagamento erano state respinte con la motivazione “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” e che aveva, quindi, proposto ricorso amministrativo e istanza di riesame.
Sosteneva che la moglie e i figli non disponevano in Burkina Faso né altrove di alcun reddito e, non godevano, né in Burkina Faso, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF, che era lo stesso a provvedere interamente al loro sostentamento, che, dal 2015 al 2020, aveva usufruito delle detrazioni fiscali per i figli a carico, come risultava dalle dichiarazioni dei redditi (Modelli 730) e dalle
Certificazioni Uniche, che non aveva percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai
2 modelli CU e 730.
Deduceva, quindi, la natura illegittima del diniego dell' in quanto Pt_2
contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo Pt_2
l'errore nella scelta del rito.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970 e per carenza delle previe domande amministrative di pagamento degli ANF per lavoratori dipendenti con riguardo al periodo dal
01.07.2021 al 28.02.2022 e di anf/prest con riguardo ai periodi di godimento della SP (nel 2020 e nel 2021) e di disoccupazione agricola (negli anni 2016
e 2017) e la prescrizione con riguardo al periodo di disoccupazione agricola anni
2016 e 2017.
Sosteneva, nel merito, che l'assegno per il nucleo familiare fosse una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE e contestava la natura discriminatoria del diniego.
Deduceva, poi, che mancasse la documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto e contestava i conteggi.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel non ritenere che fosse intervenuta la decadenza ex art. 47 dpr n.639/1970 facendo decorrere il termine annuale dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Sosteneva che essendoci stato esplicito rigetto si dovessero calcolare a partire da tale data 180 giorni di cui 90 per la presentazione del ricorso amministrativo e
90 per la sua decisione e da tale scadenza 1 anno essendo illogico in presenza di una decisione esplicita di rigetto attendere il termine di 120 giorni per il silenzio rigetto.
Con il secondo motivo di appello deduceva che il Tribunale avesse errato nel
3 ritenere infondate le eccezioni di improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa di pagamento di ANF con riguardo ai periodi di godimento di SP o di disoccupazione agricola e di prescrizione in relazione ai periodi di disoccupazione agricola negli anni 2016 e 2017.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'appellato avesse dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge specificando che i redditi risultavano da modelli 730 e dalle
CU prodotti dallo stesso senza considerare che come eccepito dallo stesso Pt_2
l'appellato non aveva depositato alcuna documentazione reddituale riferita all'intero nucleo familiare con la quale il richiedente deve anno per anno attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2025
[...] chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Come asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n.
28671/2024), infatti, “La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in Pt_2
presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato Pt_2
un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”
Nel caso di specie la domanda è stata presentata in data 19 luglio 2021, i 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda sono scaduti il 16 maggio
2022 e, quindi, al momento del deposito del ricorso di primo grado avvenuto il
15 maggio 2023 non era decorso l'anno e, quindi, non si è verificata alcuna decadenza.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo all'improponibilità Contr del ricorso per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell' con riguardo ai periodi di godimento SP e disoccupazione agricola e alla prescrizione in relazione ai periodi di disoccupazione agricola negli anni 2016
4 e 2017.
Sul punto il Tribunale di Piacenza nell'ordinanza appellata ha statuito che: “È priva di pregio, poi, l'eccezione relativa alla mancata proposizione della domanda amministrativa di pagamento. Il ricorrente, infatti, ha presentato le domande di pagamento per tutto il periodo dal 20.07.2016 al 30.06.2022 senza alcuna interruzione relativa ai periodi di godimento di SP o di disoccupazione agricola. Tali domande sono state, inoltre, formalizzate in data
19.07.2021, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale ex art 23 del
D.P.R. n. 797/1955 (domanda presentata nel 2021 per gli arretrati a decorrere dal 2016).”
La motivazione del tribunale di Piacenza è condivisibile anche se deve essere integrata in relazione al profilo dell'asserita assenza di una specifica domanda amministrativa di pagamento degli ANF per i periodi di godimento della disoccupazione agricola.
In relazione a questo profilo appare opportuno richiamare, per gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti e per la completezza del sotteso ragionamento logico-giuridico, la sentenza n. 141/2021 R.S. del Tribunale di
Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 27/05/2021 (confermata integralmente con sentenza di questa Corte d'Appello n. 446/2022 depositata il
14/06/2022), in cui in relazione alla reiezione di speculare eccezione d'improcedibilità svolta dall' in fattispecie analoga a quella per cui è causa, Pt_2
si legge: “Anche la questione relativa all'eccezione di improponibilità della domanda è comunque infondata. – per il caso di ricorrente impiegato in Pt_2 agricoltura, settore in relazione al quale l'Istituto eroga direttamente la prestazione – sostiene che la domanda di “mera” autorizzazione alla percezione degli assegni familiari (presentata anche nel caso di specie n.d.r.) non è sufficiente ad integrare il requisito di proponibilità della domanda giudiziale, posto che avrebbe dovuto essere inoltrata direttamente una domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F.. Secondo tale modus Pt_2 procedendi viola l'art. 443 c.p.c., secondo il cui 1° comma “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei
5 procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
L'eccezione (…) si ritiene essere infondata e ciò alla luce sia della ratio del meccanismo di cui all'art. 443 c.p.c., sia alla luce dei principi espressi dalla
S.C. circa lo stesso, sia alla luce dei principi processuali in tema di identificazione dell'azione.
Nel caso di specie ad veniva chiesta esattamente la prestazione – nel senso Pt_2
di bene della vita – rivendicata in questa sede, ossia gli assegni familiari. Pt_2
negava, nel merito, tale prestazione, in fase amministrativa, esprimendo le ragioni che ostavano al riconoscimento degli assegni in questione. Ne consegue che la finalità deflattiva (“La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale”: Cass. n.
2760/2019) del procedimento amministrativo non è stata raggiunta, non per la mancata specifica domanda del ricorrente, bensì per il diniego motivatamente espresso da già in via amministrativa. Pt_2
Non vi è dubbio, alla luce del decorso amministrativo (e poi processuale) della domanda del ricorrente, che anche una eventuale nuova domanda in via amministrativa subirebbe la stessa sorte di quella già presentata, con la conseguente inutilità di ripercorrere (per fini deflattivi non realizzati per rigetto nel merito da parte di una ulteriore fase amministrativa. Pt_2
Inoltre, come anticipato, anche i principi enunciati dalla S.C. in tema di art. 443
c.p.c. confermano tale conclusione, poste:
- l'irrilevanza dell'utilizzo di formulari predisposti dall' o di formule Pt_2 sacramentali (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente Pt_2
che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la
6 procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost”: Cass. n.
24869/2019; Cass. n. 14412/2019): il ricorrente voleva gli assegni familiari e li ha chiesti in via amministrativa, pur avendo sbagliato modulistica;
la prestazione richiesta è stata, quindi, perfettamente delineata in fase amministrativa, tanto che già in quella fase gliela ha motivatamente Pt_2
negata nel merito;
- la necessità che la prestazione richiesta in via amministrativa sia la stessa richiesta in sede giudiziale (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile)”: Cass. n. 19767/2017), ciò che, come detto, si è puntualmente verificato nel caso di specie, dovendo aversi riguardo al bene della vita anelato (qui , sempre senza formule CP_2 sacramentali, indispensabilità dell'uso di formulari, al fine di non creare cause di improponibilità non previste dalla legge. Dunque, con la specifica domanda di autorizzazione agli assegni familiari per il quinquennio a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda è indubbio che il ricorrente volle chiedere e chiese gli assegni familiari in questione, prestazione che pure Pt_2 indubbiamente si rifiutò, nel merito, di corrispondere. (…)”.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare che
7 ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la
“maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
79/1983 – compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del d. l. n. 69 1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede che: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme
8 contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli
26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità
è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto
9 tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla
10 variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' nello spiegato atto di gravame, Pt_2
ha contestato, come già in primo grado, che “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
In proposito va, innanzitutto, analizzata la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia.
Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999 che nella formulazione pro tempore vigente prevede che: “I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
11 documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico”.
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede altresì: “2. I cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4
12 prevede che “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento ad esempio all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni.
Se, quindi, la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n.
289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali “ulteriori redditi”, restando comunque imprescindibile la
“certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023
R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione
Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello
13 con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme:
Cass., 25.7.2002, n. 10981).
Ne consegue, quindi, che si deve verificare se parte appellata abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della domanda.
Si rileva, infatti, che la Corte di Cassazione (Cass. lav. n. 16710/22, n.7097/23) ha ripetutamente asserito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e che tale condizione deve essere provata da chi presenta la relativa domanda.
Va, poi, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani ( cfr. Cass.6953/23, Cass.7097/23).
La Suprema Corte ( Cass. lav n. 6953/2023) ha, infatti, asserito che: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n.
69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio
14 egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.”
Si deve, inoltre, evidenziare che l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare è necessaria anche per calcolare l'entità della prestazione spettante.
Ciò posto si ritiene che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda tenuto conto della documentazione prodotta non può ritenersi adeguatamente provato.
L'appellato, infatti, con specifico riferimento al proprio reddito personale, si è limitato a produrre i modelli 730 e le CU 2017-2020 produzione insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per evono, altresì, essere dichiarati CP_2
eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero.
Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni circa i redditi esteri dell'appellato, né in relazione al reddito dei componenti del suo nucleo familiare.
L'appellato, infatti, in relazione ai componenti del nucleo familiare ha prodotto solo due attestati di famiglia del consolato del Burkina Faso da cui risulta che la moglie e i figli sono “viventi e fiscalmente a suo carico” senza indicazione dei redditi degli stessi e con una dizione “fiscalmente a carico” del tutto generica in quanto non è nemmeno specificato ai sensi di quale normativa siano considerati tali.
Peraltro tali attestati sono stati emessi nel 2021 e 2022 e nulla provano in relazione alla precedente composizione e situazione del nucleo familiare dell'appellato e ciò tanto più se si considera che i due figli indicati nella domanda di ANF e negli attestati non sono figli della moglie sposata il 9 marzo 2021 in regime di poligamia inserita nel nucleo familiare (cfr. doc n.4, 5,6 di parte appellata).
Come risulta dalla norma è, invece, imprescindibile l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare e ciò sia per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli ANF sia per la determinazione in concreto della loro entità.
Né a fronte della rigorosa formulazione della norma è possibile ricorrere a presunzioni per determinare il reddito del nucleo familiare e ciò considerato che, oltre ai redditi da lavoro, vi sono redditi diversi come, per esempio, quelli derivanti da immobili, da successioni, alimenti o altro e specialmente nel caso di
15 specie in cui, come sopra detto, i due minori indicati nella domanda ANF sono figli di madre diversa dalla moglie dell'appellato attualmente inserita nel nucleo familiare e sposata in regime di poligamia.
Va, peraltro, escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa
16 prova non può dunque essere ovviata da istanze di acquisizione documentale volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata su diversi ricorsi in appello promossi contro l' aventi ad Pt_2
oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Pt_1
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021).
L'appello proposto da deve, quindi, essere accolto ed in riforma della Pt_2 sentenza impugnata devono essere rigettate le domande proposte dall'appellato.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata e le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.522/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma dell'ordinanza Pt_2
appellata rigetta le domande proposte da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 522/2024 R.G.A. avverso l'ordinanza del
Tribunale di Piacenza n.1057/2024 pubblicata in data 12 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Oreste Pt_2
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data Persona_1
22 marzo 2024 rep n. 37875/7313
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Milano via Giulio Uberti n.6 presso e nello studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Miriam Fagnani che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Assegni nucleo familiare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza appellata il Tribunale di Piacenza dichiarava il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente Pt_2 per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare Controparte_1 di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 e per l'effetto ordinava ad di cessare la Pt_2
condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti.
Condannava, quindi, al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in Pt_2 favore del ricorrente nella misura di € 10.943,70, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese.
In particolare in tale ricorso proposto ex art. 28 dlgs n. 150/2011 e art. 4 Dlsg n.
216/2003 deduceva di essere cittadino del Burkina Faso Controparte_1
e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data
21.3.2017 e di durata illimitata, di lavorare regolarmente in Italia dal 2007, da ultimo presso Ranstad Italia S.P.A, di avere una moglie e due figli che, nel periodo oggetto di causa, risiedevano in Burkina Faso, che i minori erano figli della prima moglie dalla quale si era separato e che gli stessi convivevano con l'attuale moglie.
Deduceva di aver presentato domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo familiare, i figli a far data dal 20.07.2016 e la moglie a far data dal 9.03.2021
(data del matrimonio) ai fini del riconoscimento degli ANF e le domande di pagamento ANF con riferimento ai medesimi familiari e periodi e che la domanda di autorizzazione era stata rigettata in data 20.07.2021 per assenza di convenzioni con il Burkina Faso in materia di prestazioni familiari e che anche le domande di pagamento erano state respinte con la motivazione “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” e che aveva, quindi, proposto ricorso amministrativo e istanza di riesame.
Sosteneva che la moglie e i figli non disponevano in Burkina Faso né altrove di alcun reddito e, non godevano, né in Burkina Faso, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF, che era lo stesso a provvedere interamente al loro sostentamento, che, dal 2015 al 2020, aveva usufruito delle detrazioni fiscali per i figli a carico, come risultava dalle dichiarazioni dei redditi (Modelli 730) e dalle
Certificazioni Uniche, che non aveva percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai
2 modelli CU e 730.
Deduceva, quindi, la natura illegittima del diniego dell' in quanto Pt_2
contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo Pt_2
l'errore nella scelta del rito.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970 e per carenza delle previe domande amministrative di pagamento degli ANF per lavoratori dipendenti con riguardo al periodo dal
01.07.2021 al 28.02.2022 e di anf/prest con riguardo ai periodi di godimento della SP (nel 2020 e nel 2021) e di disoccupazione agricola (negli anni 2016
e 2017) e la prescrizione con riguardo al periodo di disoccupazione agricola anni
2016 e 2017.
Sosteneva, nel merito, che l'assegno per il nucleo familiare fosse una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE e contestava la natura discriminatoria del diniego.
Deduceva, poi, che mancasse la documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto e contestava i conteggi.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Pt_2
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel non ritenere che fosse intervenuta la decadenza ex art. 47 dpr n.639/1970 facendo decorrere il termine annuale dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Sosteneva che essendoci stato esplicito rigetto si dovessero calcolare a partire da tale data 180 giorni di cui 90 per la presentazione del ricorso amministrativo e
90 per la sua decisione e da tale scadenza 1 anno essendo illogico in presenza di una decisione esplicita di rigetto attendere il termine di 120 giorni per il silenzio rigetto.
Con il secondo motivo di appello deduceva che il Tribunale avesse errato nel
3 ritenere infondate le eccezioni di improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa di pagamento di ANF con riguardo ai periodi di godimento di SP o di disoccupazione agricola e di prescrizione in relazione ai periodi di disoccupazione agricola negli anni 2016 e 2017.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'appellato avesse dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge specificando che i redditi risultavano da modelli 730 e dalle
CU prodotti dallo stesso senza considerare che come eccepito dallo stesso Pt_2
l'appellato non aveva depositato alcuna documentazione reddituale riferita all'intero nucleo familiare con la quale il richiedente deve anno per anno attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2025
[...] chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Come asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n.
28671/2024), infatti, “La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in Pt_2
presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta presentato Pt_2
un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”
Nel caso di specie la domanda è stata presentata in data 19 luglio 2021, i 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda sono scaduti il 16 maggio
2022 e, quindi, al momento del deposito del ricorso di primo grado avvenuto il
15 maggio 2023 non era decorso l'anno e, quindi, non si è verificata alcuna decadenza.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo all'improponibilità Contr del ricorso per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell' con riguardo ai periodi di godimento SP e disoccupazione agricola e alla prescrizione in relazione ai periodi di disoccupazione agricola negli anni 2016
4 e 2017.
Sul punto il Tribunale di Piacenza nell'ordinanza appellata ha statuito che: “È priva di pregio, poi, l'eccezione relativa alla mancata proposizione della domanda amministrativa di pagamento. Il ricorrente, infatti, ha presentato le domande di pagamento per tutto il periodo dal 20.07.2016 al 30.06.2022 senza alcuna interruzione relativa ai periodi di godimento di SP o di disoccupazione agricola. Tali domande sono state, inoltre, formalizzate in data
19.07.2021, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale ex art 23 del
D.P.R. n. 797/1955 (domanda presentata nel 2021 per gli arretrati a decorrere dal 2016).”
La motivazione del tribunale di Piacenza è condivisibile anche se deve essere integrata in relazione al profilo dell'asserita assenza di una specifica domanda amministrativa di pagamento degli ANF per i periodi di godimento della disoccupazione agricola.
In relazione a questo profilo appare opportuno richiamare, per gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti e per la completezza del sotteso ragionamento logico-giuridico, la sentenza n. 141/2021 R.S. del Tribunale di
Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 27/05/2021 (confermata integralmente con sentenza di questa Corte d'Appello n. 446/2022 depositata il
14/06/2022), in cui in relazione alla reiezione di speculare eccezione d'improcedibilità svolta dall' in fattispecie analoga a quella per cui è causa, Pt_2
si legge: “Anche la questione relativa all'eccezione di improponibilità della domanda è comunque infondata. – per il caso di ricorrente impiegato in Pt_2 agricoltura, settore in relazione al quale l'Istituto eroga direttamente la prestazione – sostiene che la domanda di “mera” autorizzazione alla percezione degli assegni familiari (presentata anche nel caso di specie n.d.r.) non è sufficiente ad integrare il requisito di proponibilità della domanda giudiziale, posto che avrebbe dovuto essere inoltrata direttamente una domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F.. Secondo tale modus Pt_2 procedendi viola l'art. 443 c.p.c., secondo il cui 1° comma “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei
5 procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
L'eccezione (…) si ritiene essere infondata e ciò alla luce sia della ratio del meccanismo di cui all'art. 443 c.p.c., sia alla luce dei principi espressi dalla
S.C. circa lo stesso, sia alla luce dei principi processuali in tema di identificazione dell'azione.
Nel caso di specie ad veniva chiesta esattamente la prestazione – nel senso Pt_2
di bene della vita – rivendicata in questa sede, ossia gli assegni familiari. Pt_2
negava, nel merito, tale prestazione, in fase amministrativa, esprimendo le ragioni che ostavano al riconoscimento degli assegni in questione. Ne consegue che la finalità deflattiva (“La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale”: Cass. n.
2760/2019) del procedimento amministrativo non è stata raggiunta, non per la mancata specifica domanda del ricorrente, bensì per il diniego motivatamente espresso da già in via amministrativa. Pt_2
Non vi è dubbio, alla luce del decorso amministrativo (e poi processuale) della domanda del ricorrente, che anche una eventuale nuova domanda in via amministrativa subirebbe la stessa sorte di quella già presentata, con la conseguente inutilità di ripercorrere (per fini deflattivi non realizzati per rigetto nel merito da parte di una ulteriore fase amministrativa. Pt_2
Inoltre, come anticipato, anche i principi enunciati dalla S.C. in tema di art. 443
c.p.c. confermano tale conclusione, poste:
- l'irrilevanza dell'utilizzo di formulari predisposti dall' o di formule Pt_2 sacramentali (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente Pt_2
che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la
6 procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost”: Cass. n.
24869/2019; Cass. n. 14412/2019): il ricorrente voleva gli assegni familiari e li ha chiesti in via amministrativa, pur avendo sbagliato modulistica;
la prestazione richiesta è stata, quindi, perfettamente delineata in fase amministrativa, tanto che già in quella fase gliela ha motivatamente Pt_2
negata nel merito;
- la necessità che la prestazione richiesta in via amministrativa sia la stessa richiesta in sede giudiziale (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile)”: Cass. n. 19767/2017), ciò che, come detto, si è puntualmente verificato nel caso di specie, dovendo aversi riguardo al bene della vita anelato (qui , sempre senza formule CP_2 sacramentali, indispensabilità dell'uso di formulari, al fine di non creare cause di improponibilità non previste dalla legge. Dunque, con la specifica domanda di autorizzazione agli assegni familiari per il quinquennio a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda è indubbio che il ricorrente volle chiedere e chiese gli assegni familiari in questione, prestazione che pure Pt_2 indubbiamente si rifiutò, nel merito, di corrispondere. (…)”.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare che
7 ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la
“maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
79/1983 – compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del d. l. n. 69 1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede che: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme
8 contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli
26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità
è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto
9 tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla
10 variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' nello spiegato atto di gravame, Pt_2
ha contestato, come già in primo grado, che “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
In proposito va, innanzitutto, analizzata la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia.
Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999 che nella formulazione pro tempore vigente prevede che: “I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
11 documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico”.
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede altresì: “2. I cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4
12 prevede che “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento ad esempio all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni.
Se, quindi, la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n.
289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali “ulteriori redditi”, restando comunque imprescindibile la
“certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023
R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione
Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello
13 con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme:
Cass., 25.7.2002, n. 10981).
Ne consegue, quindi, che si deve verificare se parte appellata abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della domanda.
Si rileva, infatti, che la Corte di Cassazione (Cass. lav. n. 16710/22, n.7097/23) ha ripetutamente asserito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e che tale condizione deve essere provata da chi presenta la relativa domanda.
Va, poi, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani ( cfr. Cass.6953/23, Cass.7097/23).
La Suprema Corte ( Cass. lav n. 6953/2023) ha, infatti, asserito che: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n.
69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio
14 egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.”
Si deve, inoltre, evidenziare che l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare è necessaria anche per calcolare l'entità della prestazione spettante.
Ciò posto si ritiene che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda tenuto conto della documentazione prodotta non può ritenersi adeguatamente provato.
L'appellato, infatti, con specifico riferimento al proprio reddito personale, si è limitato a produrre i modelli 730 e le CU 2017-2020 produzione insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per evono, altresì, essere dichiarati CP_2
eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero.
Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni circa i redditi esteri dell'appellato, né in relazione al reddito dei componenti del suo nucleo familiare.
L'appellato, infatti, in relazione ai componenti del nucleo familiare ha prodotto solo due attestati di famiglia del consolato del Burkina Faso da cui risulta che la moglie e i figli sono “viventi e fiscalmente a suo carico” senza indicazione dei redditi degli stessi e con una dizione “fiscalmente a carico” del tutto generica in quanto non è nemmeno specificato ai sensi di quale normativa siano considerati tali.
Peraltro tali attestati sono stati emessi nel 2021 e 2022 e nulla provano in relazione alla precedente composizione e situazione del nucleo familiare dell'appellato e ciò tanto più se si considera che i due figli indicati nella domanda di ANF e negli attestati non sono figli della moglie sposata il 9 marzo 2021 in regime di poligamia inserita nel nucleo familiare (cfr. doc n.4, 5,6 di parte appellata).
Come risulta dalla norma è, invece, imprescindibile l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare e ciò sia per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli ANF sia per la determinazione in concreto della loro entità.
Né a fronte della rigorosa formulazione della norma è possibile ricorrere a presunzioni per determinare il reddito del nucleo familiare e ciò considerato che, oltre ai redditi da lavoro, vi sono redditi diversi come, per esempio, quelli derivanti da immobili, da successioni, alimenti o altro e specialmente nel caso di
15 specie in cui, come sopra detto, i due minori indicati nella domanda ANF sono figli di madre diversa dalla moglie dell'appellato attualmente inserita nel nucleo familiare e sposata in regime di poligamia.
Va, peraltro, escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa
16 prova non può dunque essere ovviata da istanze di acquisizione documentale volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata su diversi ricorsi in appello promossi contro l' aventi ad Pt_2
oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Pt_1
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021).
L'appello proposto da deve, quindi, essere accolto ed in riforma della Pt_2 sentenza impugnata devono essere rigettate le domande proposte dall'appellato.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata e le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.522/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma dell'ordinanza Pt_2
appellata rigetta le domande proposte da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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