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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. AN Ghelardini Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott. Enrico D'Alfonso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8206/2023 promossa da:
nato a [...] in data [...], assistito dall'avv. Nannini Parte_1
Jacopo
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] in data [...], assistita dagli avv.ti Controparte_1
Boccaccini Caterina e Boccaccini Barbara
RESISTENTE
Avv. GIUSEPPINA ABBATE, in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
con l'intervento ex lege del PM (visti del 14/07/2023 e 20/07/2023)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Per il ricorrente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, vista la relazione conclusiva di monitoraggio del CTU e visto l'art. 473 bis 39 c.p.c., considerati i comportamenti della resistente, in parziale modifica del decreto del
Tribunale di Firenze del 7.9.2022 (reso nel procedimento RG 6326/2019) e dei provvedimenti provvisori emessi medio tempore: disporre l'affidamento in forma condivisa del minore Persona_2
(11/07/2018) ai genitori con espressa delega al padre, in caso di disaccordo, in materia di
[...] studio, salute ed attività extrascolastiche;
disporre e confermare l'alternanza settimanale del minore presso ciascun genitore, con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il bambino lo accompagnerà a casa dell'altro genitore (anziché́́́ a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 9:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori); disporre e confermare che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di
Natale (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal 31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola); disporre e confermare che durante le festività pasquali, il minore trascorra tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (periodi: dalla fine dell'attività scolastica fino al lunedì̀ dopo Pasqua ore 10:00; dal lunedì̀ dopo Pasqua ore 10:00 fino al rientro a scuola); disporre e confermare il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore;
disporre e confermare la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio AN, da individuarsi secondo le Linee
Guida del CNF del 2017; disporre che l'assegno unico sia suddiviso al 50% tra i genitori;
disporre mandato al Servizio Sociale di proseguire la presa in carico del nucleo, con richiesta di prestare in favore di ciascuno dei minori attività di monitoraggio, orientamento e sostegno socio-educativo, nonché per l'osservazione ed il sostegno psicologico, in relazione alle esigenze evolutive dei minori e comunque mantenendo gli opportuni contatti con i referenti delle rispettive scuole, nonché promuovendo l'inserimento di ciascun minore in idonee attività con scopi ricreativi e socializzanti;
disporre, quindi, le sanzioni ritenute più opportune ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc, affinchè la resistente adotti un comportamento rispettoso del prioritario interesse del figlio e dei rapporti padre/figlio; condannare la resistente, viste le condotte evidenziate e le gravi inadempienze, al risarcimento del danno in favore del padre e del figlio ad una somma ritenuta equa e di giustizia per ogni giorno di ritardo nel collocamento del minore dal padre;
determinare infine ai sensi dell'art. 614
pagina 2 di 12 bis cpc, una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione ed inosservanza successiva.
Con vittoria di spese ed onorari e rimborso spese di CTU”.
Per la resistente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: Accertato e dichiarato che nessuna violazione è stata commessa dalla Sig.ra in relazione al provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze in data 7.9.2022 nel CP_1 procedimento n. 6326/2019, rigettare la richiesta di applicazione di sanzioni e di condanna al risarcimento danni formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 473bis. 39 c.p.c.; Confermare il provvedimento in essere sia un punto di affidamento, collocamento e frequentazione di Persona_1 con il padre, sia in punto di contribuzione economica del Sig. al
[...] Parte_1 mantenimento del figlio AN;
Laddove ritenuto opportuno, disporre il supporto dei Servizi
Sociali già intervenuti affinché sia rivalutata la responsabilità genitoriale del Sig. e anche in Pt_1 relazione al nucleo familiare paterno;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 12 Per il curatore speciale, avv. Giuseppina Abbate, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2025: “Che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con delega al padre, in caso di disaccordo, per le decisioni in ambito ricreativo, sanitario e scolastico;
b) Disporre che il minore trascorra tempi paritetici con entrambi i genitori con alternanza settimanale dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il minore lo accompagnerà a casa dell'altro genitore
(anziché a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 09:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori); a) Disporre che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10.00; dal 31 dicembre ore 10.00 fino al rientro a scuola); b) Disporre che durante le festività pasquali, il minore trascorra tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (periodi: dalla fine dell'attività scolastica fino al lunedì' dopo Pasqua ore 10:00; dal lunedì dopo Pasqua ore 10.00 fino al rientro a scuola); c) Disporre che il minore trascorra le altre festività nel corso dell'anno secondo il calendario ordinario e con il genitore con il quale trascorre la settimana di cadenza della festività; d) Conferire mandato all'USFMIA territoriale di competenza per la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico del minore e per la prosecuzione, per ciascuno dei due genitori, del percorso individuale di sostegno alla genitorialità; e) Conferire mandato ai
Servizi Sociali di competenza per un monitoraggio annuale dell'intero nucleo con l'incarico di vigilare sul rispetto da parte dei genitori delle indicazioni che saranno decise dal Tribunale e di segnalare eventuali criticità all'autorità competente. Remissiva alla concessione dei termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c.”.
Motivi di fatto e ragioni di diritto della decisione
1. Con ricorso del 05/07/2023 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1 per ottenere l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 07/09/2022, il quale ha disposto: 1) l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori del minore
AN, nato il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con ad oggi Controparte_1 cessata, con collocamento prevalentemente del minore presso l'abitazione materna;
2) che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio (salvi diversi accordi ampliativi) una settimana dal martedì pagina 4 di 12 dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il mercoledì mattina (in periodo non scolastico – tale intendendosi ogni giorno in cui il minore per qualsivoglia ragione non vada a scuola - dalla mattina del martedì ore 10 al pomeriggio del mercoledì ore 19) e nel fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 21 (in periodo non scolastico dalla mattina del venerdì) la settimana seguente dal martedì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giovedì mattina (in periodo non scolastico dalla mattina del martedì ore 10 al pomeriggio del giovedì ore 19); per 5 giorni durante le vacanze di Natale (ad anni alterni ricomprendendo il Natale o il Capodanno), per 3 giorni durante le vacanze pasquali;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive
(periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno); 3) l'onere a carico del padre di corrispondere mensilmente alla madre l'importo di e. 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
AN, nonché di partecipare al 50% delle spese straordinarie necessarie, individuate secondo le
Linee Guida del CNF del 2017.
Nell'odierno ricorso, il ha lamentato la sopravvenienza di circostanze pregiudizievoli al Pt_1 benessere psico-fisico del figlio minore ed un concreto rischio di alienazione parentale per la figura paterna, per avere la disatteso reiteratamente le disposizioni del Tribunale adottate nel 2022 CP_1 ed impedito la frequentazione paterna con il figlio AN a partire dal maggio 2023, tanto da costringere il ricorrente a sporgere più volte querela nei confronti della donna;
il ha, quindi, Pt_1 chiesto a Tribunale di modificare l'affidamento condiviso, disponendo quello esclusivo del figlio in proprio favore ovvero il collocamento del minore presso di sé, la regolamentazione della frequentazione madre/figlio, la previsione a carico della madre dell'onere di versare mensilmente al padre la somma di e. 200,00 mensili quale contributo economico per il mantenimento indiretto del minore, oltre alla suddivisione della misura del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha chiesto al
Tribunale di prevedere, stante le reiterate violazioni della alle statuizioni del Tribunale del CP_1
2022, la condanna della resistente al risarcimento del danno morale ed esistenziale causato al padre, da quantificarsi in via equitativa, nonchè la previsione di una sanzione pecuniaria per ogni commessa e futura violazione da parte della donna del provvedimento che verrà emesso dal Tribunale.
In vista della udienza di prima comparizione delle Parti, fissata dal Giudice delegato previa riqualificazione del ricorso, che è stato instaurato sotta forma di richiesta di attuazione ex art. 473 bis.
39 c.p.c, alla luce del petitum indicato nel ricorso (con il quale si è chiesto, in concreto, la modifica delle condizioni di affidamento, di collocamento e di mantenimento del figlio minore) e delle richieste istruttorie formulate nell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto;
in particolare, la resistente ha evidenziato di essere stata tratta a giudizio
(procedimento penale n. 7685/23 Procura Firenze) a seguito di presentazione di querela da parte dell'ex pagina 5 di 12 convivente in quanto imputata del delitto di cui agli art.li 81, co. 2, e 388, co. 2, c.p., “per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eluso l'esecuzione del decreto del Tribunale di
Firenze del 7 settembre 2022”, e poi assolta da tale imputazione con sentenza emessa in data
24/03/2025 “perché il fatto non sussiste” (doc. allegato alla nota di deposito del 21/5/2025); ha, inoltre, rappresentato la resistente che i propri genitori ( e sarebbero CP_2 Controparte_3 stati vittima di un'aggressione in data 19/02/2023 da parte del ricorrente e dei di lui genitori,
[...]
e fatto per il quale pende procedimento penale presso il Tribunale di Per_3 Persona_4
Firenze, con prima udienza fissata per il giorno 03/11/2025 (v. decreto di rinvio a giudizio emesso ex art. 429 cp.p. in ordine ai reati di cui agli artt. 610, 582 e 583 c.p. aggravati dalla continuazione e per aver commesso il fatto in presenza del minore : all. 2); ha, quindi, concluso, Persona_1 chiedendo: in tesi, declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non essere intervenute modifiche rispetto alla situazione fattuale sussistente all'epoca dell'adozione del decreto del 2022; nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale emesso il 07/09/2022.
L'istruttoria si è svolta attraverso l'esame delle Parti e l'acquisizione di numerose relazioni informative e di aggiornamento presso i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA di riferimento territoriale, ai quali il
Tribunale, stante l'alta conflittualità sussistente tra i genitori, ha dato mandato di attivare percorsi di supporto psicologico per il minore e per gli adulti, nonché percorsi di sostegno alla genitorialità; è stata, altresì, disposta (decreto 25/10/2023) CTU psicologica mirata ad accertare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il miglior regime di affidamento e collocamento del minore, affidata al dott.
il quale ha evidenziato al Tribunale il rischio di pregiudizio psico-fisico in cui Controparte_4 versa il minore AN, direttamente correlato alle disfunzionali dinamiche genitoriali, nonché
l'adozione di condotte ostacolanti la frequentazione padre-figlio da parte della madre;
conseguentemente, il Tribunale ha modificato in via provvisoria (decreto 06/05/2024) il calendario di frequentazione genitori/figlio, recependo quello elaborato dal CTU (fermo restando l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso la madre); in via istruttoria, ha disposto la presa in carico del minore AN da parte del Servizio UFSMIA di riferimento e previsto un periodo semestrale di monitoraggio sul nucleo familiare;
all'esito del deposito della relazione di monitoraggio e della relazione di aggiornamento dell' , il Tribunale, preso CP_5 atto della immutata conflittualità intrafamiliare, altamente pregiudizievole per il benessere del minore, ha disposto l'affido del suddetto minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed un ulteriore periodo di monitoraggio;
contestualmente, in ragione della ravvisata inidoneità dei genitori a rappresentare processualmente il figlio stante la costante litigiosità tra le Parti, ha nominato l'avv.
Giuseppina Abbate curatore speciale del minore, con mandato di costituirsi in giudizio e di partecipare pagina 6 di 12 all'attività di monitoraggio;
depositate la relazione del secondo monitoraggio del CTU e le relazioni di aggiornamento degli operatori socio-sanitari, il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il giorno 29/05/2025, in vista della quale tutte le Parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, in epigrafe riportate;
quindi, ha posto la causa in decisione, concedendo i termini per le memorie conclusionali e repliche, come richiesti.
2. Quanto alla scelta del regime di affidamento del minore evidenzia il Collegio Persona_1 che ambo le parti (nonché il CTU ed curatore speciale) hanno chiesto che permanga il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come previsto in base al decreto emesso nel 2022 da questo Tribunale, che deve essere confermato, tenuto contro che il regime previsto dagli art. 155 c.c. e
337bis c.c. è quello che meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, risultando derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Va, di contro, rilevato che il curatore speciale ha rappresentato nelle proprie note conclusive “la tendenza della signora a comprimere la frequentazione tra il padre e il figlio, a svalutare CP_1 costantemente la figura paterna e il ramo familiare paterno ed il convincimento che tutti i problemi del bambino nascono proprio dalla frequentazione con il padre”, rilevando che “nonostante gli anni trascorsi dalla fine della relazione, da parte della signora non vi è ancora la consapevolezza CP_1 dell'importanza della bigenitorialità per la crescita del figlio e della necessità di proteggerlo dal coinvolgimento nel conflitto familiare”; emerge, quindi, che il ricorrente risulta un Parte_2 genitore che ha adottato un atteggiamento “non ostacolante nei confronti dell'altro genitore”, in quanto
“consapevole che la conflittualità genitoriale può interferire con il benessere del figlio”; lo stesso CTU dott. ha evidenziato (v. verbale di udienza del 7/05/2025) l'opportunità di affidare la padre la CP_4 delega in materia scolastica, sanitaria e ricreativa, evidenziando il rischio che la riscontrata disfunzione nel dialogo tra i genitori “possa provocare danni al minore nel senso di impedire che vengano prese decisioni importanti”, laddove il padre è apparso “ comunque la persona più indicata ad avere la delega in materia scolastica, sanitaria e ricreativa”.
Ne consegue, che in accoglimento delle indicazioni del CTU e del curatore speciale, va previsto che, in caso di disaccordo tra i genitori, il padre possa assumere le decisioni in materia di studio, salute ed attività ricreative, trattandosi – a parere del Collegio – di statuizione necessaria e sufficiente a contenere, pro futuro, l'atteggiamento di svalutazione paterna tenuto dalla madre ed eliminare il rischio concreto di esclusione totale del ricorrente dalla vita del bambino, come avvenuto in passato.
Quanto al calendario di frequentazione genitori/figlio (il ricorrente ha chiesto la conferma del calendario di frequentazione settimanale paritetica adottato dal Tribunale a seguito del deposito della pagina 7 di 12 Relazione peritale del CTU dott. mentre la resistente ha chiesto la conferma del CP_4 provvedimento “in essere”, e quindi del decreto del Tribunale di Firenze del 2022, che prevede un collocamento prevalente del minore presso la madre), ritiene il Collegio di dover confermare, in linea con le conclusioni del dott. e del curatore speciale del minore, avv. Abbate, i vigenti tempi CP_4 paritetici di permanenza presso ciascun genitore (settimane alternate con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola od orario equipollente), previsti dal questo Tribunale in via provvisoria con decreto emesso in data 16/12/2024, il quale ha avuto un riscontro positivo sia senso di un concreto
'abbassamento' della conflittualità genitoriale (anche grazie alla diminuzione dei momenti di 'contatto' tra i genitori al momento dello scambio del minore), sia in punto di miglioramento delle condizioni psicologiche del minore.
Va, quindi, previsto il meccanismo dell'alternanza settimanale in continuità con l'attualità, prevedendo che lo scambio del minore avvenga il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, dovrà applicarsi la regola che il genitore che ha con sé il bambino lo accompagni a casa dell'altro genitore (anziché a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 9:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori).
Quanto alle festività, va previsto, in linea con il principio di pariteticità e bigenitorialità, che il minore possa trascorrere: durante il periodo natalizio, una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal
31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola); durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti - ad anni alterni - il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti festività nazionali, con ciascun genitore, ad anni alterni.
Quanto alle misure di supporto per il nucleo familiare, va evidenziato che nella Relazione di aggiornamento depositata dal Servizio Sociale in data 11/03/2025 si dà atto che “emerge a tutt'ora una sottesa conflittualità tra l'ex coppia che, a parere del servizio scrivente si riversa inevitabilmente sulla gestione ed esigenze del figlio minore AN” e che “emergono (…) differenti vedute sotto il profilo educativo che non contribuiscono alla sana crescita del bambino e, di fatto sottese ancora agli eventi del passato ancora fortemente presenti e vivi in entrambe le figure genitoriali. Sembra emergere che tale conflittualità sia più frequentemente generata dalla figura materna”, di tal chè viene suggerito per i genitori un percorso psico-terapeutico di elaborazione individuale funzionale a favorire lo sviluppo di una genitorialità condivisa e funzionale al benessere del minore: ne consegue, che, preso pagina 8 di 12 atto che la dinamica conflittuale tra i genitori risulta - sì - diminuita in corso in causa ma non del tutto sopita e che la stessa potrebbe influire negativamente sullo stato di benessere psico – fisico attualmente raggiunto dal minore, ritiene il Collegio di dover disporre la presa in carico di entrambi i genitori da parte dell' per essere avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità, da prevedersi CP_5 inizialmente in forma separata, come suggerito dal curatore speciale del minore, e successivamente congiunta, onde implementare la maturità genitoriale in favore del minore;
va, inoltre, previsto – stante la opportunità di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare - l'onere per i SS.SS di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per una opportuna attività di vigilanza.
3. Quanto al profilo della determinazione del mantenimento economico del minore, preso atto della disposta perfetta pariteticità di frequentazione del minore con entrambi i genitori, occorre precedere ad un esame comparato della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che:
1) è attualmente assunto dalla società Elettrica 2020 sas, dalla quale percepisce uno Parte_2 stipendio mensile di e. 450,00 circa netti (doc.17-20); egli risulta vivere presso l'immobile dei genitori
(v. Relazione dei Servizi dell'11.3.2025) ma ha dichiarato in atti di avere intenzione di trasferirsi in altra abitazione che verrà acquistata con finanze dei genitori, i quali si accolleranno un mutuo sostenendo le relative rate, stante l'impossibilità per il ricorrente di avere accesso al credito per le scarse attuali entrate e per le pregresse vicende di debito conseguenti alla cancellazione della ditta
Bardi Impianti, in relazione alla quale risulta gravato da esborsi mensili nei confronti di vari creditori con i quali ha concordato piani rateali per posizioni debitorie pregresse (doc. 16); allo stato, pertanto, il risulta titolare di un reddito appena sufficiente a garantire il proprio sostentamento, come Pt_1 risulta peraltro dalla lettura degli estratti conto relativi al proprio conto corrente (doc.21);
2) svolge attività di estetista, essendo titolare di un contratto di lavoro subordinato part Controparte_1
– time, da ultimo rinnovato in data 21/05/2025, dal quale percepisce un reddito mensile lordo di e.
1.500,00 circa;
la stessa non sopporta spese per soddisfare l'esigenza abitativa, abitando insieme ai genitori ed al fratello presso l'immobile di sua proprietà sito in Reggello, Via Mameli snc., che è stato costruito su terreno di proprietà dei genitori.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va senza dubbio disposto il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017, alla luce della oggettiva sperequazione reddituale sussistente tra le parti in favore della madre, la quale non consente di confermare la previsione di un onere contributivo a carico del padre, come previsto dal pagina 9 di 12 precedente decreto del 2022; quanto all'Assegno Unico Universale, lo stesso dovrà essere percepito da entrambi i genitori, come previsto per legge, nella misura del 50% per ciascuno, stante la pariteticità dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
4. Quanto alle domande accessorie formulate dal ricorrente (domanda di risarcimento danni morali ed esistenziali da determinarsi in via equitativa;
domanda di applicazione nei confronti della resistente di sanzioni in relazione alle pregresse violazioni delle disposizioni contenute nel decreto emesso dal
Tribunale di Firenze in data 7/09/2022; previsione di sanzioni in caso di future analoghe violazioni da parte della resistente), ritiene il Tribunale che siffatte domande non possano trovare accoglimento: le prime due, dovendosi prendere atto che la è stata assolta in sede penale dall'accusa di dolosa CP_1 violazione di provvedimento giudiziale;
la terza in quanto una eventuale sanzione per le future trasgressioni dovrebbe essere legata ad una prognosi negativa del comportamento materno che si auspica non abbia a ripetersi, che non può essere apoditticamente formulata, tenuto conto dell'equilibrio relazionale oggi raggiunto, passato attraverso un pieno e paritetico recupero della figura paterna, essdi tal chè l'attuale situazione fattuale risulta del tutto differente rispetto quella sussistente all'epoca dell'adozione da parte del Tribunale del decreto del 2022.
5. Quanto alle spese di lite, in ragione delle comuni conclusioni in ordine al regime di affido condiviso e della reciproca soccombenza (il ricorrente è soccombente in ordine alle tre istanze accessorie di carattere economico, la ricorrente in ordine alle modalità di esercizio dell'affido condiviso, della frequentazione e del mantenimento economico del minore), le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto alle spese di CTU e di monitoraggio, le stesse devono essere poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra deduzione, istanza eccezione rigettata, assorbita o disattesa, in sostituzione del decreto del Tribunale di Firenze in data 07/09/2022, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore (7/01/2018) ad entrambi i genitori Persona_1 con delega al padre in caso di disaccordo tra genitori, per le decisioni in ambito Parte_2 ricreativo, sanitario e scolastico;
- dispone l'alternanza settimanale del minore AN presso ciascun genitore, con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato pagina 10 di 12 a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il bambino lo accompagnerà a casa dell'altro genitore (anziché a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 9:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori);
- dispone che durante le vacanze estive, il minore trascorra due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal 31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola), alternata annualmente;
- dispone che durante le festività pasquali, il minore trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, con scambio del minore il lunedì di Pasqua alle ore 10:00;
- dispone che il minore trascorra con i genitori tutte le altre festività annuali secondo il principio dell'alternanza annuale;
- dispone la presa in carico di entrambi i genitori per l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso l' di riferimento, da proseguire, se del caso, in modalità congiunta;
CP_5
- dispone che il Servizio Sociale di riferimento trasmetta ogni sei mesi una relazione sull'andamento dei rapporti familiari al Giudice tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
- dispone il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva Persona_1 permanenza presso ciascun genitore;
- dispone la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio
AN, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dispone la suddivisione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
- rigetta le domande accessorie formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU e di monitoraggio a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20/08/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Presidente La Giudice est. dott. AN Ghelardini dott.ssa Monica Tarchi pagina 11 di 12 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. AN Ghelardini Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott. Enrico D'Alfonso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8206/2023 promossa da:
nato a [...] in data [...], assistito dall'avv. Nannini Parte_1
Jacopo
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] in data [...], assistita dagli avv.ti Controparte_1
Boccaccini Caterina e Boccaccini Barbara
RESISTENTE
Avv. GIUSEPPINA ABBATE, in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
con l'intervento ex lege del PM (visti del 14/07/2023 e 20/07/2023)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Per il ricorrente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, vista la relazione conclusiva di monitoraggio del CTU e visto l'art. 473 bis 39 c.p.c., considerati i comportamenti della resistente, in parziale modifica del decreto del
Tribunale di Firenze del 7.9.2022 (reso nel procedimento RG 6326/2019) e dei provvedimenti provvisori emessi medio tempore: disporre l'affidamento in forma condivisa del minore Persona_2
(11/07/2018) ai genitori con espressa delega al padre, in caso di disaccordo, in materia di
[...] studio, salute ed attività extrascolastiche;
disporre e confermare l'alternanza settimanale del minore presso ciascun genitore, con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il bambino lo accompagnerà a casa dell'altro genitore (anziché́́́ a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 9:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori); disporre e confermare che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di
Natale (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal 31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola); disporre e confermare che durante le festività pasquali, il minore trascorra tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (periodi: dalla fine dell'attività scolastica fino al lunedì̀ dopo Pasqua ore 10:00; dal lunedì̀ dopo Pasqua ore 10:00 fino al rientro a scuola); disporre e confermare il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore;
disporre e confermare la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio AN, da individuarsi secondo le Linee
Guida del CNF del 2017; disporre che l'assegno unico sia suddiviso al 50% tra i genitori;
disporre mandato al Servizio Sociale di proseguire la presa in carico del nucleo, con richiesta di prestare in favore di ciascuno dei minori attività di monitoraggio, orientamento e sostegno socio-educativo, nonché per l'osservazione ed il sostegno psicologico, in relazione alle esigenze evolutive dei minori e comunque mantenendo gli opportuni contatti con i referenti delle rispettive scuole, nonché promuovendo l'inserimento di ciascun minore in idonee attività con scopi ricreativi e socializzanti;
disporre, quindi, le sanzioni ritenute più opportune ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc, affinchè la resistente adotti un comportamento rispettoso del prioritario interesse del figlio e dei rapporti padre/figlio; condannare la resistente, viste le condotte evidenziate e le gravi inadempienze, al risarcimento del danno in favore del padre e del figlio ad una somma ritenuta equa e di giustizia per ogni giorno di ritardo nel collocamento del minore dal padre;
determinare infine ai sensi dell'art. 614
pagina 2 di 12 bis cpc, una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione ed inosservanza successiva.
Con vittoria di spese ed onorari e rimborso spese di CTU”.
Per la resistente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: Accertato e dichiarato che nessuna violazione è stata commessa dalla Sig.ra in relazione al provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze in data 7.9.2022 nel CP_1 procedimento n. 6326/2019, rigettare la richiesta di applicazione di sanzioni e di condanna al risarcimento danni formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 473bis. 39 c.p.c.; Confermare il provvedimento in essere sia un punto di affidamento, collocamento e frequentazione di Persona_1 con il padre, sia in punto di contribuzione economica del Sig. al
[...] Parte_1 mantenimento del figlio AN;
Laddove ritenuto opportuno, disporre il supporto dei Servizi
Sociali già intervenuti affinché sia rivalutata la responsabilità genitoriale del Sig. e anche in Pt_1 relazione al nucleo familiare paterno;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 12 Per il curatore speciale, avv. Giuseppina Abbate, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29/05/2025: “Che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con delega al padre, in caso di disaccordo, per le decisioni in ambito ricreativo, sanitario e scolastico;
b) Disporre che il minore trascorra tempi paritetici con entrambi i genitori con alternanza settimanale dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il minore lo accompagnerà a casa dell'altro genitore
(anziché a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 09:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori); a) Disporre che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10.00; dal 31 dicembre ore 10.00 fino al rientro a scuola); b) Disporre che durante le festività pasquali, il minore trascorra tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua (periodi: dalla fine dell'attività scolastica fino al lunedì' dopo Pasqua ore 10:00; dal lunedì dopo Pasqua ore 10.00 fino al rientro a scuola); c) Disporre che il minore trascorra le altre festività nel corso dell'anno secondo il calendario ordinario e con il genitore con il quale trascorre la settimana di cadenza della festività; d) Conferire mandato all'USFMIA territoriale di competenza per la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico del minore e per la prosecuzione, per ciascuno dei due genitori, del percorso individuale di sostegno alla genitorialità; e) Conferire mandato ai
Servizi Sociali di competenza per un monitoraggio annuale dell'intero nucleo con l'incarico di vigilare sul rispetto da parte dei genitori delle indicazioni che saranno decise dal Tribunale e di segnalare eventuali criticità all'autorità competente. Remissiva alla concessione dei termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c.”.
Motivi di fatto e ragioni di diritto della decisione
1. Con ricorso del 05/07/2023 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1 per ottenere l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 07/09/2022, il quale ha disposto: 1) l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori del minore
AN, nato il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con ad oggi Controparte_1 cessata, con collocamento prevalentemente del minore presso l'abitazione materna;
2) che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio (salvi diversi accordi ampliativi) una settimana dal martedì pagina 4 di 12 dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il mercoledì mattina (in periodo non scolastico – tale intendendosi ogni giorno in cui il minore per qualsivoglia ragione non vada a scuola - dalla mattina del martedì ore 10 al pomeriggio del mercoledì ore 19) e nel fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 21 (in periodo non scolastico dalla mattina del venerdì) la settimana seguente dal martedì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giovedì mattina (in periodo non scolastico dalla mattina del martedì ore 10 al pomeriggio del giovedì ore 19); per 5 giorni durante le vacanze di Natale (ad anni alterni ricomprendendo il Natale o il Capodanno), per 3 giorni durante le vacanze pasquali;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive
(periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno); 3) l'onere a carico del padre di corrispondere mensilmente alla madre l'importo di e. 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
AN, nonché di partecipare al 50% delle spese straordinarie necessarie, individuate secondo le
Linee Guida del CNF del 2017.
Nell'odierno ricorso, il ha lamentato la sopravvenienza di circostanze pregiudizievoli al Pt_1 benessere psico-fisico del figlio minore ed un concreto rischio di alienazione parentale per la figura paterna, per avere la disatteso reiteratamente le disposizioni del Tribunale adottate nel 2022 CP_1 ed impedito la frequentazione paterna con il figlio AN a partire dal maggio 2023, tanto da costringere il ricorrente a sporgere più volte querela nei confronti della donna;
il ha, quindi, Pt_1 chiesto a Tribunale di modificare l'affidamento condiviso, disponendo quello esclusivo del figlio in proprio favore ovvero il collocamento del minore presso di sé, la regolamentazione della frequentazione madre/figlio, la previsione a carico della madre dell'onere di versare mensilmente al padre la somma di e. 200,00 mensili quale contributo economico per il mantenimento indiretto del minore, oltre alla suddivisione della misura del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha chiesto al
Tribunale di prevedere, stante le reiterate violazioni della alle statuizioni del Tribunale del CP_1
2022, la condanna della resistente al risarcimento del danno morale ed esistenziale causato al padre, da quantificarsi in via equitativa, nonchè la previsione di una sanzione pecuniaria per ogni commessa e futura violazione da parte della donna del provvedimento che verrà emesso dal Tribunale.
In vista della udienza di prima comparizione delle Parti, fissata dal Giudice delegato previa riqualificazione del ricorso, che è stato instaurato sotta forma di richiesta di attuazione ex art. 473 bis.
39 c.p.c, alla luce del petitum indicato nel ricorso (con il quale si è chiesto, in concreto, la modifica delle condizioni di affidamento, di collocamento e di mantenimento del figlio minore) e delle richieste istruttorie formulate nell'atto introduttivo, si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto;
in particolare, la resistente ha evidenziato di essere stata tratta a giudizio
(procedimento penale n. 7685/23 Procura Firenze) a seguito di presentazione di querela da parte dell'ex pagina 5 di 12 convivente in quanto imputata del delitto di cui agli art.li 81, co. 2, e 388, co. 2, c.p., “per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eluso l'esecuzione del decreto del Tribunale di
Firenze del 7 settembre 2022”, e poi assolta da tale imputazione con sentenza emessa in data
24/03/2025 “perché il fatto non sussiste” (doc. allegato alla nota di deposito del 21/5/2025); ha, inoltre, rappresentato la resistente che i propri genitori ( e sarebbero CP_2 Controparte_3 stati vittima di un'aggressione in data 19/02/2023 da parte del ricorrente e dei di lui genitori,
[...]
e fatto per il quale pende procedimento penale presso il Tribunale di Per_3 Persona_4
Firenze, con prima udienza fissata per il giorno 03/11/2025 (v. decreto di rinvio a giudizio emesso ex art. 429 cp.p. in ordine ai reati di cui agli artt. 610, 582 e 583 c.p. aggravati dalla continuazione e per aver commesso il fatto in presenza del minore : all. 2); ha, quindi, concluso, Persona_1 chiedendo: in tesi, declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non essere intervenute modifiche rispetto alla situazione fattuale sussistente all'epoca dell'adozione del decreto del 2022; nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale emesso il 07/09/2022.
L'istruttoria si è svolta attraverso l'esame delle Parti e l'acquisizione di numerose relazioni informative e di aggiornamento presso i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA di riferimento territoriale, ai quali il
Tribunale, stante l'alta conflittualità sussistente tra i genitori, ha dato mandato di attivare percorsi di supporto psicologico per il minore e per gli adulti, nonché percorsi di sostegno alla genitorialità; è stata, altresì, disposta (decreto 25/10/2023) CTU psicologica mirata ad accertare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il miglior regime di affidamento e collocamento del minore, affidata al dott.
il quale ha evidenziato al Tribunale il rischio di pregiudizio psico-fisico in cui Controparte_4 versa il minore AN, direttamente correlato alle disfunzionali dinamiche genitoriali, nonché
l'adozione di condotte ostacolanti la frequentazione padre-figlio da parte della madre;
conseguentemente, il Tribunale ha modificato in via provvisoria (decreto 06/05/2024) il calendario di frequentazione genitori/figlio, recependo quello elaborato dal CTU (fermo restando l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente presso la madre); in via istruttoria, ha disposto la presa in carico del minore AN da parte del Servizio UFSMIA di riferimento e previsto un periodo semestrale di monitoraggio sul nucleo familiare;
all'esito del deposito della relazione di monitoraggio e della relazione di aggiornamento dell' , il Tribunale, preso CP_5 atto della immutata conflittualità intrafamiliare, altamente pregiudizievole per il benessere del minore, ha disposto l'affido del suddetto minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed un ulteriore periodo di monitoraggio;
contestualmente, in ragione della ravvisata inidoneità dei genitori a rappresentare processualmente il figlio stante la costante litigiosità tra le Parti, ha nominato l'avv.
Giuseppina Abbate curatore speciale del minore, con mandato di costituirsi in giudizio e di partecipare pagina 6 di 12 all'attività di monitoraggio;
depositate la relazione del secondo monitoraggio del CTU e le relazioni di aggiornamento degli operatori socio-sanitari, il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il giorno 29/05/2025, in vista della quale tutte le Parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, in epigrafe riportate;
quindi, ha posto la causa in decisione, concedendo i termini per le memorie conclusionali e repliche, come richiesti.
2. Quanto alla scelta del regime di affidamento del minore evidenzia il Collegio Persona_1 che ambo le parti (nonché il CTU ed curatore speciale) hanno chiesto che permanga il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come previsto in base al decreto emesso nel 2022 da questo Tribunale, che deve essere confermato, tenuto contro che il regime previsto dagli art. 155 c.c. e
337bis c.c. è quello che meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, risultando derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Va, di contro, rilevato che il curatore speciale ha rappresentato nelle proprie note conclusive “la tendenza della signora a comprimere la frequentazione tra il padre e il figlio, a svalutare CP_1 costantemente la figura paterna e il ramo familiare paterno ed il convincimento che tutti i problemi del bambino nascono proprio dalla frequentazione con il padre”, rilevando che “nonostante gli anni trascorsi dalla fine della relazione, da parte della signora non vi è ancora la consapevolezza CP_1 dell'importanza della bigenitorialità per la crescita del figlio e della necessità di proteggerlo dal coinvolgimento nel conflitto familiare”; emerge, quindi, che il ricorrente risulta un Parte_2 genitore che ha adottato un atteggiamento “non ostacolante nei confronti dell'altro genitore”, in quanto
“consapevole che la conflittualità genitoriale può interferire con il benessere del figlio”; lo stesso CTU dott. ha evidenziato (v. verbale di udienza del 7/05/2025) l'opportunità di affidare la padre la CP_4 delega in materia scolastica, sanitaria e ricreativa, evidenziando il rischio che la riscontrata disfunzione nel dialogo tra i genitori “possa provocare danni al minore nel senso di impedire che vengano prese decisioni importanti”, laddove il padre è apparso “ comunque la persona più indicata ad avere la delega in materia scolastica, sanitaria e ricreativa”.
Ne consegue, che in accoglimento delle indicazioni del CTU e del curatore speciale, va previsto che, in caso di disaccordo tra i genitori, il padre possa assumere le decisioni in materia di studio, salute ed attività ricreative, trattandosi – a parere del Collegio – di statuizione necessaria e sufficiente a contenere, pro futuro, l'atteggiamento di svalutazione paterna tenuto dalla madre ed eliminare il rischio concreto di esclusione totale del ricorrente dalla vita del bambino, come avvenuto in passato.
Quanto al calendario di frequentazione genitori/figlio (il ricorrente ha chiesto la conferma del calendario di frequentazione settimanale paritetica adottato dal Tribunale a seguito del deposito della pagina 7 di 12 Relazione peritale del CTU dott. mentre la resistente ha chiesto la conferma del CP_4 provvedimento “in essere”, e quindi del decreto del Tribunale di Firenze del 2022, che prevede un collocamento prevalente del minore presso la madre), ritiene il Collegio di dover confermare, in linea con le conclusioni del dott. e del curatore speciale del minore, avv. Abbate, i vigenti tempi CP_4 paritetici di permanenza presso ciascun genitore (settimane alternate con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola od orario equipollente), previsti dal questo Tribunale in via provvisoria con decreto emesso in data 16/12/2024, il quale ha avuto un riscontro positivo sia senso di un concreto
'abbassamento' della conflittualità genitoriale (anche grazie alla diminuzione dei momenti di 'contatto' tra i genitori al momento dello scambio del minore), sia in punto di miglioramento delle condizioni psicologiche del minore.
Va, quindi, previsto il meccanismo dell'alternanza settimanale in continuità con l'attualità, prevedendo che lo scambio del minore avvenga il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, dovrà applicarsi la regola che il genitore che ha con sé il bambino lo accompagni a casa dell'altro genitore (anziché a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 9:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori).
Quanto alle festività, va previsto, in linea con il principio di pariteticità e bigenitorialità, che il minore possa trascorrere: durante il periodo natalizio, una settimana con ciascun genitore, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal
31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola); durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti - ad anni alterni - il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le restanti festività nazionali, con ciascun genitore, ad anni alterni.
Quanto alle misure di supporto per il nucleo familiare, va evidenziato che nella Relazione di aggiornamento depositata dal Servizio Sociale in data 11/03/2025 si dà atto che “emerge a tutt'ora una sottesa conflittualità tra l'ex coppia che, a parere del servizio scrivente si riversa inevitabilmente sulla gestione ed esigenze del figlio minore AN” e che “emergono (…) differenti vedute sotto il profilo educativo che non contribuiscono alla sana crescita del bambino e, di fatto sottese ancora agli eventi del passato ancora fortemente presenti e vivi in entrambe le figure genitoriali. Sembra emergere che tale conflittualità sia più frequentemente generata dalla figura materna”, di tal chè viene suggerito per i genitori un percorso psico-terapeutico di elaborazione individuale funzionale a favorire lo sviluppo di una genitorialità condivisa e funzionale al benessere del minore: ne consegue, che, preso pagina 8 di 12 atto che la dinamica conflittuale tra i genitori risulta - sì - diminuita in corso in causa ma non del tutto sopita e che la stessa potrebbe influire negativamente sullo stato di benessere psico – fisico attualmente raggiunto dal minore, ritiene il Collegio di dover disporre la presa in carico di entrambi i genitori da parte dell' per essere avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità, da prevedersi CP_5 inizialmente in forma separata, come suggerito dal curatore speciale del minore, e successivamente congiunta, onde implementare la maturità genitoriale in favore del minore;
va, inoltre, previsto – stante la opportunità di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare - l'onere per i SS.SS di riferimento di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare competente per una opportuna attività di vigilanza.
3. Quanto al profilo della determinazione del mantenimento economico del minore, preso atto della disposta perfetta pariteticità di frequentazione del minore con entrambi i genitori, occorre precedere ad un esame comparato della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che:
1) è attualmente assunto dalla società Elettrica 2020 sas, dalla quale percepisce uno Parte_2 stipendio mensile di e. 450,00 circa netti (doc.17-20); egli risulta vivere presso l'immobile dei genitori
(v. Relazione dei Servizi dell'11.3.2025) ma ha dichiarato in atti di avere intenzione di trasferirsi in altra abitazione che verrà acquistata con finanze dei genitori, i quali si accolleranno un mutuo sostenendo le relative rate, stante l'impossibilità per il ricorrente di avere accesso al credito per le scarse attuali entrate e per le pregresse vicende di debito conseguenti alla cancellazione della ditta
Bardi Impianti, in relazione alla quale risulta gravato da esborsi mensili nei confronti di vari creditori con i quali ha concordato piani rateali per posizioni debitorie pregresse (doc. 16); allo stato, pertanto, il risulta titolare di un reddito appena sufficiente a garantire il proprio sostentamento, come Pt_1 risulta peraltro dalla lettura degli estratti conto relativi al proprio conto corrente (doc.21);
2) svolge attività di estetista, essendo titolare di un contratto di lavoro subordinato part Controparte_1
– time, da ultimo rinnovato in data 21/05/2025, dal quale percepisce un reddito mensile lordo di e.
1.500,00 circa;
la stessa non sopporta spese per soddisfare l'esigenza abitativa, abitando insieme ai genitori ed al fratello presso l'immobile di sua proprietà sito in Reggello, Via Mameli snc., che è stato costruito su terreno di proprietà dei genitori.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va senza dubbio disposto il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017, alla luce della oggettiva sperequazione reddituale sussistente tra le parti in favore della madre, la quale non consente di confermare la previsione di un onere contributivo a carico del padre, come previsto dal pagina 9 di 12 precedente decreto del 2022; quanto all'Assegno Unico Universale, lo stesso dovrà essere percepito da entrambi i genitori, come previsto per legge, nella misura del 50% per ciascuno, stante la pariteticità dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
4. Quanto alle domande accessorie formulate dal ricorrente (domanda di risarcimento danni morali ed esistenziali da determinarsi in via equitativa;
domanda di applicazione nei confronti della resistente di sanzioni in relazione alle pregresse violazioni delle disposizioni contenute nel decreto emesso dal
Tribunale di Firenze in data 7/09/2022; previsione di sanzioni in caso di future analoghe violazioni da parte della resistente), ritiene il Tribunale che siffatte domande non possano trovare accoglimento: le prime due, dovendosi prendere atto che la è stata assolta in sede penale dall'accusa di dolosa CP_1 violazione di provvedimento giudiziale;
la terza in quanto una eventuale sanzione per le future trasgressioni dovrebbe essere legata ad una prognosi negativa del comportamento materno che si auspica non abbia a ripetersi, che non può essere apoditticamente formulata, tenuto conto dell'equilibrio relazionale oggi raggiunto, passato attraverso un pieno e paritetico recupero della figura paterna, essdi tal chè l'attuale situazione fattuale risulta del tutto differente rispetto quella sussistente all'epoca dell'adozione da parte del Tribunale del decreto del 2022.
5. Quanto alle spese di lite, in ragione delle comuni conclusioni in ordine al regime di affido condiviso e della reciproca soccombenza (il ricorrente è soccombente in ordine alle tre istanze accessorie di carattere economico, la ricorrente in ordine alle modalità di esercizio dell'affido condiviso, della frequentazione e del mantenimento economico del minore), le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto alle spese di CTU e di monitoraggio, le stesse devono essere poste in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra deduzione, istanza eccezione rigettata, assorbita o disattesa, in sostituzione del decreto del Tribunale di Firenze in data 07/09/2022, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore (7/01/2018) ad entrambi i genitori Persona_1 con delega al padre in caso di disaccordo tra genitori, per le decisioni in ambito Parte_2 ricreativo, sanitario e scolastico;
- dispone l'alternanza settimanale del minore AN presso ciascun genitore, con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando andrà a prenderlo il genitore diverso da quello che lo ha portato pagina 10 di 12 a scuola il lunedì mattina, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una telefonata al giorno in orario 19:30/20:30; nel caso in cui non vi sia scuola o il bambino non sia andato a scuola, il genitore che ha con sé il bambino lo accompagnerà a casa dell'altro genitore (anziché a scuola come nei giorni scolastici) alle ore 9:30 (o altro orario del mattino concordato tra i genitori);
- dispone che durante le vacanze estive, il minore trascorra due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che nel periodo natalizio il minore trascorra una settimana con ciascun genitore (periodi: dalla fine dell'attività scolastica al 31 dicembre ore 10:00; dal 31 dicembre ore 10:00 fino al rientro a scuola), alternata annualmente;
- dispone che durante le festività pasquali, il minore trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, con scambio del minore il lunedì di Pasqua alle ore 10:00;
- dispone che il minore trascorra con i genitori tutte le altre festività annuali secondo il principio dell'alternanza annuale;
- dispone la presa in carico di entrambi i genitori per l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso l' di riferimento, da proseguire, se del caso, in modalità congiunta;
CP_5
- dispone che il Servizio Sociale di riferimento trasmetta ogni sei mesi una relazione sull'andamento dei rapporti familiari al Giudice tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
- dispone il mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva Persona_1 permanenza presso ciascun genitore;
- dispone la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio
AN, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dispone la suddivisione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
- rigetta le domande accessorie formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU e di monitoraggio a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20/08/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Presidente La Giudice est. dott. AN Ghelardini dott.ssa Monica Tarchi pagina 11 di 12 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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