Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 92. (Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)
L'ultimo comma dell' articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
L'ultimo comma dell' articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
Commentari • 2
- 1. CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ PERSONALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Leggi il commento -> 1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (2): 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/09/2025, n. 181Provvedimento: […] Con il documento di prassi del 18/06/2004 dell' CP 1 viene ricordato che i presupposti per l'azione di regresso per la malattie professionali sono gli stessi che per gli infortuni e che i reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime, che abbiano determinato una malattia professionale, sono sempre perseguibili d'ufficio, non essendo contenuto nella norma (art. 590 c.p. ultimo comma, come modificato dall'art. 92 legge n. 689/1981), diversamente dagli infortuni, il riferimento alla violazione delle norme di prevenzione. […]Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- obbligo di vigilanza·
- violazione norme antinfortunistiche·
- prescrizione azione di regresso·
- rischio elettivo·
- azione di regresso·
- esenzione responsabilità datore di lavoro·
- responsabilità datoriale·
- danno biologico·
- art. 10 e 11 T.U. n. 1124/1965