Articolo 92 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 91Articolo 93
Versione
15 dicembre 1981
Art. 92. (Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)

L'ultimo comma dell' articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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