Art. 92. (Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)
L'ultimo comma dell' articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
L'ultimo comma dell' articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".