Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 34984
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Sentenza 30 dicembre 2024

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In tema di obbligazioni solidali passive, rispetto al regime generale dell'inopponibilità delle cause estintive personali ad altri debitori se non nei limiti della quota del rapporto estinto (ex art. 1302, comma 1, c.c.), opera l'eccezione della comunicazione degli effetti favorevoli delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie ogniqualvolta la causa estintiva (nel caso di specie, la compensazione), pur relativa al singolo rapporto, abbia tuttavia efficacia satisfattiva dell'interesse creditorio, perché in questa ipotesi si determina una fattispecie estintiva dell'obbligazione analoga a quella dell'adempimento, sicché all'effetto satisfattorio dell'interesse del creditore, pur realizzato mediante l'attività materiale o giuridica di uno solo dei condebitori, consegue l'effetto liberatorio anche per gli altri debitori in solido, con l'ulteriore conseguenza, sul piano processuale, che la liberazione può essere rilevata anche officiosamente dal giudice, qualora risulti comunque provata.

In tema di obbligazioni solidali passive, vanno distinte la possibilità di eccepire la compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro debitore e l'opponibilità da parte del condebitore della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore per un proprio credito personale: nel primo caso, opera la regola di cui all'art. 1302, comma 1, c.c. e il condebitore può opporre in compensazione al comune creditore il credito di cui è titolare un altro condebitore solo nei limiti della quota interna di quest'ultimo; nel secondo caso, l'opponibilità è consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e senza preclusioni di carattere processuale, con la conseguenza che l'effetto liberatorio può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte.

In tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio di cui all'art. 340 della l. n 2248 del 1865, all. F, che attribuisce alla pubblica amministrazione committente il diritto di rescindere autoritativamente il contratto di appalto per frode o grave negligenza dell'appaltatore, non integra un rimedio specifico contro l'inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell'ipotesi di difetto funzionale della causa del contratto ma un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica, concretando un'ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all'inadempimento dell'appaltatore, non è necessariamente collegata alle vicende del singolo contratto di appalto, ma alla persona dell'appaltatore medesimo allorché venga meglio il rapporto fiduciario costituitosi fra quest'ultimo e la pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 34984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34984
    Data del deposito : 30 dicembre 2024

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