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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2169/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Musacchio C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via A.
Vespucci n. 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...] del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Potenza, alla
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 16.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n.1124/65; che le stesse sono da considerarsi malattia CP_1 professionale;
di ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura pari al 9% per la patologia “ernia discale, da sommarsi all'eventuale riconoscimento delle altre patologie oggetto del presente ricorso;
di condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del corrispondente indennizzo per danno biologico, per la patologia “ernia discale”, parametrato ad un grado pari al 9%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi, da aggiungersi all'eventuale riconoscimento delle altre patologie oggetto del presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 ha diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura pari al 7% per la patologia “tunnel carpale”, da sommarsi all'eventuale riconoscimento delle altre patologie og-getto del presente ricorso;
di condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del corrispondente indennizzo per danno biologico, per la patologia “tunnel carpale”, parametrato ad un grado pari al 7%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi, da aggiungersi all'eventuale riconoscimento delle altre patologie oggetto del presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che il sig.
ha diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato nella Parte_1 misura pari al 7% per la patologia “meniscopatia”, da sommarsi all'eventuale riconoscimento delle altre patologie oggetto del presente ricorso;
di condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del CP_1 corrispondente indennizzo per danno biologico, per la patologia “meniscopatia”, parametrato ad un grado pari al 7%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli
2 interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi, da aggiungersi all'eventuale riconoscimento delle altre patologie oggetto del presente ricorso;
con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Si è costituito l' in persona del legale rappresentante p.t. ed ha CP_1 domandato, preliminarmente, di dichiarare improponibile la domanda per le motivazioni di cui in narrativa e comunque rigettarla in quanto infondata, con spese come per legge.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza della malattia professionale in capo al ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che: “… In considerazione dell'anamnesi, soprattutto lavorativa, dell'esame obiettivo, e della documentazione sanitaria esaminata, si ritiene che le malattie denunciate dal Sig. Parte_1 indirizzino all'origine professionale;
si viene a determinare un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 16%
(sedici per cento) da far decorrere dal mese di Dicembre 2022”.
3 D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall'Istituto che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2 delle connesse previdenze, oltre accessori come per legge, a far data da dicembre
2022.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014 e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 16.07.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo al sig. una menomazione dell'integrità Parte_1 psico-fisica complessiva, quale conseguenza delle patologie di cui risulta affetto, pari al 16% a far data da dicembre 2022;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in favore del sig. delle connesse Parte_1 provvidenze, oltre accessori come per legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
4 Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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