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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1257/2023 promossa da:
in persona del legale r.p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Ines Carpino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Filippo Corridoni 19;
- APPELLANTE-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_2 C.F._1
Albanese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Serra San Bruno (VV) Via Alfonso Scrivo n. 25
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1966/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia
depositata in data 21.6.2023
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 9 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Controparte_2
avverso la comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria nr. 13976202200000135000
limitatamente alla sottesa Cartella di pagamento nr. 13920180004780007000 per l'importo di €
10.858,57 afferente ad omesso pagamento IVA anni 2011-2012-2013.
A fondamento della domanda l'attrice eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento,
l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, nonché l'illegittimità dei tassi di interesse e aggio applicati.
L' rimaneva contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n. 1966/2023,
depositata in data 21.6.2023, accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 13920180004780007000 con condanna della alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Controparte_3
conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia 1) In accoglimento della domanda,
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Vibo Valentia e dunque nulla la sentenza, revocandola per violazione dell'art. 156 c.p.c.
2) Dichiarare non prescritto il credito vantato dall' a mezzo della Controparte_3
cartella di pagamento n. 13920180004780007000 contenuta nella comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria.”
Deduceva tra i motivi di appello il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della
Commissione Tributaria e il rispetto dei termini di prescrizione decennale previsti dalla normativa come integrata dalla disciplina emergenziale vigente dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021.
pagina 2 di 9 si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, il difetto Controparte_2
di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell'
[...]
, il mancato rispetto dell'iter procedurale di notifica della cartella di Controparte_4
pagamento nonché l'estinzione della pretesa del credito per decorrenza del termine di prescrizione e l'illegittimità dei tassi di interesse e aggio.
La causa veniva istruita documentalmente e, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva rinviata all'udienza del 12.11.2024 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore,
avvocato del libero foro, dell' sollevata dall'appellato in Controparte_3
relazione alla quale si ritiene opportuno osservare quanto segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati Controparte_5
davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti
come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai
sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in
casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né
della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel
rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale
adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli
in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad
assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un
avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la CP_3
costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la CP_3
pagina 3 di 9 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo,
nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29
novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021,
n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Controparte_3
quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche CP_3
da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni
tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di Controparte_3
avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura Controparte_3
dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Alla luce dei predetti principi, si può
ulteriormente osservare che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di Controparte_3
"Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio
Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello)".
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_3
foro.
Ancora preliminarmente occorre respingere l'eccezione di tardività dell'appello proposto:
l'appellante, contumace in primo grado, ha proposto appello in data 13.10.2023, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 21.6.2023, nel rispetto dell'art. 327 c.p.c.: non vi è in atti prova della notifica della sentenza di primo grado pagina 4 di 9 all'appellata, né tale notifica sarebbe in ogni caso stata idonea a rendere applicabile i termini di cui all'art. 325 c.p.c., stante la contumacia in primo grado dell'appellato e la conseguente impossibilità di notificare la sentenza presso il procuratore costituito (sul punto, Cass. SS.UU.
2866/2020).
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IVA).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, pagina 5 di 9 che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
pagina 6 di 9 giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo, non potendosi ritenere tale il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato (sul punto, ex multis, “l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura
alternativa all'esecuzione forzata vera e propria; ancora, si tratta di un atto prodromico e preordinato
all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare”(Cass. SS.
UU. 19667/2014; Cass. 4871/2021); conseguentemente, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come già richiamato, non è un atto dell'esecuzione forzata, la relativa pagina 7 di 9 impugnazione non è attratta alla giurisdizione e al sindacato del giudice dell'esecuzione e non trova perciò applicazione l'esclusione dalla giurisdizione tributaria prevista dall'art. 2, co. 1
seconda parte del d. lgs. n. 546/1992. Essa, piuttosto, può essere impugnato dinanzi al giudice tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, mentre va impugnato innanzi al giudice del lavoro (se ha ad oggetto debiti previdenziali), nonché al tribunale ordinario o al giudice di pace per tutte le altre ipotesi (cfr. Cass., n. 15354/2015).
In conclusione, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria nr. 13976202200000135000 limitatamente alla sottesa Cartella di pagamento nr. 13920180004780007000 per l'importo di € 10.858,57 afferente ad omesso pagamento IVA anni 2011-2012-2013, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma Controparte_3
della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 9 Vibo Valentia, 24.02.25
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1257/2023 promossa da:
in persona del legale r.p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Ines Carpino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Filippo Corridoni 19;
- APPELLANTE-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_2 C.F._1
Albanese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Serra San Bruno (VV) Via Alfonso Scrivo n. 25
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1966/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia
depositata in data 21.6.2023
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 9 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Controparte_2
avverso la comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria nr. 13976202200000135000
limitatamente alla sottesa Cartella di pagamento nr. 13920180004780007000 per l'importo di €
10.858,57 afferente ad omesso pagamento IVA anni 2011-2012-2013.
A fondamento della domanda l'attrice eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento,
l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, nonché l'illegittimità dei tassi di interesse e aggio applicati.
L' rimaneva contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n. 1966/2023,
depositata in data 21.6.2023, accoglieva la domanda annullando l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 13920180004780007000 con condanna della alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Controparte_3
conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia 1) In accoglimento della domanda,
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Vibo Valentia e dunque nulla la sentenza, revocandola per violazione dell'art. 156 c.p.c.
2) Dichiarare non prescritto il credito vantato dall' a mezzo della Controparte_3
cartella di pagamento n. 13920180004780007000 contenuta nella comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria.”
Deduceva tra i motivi di appello il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della
Commissione Tributaria e il rispetto dei termini di prescrizione decennale previsti dalla normativa come integrata dalla disciplina emergenziale vigente dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021.
pagina 2 di 9 si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività, il difetto Controparte_2
di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell'
[...]
, il mancato rispetto dell'iter procedurale di notifica della cartella di Controparte_4
pagamento nonché l'estinzione della pretesa del credito per decorrenza del termine di prescrizione e l'illegittimità dei tassi di interesse e aggio.
La causa veniva istruita documentalmente e, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva rinviata all'udienza del 12.11.2024 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore,
avvocato del libero foro, dell' sollevata dall'appellato in Controparte_3
relazione alla quale si ritiene opportuno osservare quanto segue.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati Controparte_5
davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti
come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai
sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in
casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né
della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel
rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale
adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli
in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad
assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un
avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la CP_3
costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la CP_3
pagina 3 di 9 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo,
nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29
novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021,
n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Controparte_3
quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche CP_3
da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni
tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di Controparte_3
avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura Controparte_3
dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Alla luce dei predetti principi, si può
ulteriormente osservare che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di Controparte_3
"Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio
Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello)".
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_3
foro.
Ancora preliminarmente occorre respingere l'eccezione di tardività dell'appello proposto:
l'appellante, contumace in primo grado, ha proposto appello in data 13.10.2023, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 21.6.2023, nel rispetto dell'art. 327 c.p.c.: non vi è in atti prova della notifica della sentenza di primo grado pagina 4 di 9 all'appellata, né tale notifica sarebbe in ogni caso stata idonea a rendere applicabile i termini di cui all'art. 325 c.p.c., stante la contumacia in primo grado dell'appellato e la conseguente impossibilità di notificare la sentenza presso il procuratore costituito (sul punto, Cass. SS.UU.
2866/2020).
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_3
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IVA).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, pagina 5 di 9 che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
pagina 6 di 9 giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo, non potendosi ritenere tale il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato (sul punto, ex multis, “l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura
alternativa all'esecuzione forzata vera e propria; ancora, si tratta di un atto prodromico e preordinato
all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare”(Cass. SS.
UU. 19667/2014; Cass. 4871/2021); conseguentemente, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come già richiamato, non è un atto dell'esecuzione forzata, la relativa pagina 7 di 9 impugnazione non è attratta alla giurisdizione e al sindacato del giudice dell'esecuzione e non trova perciò applicazione l'esclusione dalla giurisdizione tributaria prevista dall'art. 2, co. 1
seconda parte del d. lgs. n. 546/1992. Essa, piuttosto, può essere impugnato dinanzi al giudice tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, mentre va impugnato innanzi al giudice del lavoro (se ha ad oggetto debiti previdenziali), nonché al tribunale ordinario o al giudice di pace per tutte le altre ipotesi (cfr. Cass., n. 15354/2015).
In conclusione, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria nr. 13976202200000135000 limitatamente alla sottesa Cartella di pagamento nr. 13920180004780007000 per l'importo di € 10.858,57 afferente ad omesso pagamento IVA anni 2011-2012-2013, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma Controparte_3
della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 9 Vibo Valentia, 24.02.25
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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