Articolo 1302 del Codice civile
Articolo 1301Articolo 1303
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19 aprile 1942
Art. 1302.

(Compensazione).

Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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