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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE in composizione monocratica, in persona del dott. Edoardo Sirza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 14.01.2025 al n. 93/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
(C.F.: , nato a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e assistito dall'avv.
Corrado Calacione (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio, sito in Trieste, via Zanetti n. 8, con PEC: Email_1 Email_2
[...]
RICORRENTE
E
(P.IVA: C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall''avv. MariaRosa Gambi (C. F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CodiceFiscale_3
Trieste, Largo Don Bonifacio, 1, con Fax: 040/630378 e P.E.C.: . Email_3 [...]
t Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
(come da ricorso del 09.01.2025)
“Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, accertata, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, l'operatività della polizza n.390371247, denominata
[...]
”, nel sinistro per cui è causa, condannare Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, al pagamento, in
[...]
favore di , dell'importo pari ad € 14.872,27.-, ovvero pari alle Parte_1
spese complessivamente sostenute dal ricorrente per sottoporsi all'intervento chirurgico dd.24.09.2019 e alle successive con-seguenti terapie, così come risulta dalla documentazione pro-dotta unitamente al presente atto, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data degli esborsi al saldo, o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Spese del giudizio rifuse, anche in considerazione del comportamento scorretto e non improntato alle regole della buona fede contrattuale tenuto da parte convenuta.
In via istruttoria:
In caso di contestazione, si chiede disporsi c.t.u. medico-legale sulla persona del ricorrente, volta ad accertare natura causa ed entità delle lesioni da egli subite, nonché la congruità ed indennizzabilità delle spese tutte da egli sostenute e depo- sitate in allegato al presente atto.”
Per parte resistente:
(come da comparsa del 28.04.2025)
“in via principale
2 - Accertare e dichiarare la inoperatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza azionata e così l'insussistenza di ogni obbligo risarcitorio di nei Controparte_1
confronti dell'attore, per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto
- Assolvere dalla domanda dell'assicurato, perché infondata, in Controparte_1
fatto ed in diritto;
Vittoria di onorari, diritti e spese, anche generali.
In via istruttoria
- Ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto adempimento precoce e di pura indagine, mancando la dimostrazione delle situazioni poste direttamente a fondamento della domanda attorea”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento
[...] Controparte_1
dell'operatività della polizza assicurativa n. 390371247, denominata “
[...]
”, stipulata il 1° febbraio 2019, e la condanna della Controparte_2
compagnia al pagamento, in suo favore, della somma di 14.872,27 euro, a titolo di indennizzo per le spese mediche sostenute per un intervento chirurgico di osteotomia tibiale valgizzante al ginocchio sinistro, eseguito in data 24 settembre
2019, nonché per le successive cure fisioterapiche.
L'attore ha allegato che l'intervento si era reso necessario a seguito di una diagnosi di “gonartrosi mediale al ginocchio sinistro in ginocchio varo”, patologia emersa nel corso di una visita specialistica effettuata dopo l'insorgenza improvvisa del dolore durante l'attività sportiva. Ha altresì dedotto di aver denunciato tempestivamente il sinistro alla compagnia assicurativa, la quale aveva tuttavia rifiutato la liquidazione dell'indennizzo, invocando l'esclusione contrattuale prevista per i difetti fisici preesistenti alla stipula e l'omessa dichiarazione di un pregresso intervento chirurgico nel questionario anamnestico.
3 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda, deducendo l'inoperatività della polizza sulla base dell'art.
4.3 delle
Condizioni generali, che esclude la copertura per le conseguenze di patologie preesistenti conosciute e sottaciute con dolo o colpa grave, nonché per interventi volti alla correzione di difetti fisici preesistenti. La convenuta ha evidenziato che, in sede di istruttoria avviata a seguito della richiesta di indennizzo, erano emersi numerosi elementi rilevanti omessi dall'attore, tra cui due interventi al legamento crociato anteriore e un infarto miocardico con angioplastica risalente al 2005, oltre alla piena consapevolezza della patologia al ginocchio sinistro già da diversi anni prima della sottoscrizione della polizza.
All'udienza del 5 giugno 2025, il giudice si riservava in ordine all'istanza istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte attrice. Con ordinanza del 10 giugno 2025, sciogliendo la riserva, rigettava tale istanza, ritenendola superflua. All'udienza del 31 luglio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, si richiamavano agli atti depositati e discutevano oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta da va integralmente rigettata. Parte_1
Nel caso di specie, non può ritenersi operante la copertura assicurativa prestata da in favore dell'attore, in virtù della polizza n. Controparte_1
390371247 “Generali Salute Alta Protezione – Top”. CP_2
Infatti, l'art.
4.3 delle Condizioni di assicurazione esclude chiaramente l'indennizzo sia per le “conseguenze dirette degli infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave” (lett. d), sia per “le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto” (lett. f). Tali clausole risultano ribadite anche nella corrispondenza stragiudiziale con cui la compagnia ha respinto la richiesta indennitaria (cfr. doc. 6 e doc. 8).
4 Dalla documentazione prodotta in atti è evidente che la patologia oggetto dell'intervento chirurgico eseguito il 24 settembre 2019 (gonartrosi mediale del ginocchio sinistro in ginocchio varo) era preesistente e aveva già manifestato i propri sintomi diversi anni prima della stipula del contratto assicurativo, avvenuta il 1° febbraio 2019.
In particolare, nella cartella clinica acquisita in giudizio e datata 23 settembre
2019, alla sezione “anamnesi prossima” (doc. 2 att., pag. 7), si legge testualmente:
“Il paziente riferisce dolore e limitazione funzionale al ginocchio da circa 5 anni senza traumi apparenti. Riferisce scarsa efficacia delle terapie conservative e progressivo peggioramento dell'autonomia funzionale”.
Tale dichiarazione anamnestica, resa dal ricorrente al medico a ridosso dell'intervento, costituisce un elemento oggettivo e attendibile per affermare che l'attore fosse pienamente consapevole – già da tempo – della sussistenza di una condizione patologica a carico dell'articolazione in questione, per la quale aveva anche intrapreso terapie conservative.
Ne consegue non solo che la patologia preesisteva rispetto alla sottoscrizione della polizza, ma anche che, a tale data, l'assicurato ne fosse pienamente consapevole e stesse attivamente curandosi. L'omessa dichiarazione di tale circostanza è pertanto chiaramente riconducibile a colpa grave.
In conclusione, la polizza assicurativa non copre le spese sanitarie per cui è causa e la domanda del ricorrente deve essere integralmente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13 agosto 2022), in relazione allo scaglione di riferimento, con riconoscimento dei valori medi per la fase di studio e applicazione di una riduzione del 50% per le altre fasi, tenuto conto del numero delle parti, della natura documentale della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di mezzi istruttori ammessi.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del dott. Edoardo
Sirza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in 3.000 euro per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Trieste, 31/7/2025
Il Giudice
dott. Edoardo Sirza
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