TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1373/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019; promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Isernia, via Berta n. 131, elettivamente domiciliata in Isernia, via XXIV Maggio n. 33, presso lo studio degli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
(parte attrice)
contro
:
C.F. & P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Bojano, via Molise n. 40, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Ugo
Petrella n. 22, presso lo studio dell'avv. Roberto Di Iorio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Romano;
(parte convenuta)
Oggetto: regolazione rapporti interni tra imprese facenti parte di un R.T.I.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver costituito, con Parte_1
l'odierna convenuta, in virtù di atto pubblico redatto dal Notaio del 12/05/2016 Persona_1
(rep. n. 29.793; racc.: 10.865), un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla , finalizzato alla partecipazione al Pt_1 bando di gara indetto dalla di Campobasso per l'affidamento del servizio di CP_2 accoglienza straordinaria in favore di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, bando poi aggiudicato dal R.T.I. in questione –, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per sentir condannare la stessa – previo accertamento dell'insussistenza di alcun Controparte_1
debito della nei suoi confronti – alla restituzione della somma pari ad € Parte_1
109.785,56 (oltre interessi), quale importo riscosso dalla in virtù del servizio di CP_1 accoglienza offerto, ma in eccedenza rispetto a quanto pattuito all'atto di costituzione del R.T.I.
Si è costituita, tempestivamente, in giudizio la , contestando le avverse deduzioni, in CP_1
quanto infondate.
Parte convenuta, in particolare, ha eccepito:
➢ la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, n. 3 e n.
4, c.p.c., e 164, co. 4, c.p.c.;
➢ l'inammissibilità della domanda di parte attrice nella parte in cui la stessa è finalizzata ad un accertamento negativo del credito;
➢ l'insussistenza, in ogni caso, del diritto di credito vantato dalla e la sussistenza, Pt_1 invero, di un diritto di credito in favore della , complessivamente pari ad € CP_1
505.443,36, a titolo:
o quanto alla somma di € 324.611,03, di importo spettante alla quale CP_1
compenso derivante dallo svolgimento del R.T.I. a saldo delle annualità 2018 e delle mensilità da gennaio a maggio 2019;
o quanto alla somma di € 180.832,33, di importo spettante alla quale CP_1 rimborso degli esborsi anticipati, dalla stessa , nell'esecuzione del servizio CP_1
appaltato nei confronti della e non di sua spettanza. Controparte_3
La ha, quindi, concluso chiedendo: CP_1
➢ in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, di inammissibilità della domanda attorea;
➢ nel merito,
o in via principale, il rigetto della domanda attorea;
o in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, della somma complessivamente pari ad € 505.443,35, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. n. 231/2002;
o in via sommaria e anticipatoria della decisione finale, l'emissione di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., per l'importo pari ad € 505.443,36; o in via cautelare, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e delle somme della società attrice, sino a concorrenza dell'importo complessivamente pari ad €
600.000,00; con condanna, in ogni caso, della società attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata, in corso di causa, l'istanza di sequestro conservativo, sono stati, quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, con la prima memoria istruttoria, ha rideterminato, Pt_1
nel quantum, il credito azionato, nella maggior somma pari ad € 112.120,23, mentre, con la seconda memoria istruttoria, ha formulato istanza ex artt. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. per CP_1
l'emanazione di un'ordinanza anticipatoria di condanna della al pagamento della Pt_1
somma pari ad € 324.611,03.
Rigettata la richiesta di emanazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, la causa è stata istruita mediante escussione di tre testi (uno di parte attrice, uno di parte convenuta ed uno comune ad entrambe le parti), nonché mediante consulenza tecnica contabile volta a ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti e, concesso un termine per il deposito di sintetiche note conclusionali (nelle quali la ha riquantificato il proprio credito, richiesto a titolo di compenso derivante dallo CP_1
svolgimento del R.T.I., in complessivi € 389.461,11, per un credito complessivamente pari ad €
570.293,44, così come accertato dalla C.T.U. espletata in corso di causa) e di replica, e fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, infine, discussa all'udienza del 12/03/2025, all'esito della quale è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, mentre è fondata la domanda di parte convenuta, che deve, quindi, essere accolta.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 164, co. 4, c.p.c., per omissione dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, c.p.c., si produce solo quanto il petitum e/o la causa petendi siano assolutamente incerti o del tutto omessi, sì da rendere oltremodo “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa” (così:
Cass. civ., Sez. unite, n. 8077/2012), ciò che, tuttavia, non si è verificato nel caso di specie, anche alla luce delle difese efficacemente svolte, nel merito, dalla società convenuta.
Sulla domanda di accertamento negativo del credito.
Del pari priva di pregio è la deduzione di parte convenuta, avente ad oggetto l'asserita inammissibilità della domanda di parte attrice volta a pervenire ad un accertamento negativo del credito in capo a
CP_1
Come chiarito dalla Suprema corte, infatti, “costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto, della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività” (così: Cass. civ. n. 24552/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato che la società convenuta ha emesso fatture per i presunti crediti, dalla stessa, asseritamente vantati nei confronti dell'attrice medesima, con ciò ponendo in essere un atto funzionalmente preordinato a rivendicare il credito del quale parte attrice chiede l'accertamento negativo e che integra, quindi, senz'altro quella “manifestazione di vitalità del diritto” che costituisce, a sua volta, il presupposto di astratta ammissibilità dell'azione di accertamento negativo.
Nel merito delle reciproche domande aventi ad oggetto la situazione di dare e avere tra le parti, nell'ambito dei rapporti interni facenti capo alle due società parti del R.T.I.
Venendo, quindi, al merito della domanda di parte attrice e di quella riconvenzionale di parte convenuta, è opportuno premettere – preliminarmente – che le odierne parti del presente giudizio hanno costituito, in data 12/05/2016, con atto notarile, un R.T.I. di tipo verticale volto alla partecipazione alla gara pubblica (poi, effettivamente, aggiudicata da parte del R.T.I. in questione) indetta dalla , avente ad oggetto il servizio di accoglienza straordinaria in favore di cittadini CP_3
stranieri richiedenti la protezione internazionale, prevedendo, nelle premesse del suddetto atto costitutivo (cfr. atto costitutivo allegato all'atto di citazione), che le stesse avrebbero partecipato al servizio oggetto di gara nel modo di seguito indicato:
➢ la (capogruppo mandataria, incaricata, quindi, di riscuotere, incassare e Pt_1 fatturare, a nome del R.T.I., dall'amministrazione committente, le somme spettanti al raggruppamento a titolo di compensi, per voi versare alla quanto di sua spettanza) CP_1
si sarebbe occupata: di ingresso e gestione amministrativa;
di fornitura di beni e contributi alle persone accolte;
di fornitura di derrate alimentari;
di assistenza generica alla persona;
di assistenza sociosanitaria;
di integrazione;
➢ la (mandante) si sarebbe, invece, occupata: di alloggiamento, di erogazione dei CP_1
pasti; di pulizia e igiene ambientale. Circa la partecipazione di entrambe le imprese al raggruppamento, venivano, altresì, previste, tra le premesse, le rispettive quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del R.T.I.
(partecipanti al 51%, la , e al 49%, la ), senza, tuttavia, alcuna precisazione Pt_1 CP_1
– nell'atto costitutivo – circa il fatto che tale quota partecipativa dovesse intendersi riferita agli utili
(e dovesse, quindi, tenere conto anche dei costi sostenuti da ciascuna impresa) o soltanto ai ricavi derivanti dal servizio di accoglienza (con conseguente sopportazione, da parte di ciascuna impresa, dei costi riferibili alle attività tipiche in cui si è sostanziata la partecipazione di ciascuna di esse al raggruppamento).
Controvertono, infatti, le parti, essenzialmente, in ordine alla corretta interpretazione delle norme dell'atto costitutivo del raggruppamento, giungendo, per tale ragione, a esiti diametralmente opposti
(come attestato anche dalla C.T.U. espletata in corso di causa), atteso che, ad avviso della
, ad essere ripartiti dovrebbero essere gli utili, mentre, ad avviso della , ad Pt_1 CP_1
essere ripartiti dovrebbero essere i ricavi derivanti dall'attività di accoglienza migranti espletata dal
R.T.I.
Il C.T.U., nel ricostruire i complessivi rapporti di dare e avere tra le parti, ha, così, elaborato due diverse e parallele linee di calcolo, sulla base di entrambi i criteri (e rimettendo al giudice l'opzione per uno o per l'altro criterio), giungendo, in definitiva, a concludere (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale):
➢ sulla base del criterio degli utili, la sussistenza di un credito in capo a nei Pt_1 confronti della , a titolo di restituzione delle eccedenze di compensi versate dalla CP_1
mandataria alla mandante senza tenere conto dei rispettivi costi, credito pari ad € 180.429,30;
➢ sulla base del criterio dei ricavi, la sussistenza, al contrario, di un credito in capo a CP_1
nei confronti di , per l'importo complessivamente pari ad € 570.293,44, di cui: Pt_1
o € 389.461,11, a titolo di conguaglio finale dei compensi ancora spettanti alla in esecuzione del servizio di accoglienza, secondo la secca ripartizione CP_1
del 49% dei ricavi complessivi realizzati dal R.T.I.;
o € 180.832,33, a titolo di ripetizione della somma anticipata dalla per i CP_1
costi del personale di e gravante, invece, esclusivamente sulla Pt_1
, in quanto costi riferibili alla sua attività tipica con cui quest'ultima ha Pt_1
partecipato al R.T.I.
Il C.T.U. ha, in particolare, così quantificato i costi sostenuti da ma non di CP_1
sua spettanza, in quanto costi sostenuti per il personale adibito a mansioni riferibili esclusivamente all'espletamento di servizi di spettanza di : Pt_1
- € 21.257,09 per;
Parte_2 - € 54.736,10 per;
Parte_3
- € 60.202,02 per;
Parte_4
- € 18.077,58 per Parte_5
- € 26.559,54 per;
Parte_6 per un totale pari ad € 180.832,33.
Così ricostruiti i reciproci rapporti di dare e avere secondo i calcoli effettuati dal C.T.U. – e sui quali non vi è ragione di dubitare, in quanto effettuati previo analitico esame di tutta la documentazione versata in atti e sui quali, del resto, non vi è nemmeno contestazione reciproca (involgendo la contestazione, a monte, l'adozione dell'uno o dell'altro criterio) – occorre, ora, optare per l'adozione di uno solo dei due criteri di calcolo prospettati, con conseguenti ripercussioni circa i rapporti di debito e di credito tra le parti.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che i rapporti interni tra le due imprese facenti parte del R.T.I. non possano, nel caso di specie, che essere ricostruiti secondo il criterio dei ricavi, in quanto maggiormente aderente sia alla disciplina del raggruppamento di imprese, sia alla realtà del caso concreto.
Ciò in ragione di una serie di motivazioni, anche di carattere sistematico.
A. In primo luogo, deve essere valorizzata l'assenza di alcuna previsione nell'atto costitutivo del
R.T.I., il quale si limita semplicemente a prevedere, come già osservato, la partecipazione pro quota di ciascuna società al raggruppamento (al 51% quanto a e al 49% quanto Pt_1
a ), con elencazione specifiche delle attività a carico di ciascuna di esse. CP_1
Ebbene, il fatto che ciascuna impresa partecipi al raggruppamento mediante le attività tipiche di spettanza di ciascuna di esse lascia presumere – in assenza di un'espressa previsione pattizia di segno contrario – che ciascuna impresa sopporti separatamente i costi derivanti dalla propria attività tipica e che, pertanto, la percentuale di partecipazione al R.T.I. debba essere riferita ai soli ricavi conseguiti dal R.T.I. stesso per l'espletamento dell'appalto in favore della
. CP_3
B. L'atto costitutivo contiene, anzi, un'espressa previsione in favore dell'argomento dei ricavi, atteso che l'art. 2 di tale atto (rubricato “conferimento di mandato”) espressamente prevede che “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, previsione che ricalca, del resto, testualmente, la previsione normativa di cui all'art. 48, co. 16, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, applicabile ratione temporis. Lo stesso C.T.U., d'altronde, ha accertato che, “all'interno del raggruppamento, ciascuna delle associate ha mantenuto l'autonomia amministrativa e fiscale della propria impresa”
(cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
C. Ciò, del resto, è coerente con la natura giuridica dell'istituto che viene qui in considerazione, atteso che – come chiarito, di recente, da una pronuncia della Suprema corte – “con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del con attività esterna di cui all'art. 2602 CP_4
c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le imprese associate (Cass. civ. n. 1393/2002)” (così: Cass. civ. n. 27937/2024).
Si tratta quindi, prosegue la Suprema corte, “di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass. civ. n.
30354/2018)”.
Precisa, infatti, la Corte di cassazione nella sentenza citata che “occorre distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass. civ. n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. Infatti, si è recentemente affermato che l'A.T.I., sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio”, tanto che l'A.T.I. non configura nemmeno
“un unitario soggetto passivo IVA (Cass. civ. n. 30354/2018)”.
La giurisprudenza di legittimità, dunque, conclude richiamando la pronuncia di Cassazione n.
1396/2003, la quale già aveva chiarito come “la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l'impresa mandataria
[ossia, nel caso di specie, la ], non determina la creazione di un centro autonomo Pt_1 di imputazione giuridica, né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto.
L'appalto, dunque, non diventa “comune” alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete” (così: Cass. civ. n. 27937/2024). D. Ebbene, così ricostruito, da un punto di vista sistematico, l'istituto del R.T.I. – ed è appena il caso di precisare che la sentenza poc'anzi citata veniva resa in un caso in cui l'atto costitutivo del R.T.I., a differenza dell'atto costitutivo del R.T.I. rilevante nel caso di specie, comunque
“prevedeva la redazione di bilanci di esercizio e la distribuzione di utili” (così: Cass. civ. n.
27937/2024) –, è evidente che, in assenza di un'espressa previsione dell'atto costitutivo, espressamente volta a consentire la redazione di un apposito e distinto bilancio di esercizio relativamente all'attività di gestione e a distribuire gli utili derivanti dalla gestione svolta, non pertinente appare il richiamo al criterio di distribuzione degli utili, il quale mal si attaglia ad un'organizzazione di imprese le quali, come visto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, mantengono ciascuna la propria autonomia di gestione e, soprattutto, sopportano ciascuna il relativo rischio di impresa.
E. Del resto, un ulteriore argomento, cd. a fortiori, che depone per l'adozione del criterio dei ricavi, in luogo di quello degli utili, si evince dalla sentenza di legittimità sopra citata, la quale ha cura di precisare che nemmeno l'eventuale costituzione delle imprese del raggruppamento in una società consortile (evenienza, in ogni caso, non sussistente nel caso di specie) sposterebbe il regime giuridico dell'appalto pubblico, che “resta fermo tra la stazione appaltante e l' che lo stipula tramite la mandataria dell'associazione temporanea” (cfr. CP_5
Cass. civ. n. 27937/2024 cit.), mentre l'eventuale società consortile costituirebbe solo una sorta di “braccio esecutivo” dell' con la conseguenza che la società consortile, ove CP_5
costituita, “deve sostenere i costi per l'esecuzione dell'opera aggiudicata all' ma riceve CP_5 da ciascuna delle società consorziate la quota parte delle spese sostenute”, dovendo
“ribaltare i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere alle società consorziate, emettendo le relative fatture attive” (così: Cass. civ. n. 27937/2024 cit.).
La società consortile, in altri termini, prosegue la Suprema corte, “non deve conseguire l'utile dell'opera da dividere tra le imprese riunite, né correre l'alea dell'opera stessa, in quanto il risultato finale dell'operazione, in utile o in perdita, si produce direttamente in capo alle imprese riunite (o in associazione)”, mentre “le società consorziate hanno come ricavi il compenso che proviene dalla stazione appaltante come corrispettivo delle opere realizzate dalla società consortile” (così: Cass. civ. n. 27937/2024).
È evidente, dunque, che, se il criterio degli utili non viene, a ben vedere, in considerazione nemmeno laddove sia prevista la costituzione di una società consortile, a maggior ragione tale criterio non potrà essere adottato laddove le imprese (come nel caso di specie) non si siano nemmeno consorziate per l'espletamento dell'appalto. Ne deriva che, in assenza di diversa e specifica pattuizione di segno contrario, non può che farsi applicazione dei principi generali che presiedono la materia del R.T.I. (come sopra richiamati), con conseguente adozione del criterio di calcolo incentrato sui ricavi.
Deve, quindi, essere condiviso, in ossequio a tale criterio, il secondo calcolo elaborato dal C.T.U., con conseguente affermazione del credito, in capo a e nei confronti di , per CP_1 Pt_1
l'importo complessivamente pari ad € 570.293,44, di cui:
o € 389.461,11, a titolo di conguaglio finale dei compensi (rectius: ricavi) ancora spettanti alla in esecuzione del servizio di accoglienza;
CP_1
o € 180.832,33, a titolo di ripetizione della somma anticipata dalla per i CP_1
costi gravanti, invece, su . Pt_1
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda attorea e l'accoglimento di quella riconvenzionale, con condanna della al pagamento, in favore della , della somma Pt_1 CP_1
complessivamente pari ad € € 570.293,44, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda riconvenzionale al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e senza riconoscimento della rivalutazione di tale somma all'attualità, trattandosi di debito di valuta (e non di valore).
È appena il caso di aggiungere, da ultimo, che non osta a tale condanna la quantificazione del proprio credito, operata dalla stessa società convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, nella somma, di importo minore rispetto a quello accertato in corso di causa, complessivamente pari ad €
505.443,35, atteso che, nella comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta ha espressamente richiesto tale importo “ovvero l'importo maggiore o minore che si determinerà in corso di causa”
(cfr. pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta).
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola cd. di salvaguardia contenuta nella domanda di condanna al pagamento di una determinata e quantificata somma di denaro o “della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia” non integra affatto una clausola “di mero stile”, essendo, al contrario, perfettamente valida e tale, dunque, da incidere sulla corretta delimitazione della domanda (così: Cass. civ. n. 22330/2017).
Ciò, quantomeno, tutte le volte in cui vi sia – come nel caso di specie, ove l'esatta determinazione del quantum dipende, in concreto, da accertamenti di natura contabile complessi e non immediatamente verificabili – una “originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum”, con la conseguenza per cui, in tali casi, tale clausola “manifesta la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio” e purché la parte abbia – come concretamente avvenuto nel caso di specie – effettivamente adeguato le proprie conclusioni alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio (così: Cass. civ. n. 22330/2017 cit.).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, devono essere principalmente (nei limiti di tre quarti delle stesse;
v. infra) poste a carico della sia con riferimento Parte_1
a quelle sostenute dalla nel presente giudizio, sia con riferimento a quelle sostenute dalla CP_1
nel subprocedimento cautelare in corso di causa. CP_1
Ciò in quanto – come chiarito dalla Suprema corte – “al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, il criterio della soccombenza non deve essere frazionato a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che, in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (così: Cass. civ. n. 13356/2021).
Ritiene, tuttavia, lo scrivente giudice che l'insussistenza, ab origine, dei presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla (non tanto in punto di fumus boni iuris, CP_1
poi rivelatosi sussistente, quanto di periculum in mora, che, peraltro, nel caso della misura cautelare concretamente richiesta nel caso di specie, ossia il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., è un periculum particolarmente qualificato, richiedendo la norma, in capo al creditore, il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, timore, tuttavia, del tutto infondato nel caso di specie), rispetto alla quale la vittoriosità, nel merito, dell'istante in sede cautelare non si pone in contraddizione, giustifichi, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite, nei limiti di un quarto delle stesse.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo e cioè, in particolare:
- quanto alle spese della fase cautelare, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori previsti per i procedimenti cautelari di valore ricompreso nello scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000,00 (individuato tenuto conto del decisum della fase di merito), con riconoscimento delle sole fasi introduttiva e di trattazione e con esclusione, quindi, della fase di studio (già assorbita nei compensi spettanti, in relazione a tale fase, nell'ambito del giudizio principale) e decisionale (in concreto non espletata), da liquidarsi avuto riguardo ai valori medi, quanto alla fase introduttiva, e ai valori minimi, quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, essendosi esaurita, la trattazione del subprocedimento cautelare in corso di causa, in una sola udienza, per un importo complessivo pari ad € 4.607,00;
- quanto alle spese del presente giudizio, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000,00 (individuato tenuto conto del decisum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione e della fase decisionale, con riferimento alle quali appare congruo avere riguardo ai valori minimi, anziché ai valori medi, in ragione:
o quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, della non rilevanza, ai fini della decisione, dell'attività istruttoria orale espletata in corso di causa (trattandosi di causa di natura prettamente documentale);
o quanto alla fase decisionale, dell'attività difensiva concretamente espletata nel presente giudizio in relazione a tale fase, trattandosi di fase svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.; per un importo complessivo pari ad € 18.420,00.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per l'applicazione, invocata dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice soccombente, dell'art. 96 c.p.c., né ai sensi del co. 1 della citata disposizione (non avendo parte convenuta allegato né provato di aver subito alcun danno), né ai sensi del co. 3 della citata disposizione, trattandosi di sanzione la cui concreta applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante (v., in tal senso: Cass. civ. n. 3003/2014), che, nel caso di specie, non ritiene che la proposizione dell'azione da parte attorea – benché la stessa si sia rivelata poi infondata
– integri gli estremi di un vero e proprio “abuso” degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, né risulta che la stessa parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, come chiarito, di recente, dalla Suprema corte, “la responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (v., in tal senso: Cass. civ. n. 19948 del 12 luglio 2023).
Le spese di C.T.U. – così come liquidate in corso di causa – devono, infine, essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
• Condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1 complessiva pari ad € 570.293,44, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c., dalla data della domanda riconvenzionale sino al saldo effettivo;
• Condanna l pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 CP_1
dalla stessa sostenute nel presente giudizio, comprensive anche di quelle sostenute nell'ambito del subprocedimento cautelare in corso di causa (e che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 23.027,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti dei tre quarti delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, del restante quarto;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 17 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019; promossa da:
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Isernia, via Berta n. 131, elettivamente domiciliata in Isernia, via XXIV Maggio n. 33, presso lo studio degli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
(parte attrice)
contro
:
C.F. & P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Bojano, via Molise n. 40, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Ugo
Petrella n. 22, presso lo studio dell'avv. Roberto Di Iorio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Romano;
(parte convenuta)
Oggetto: regolazione rapporti interni tra imprese facenti parte di un R.T.I.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver costituito, con Parte_1
l'odierna convenuta, in virtù di atto pubblico redatto dal Notaio del 12/05/2016 Persona_1
(rep. n. 29.793; racc.: 10.865), un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla , finalizzato alla partecipazione al Pt_1 bando di gara indetto dalla di Campobasso per l'affidamento del servizio di CP_2 accoglienza straordinaria in favore di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, bando poi aggiudicato dal R.T.I. in questione –, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per sentir condannare la stessa – previo accertamento dell'insussistenza di alcun Controparte_1
debito della nei suoi confronti – alla restituzione della somma pari ad € Parte_1
109.785,56 (oltre interessi), quale importo riscosso dalla in virtù del servizio di CP_1 accoglienza offerto, ma in eccedenza rispetto a quanto pattuito all'atto di costituzione del R.T.I.
Si è costituita, tempestivamente, in giudizio la , contestando le avverse deduzioni, in CP_1
quanto infondate.
Parte convenuta, in particolare, ha eccepito:
➢ la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, n. 3 e n.
4, c.p.c., e 164, co. 4, c.p.c.;
➢ l'inammissibilità della domanda di parte attrice nella parte in cui la stessa è finalizzata ad un accertamento negativo del credito;
➢ l'insussistenza, in ogni caso, del diritto di credito vantato dalla e la sussistenza, Pt_1 invero, di un diritto di credito in favore della , complessivamente pari ad € CP_1
505.443,36, a titolo:
o quanto alla somma di € 324.611,03, di importo spettante alla quale CP_1
compenso derivante dallo svolgimento del R.T.I. a saldo delle annualità 2018 e delle mensilità da gennaio a maggio 2019;
o quanto alla somma di € 180.832,33, di importo spettante alla quale CP_1 rimborso degli esborsi anticipati, dalla stessa , nell'esecuzione del servizio CP_1
appaltato nei confronti della e non di sua spettanza. Controparte_3
La ha, quindi, concluso chiedendo: CP_1
➢ in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, di inammissibilità della domanda attorea;
➢ nel merito,
o in via principale, il rigetto della domanda attorea;
o in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, della somma complessivamente pari ad € 505.443,35, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. n. 231/2002;
o in via sommaria e anticipatoria della decisione finale, l'emissione di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., per l'importo pari ad € 505.443,36; o in via cautelare, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e delle somme della società attrice, sino a concorrenza dell'importo complessivamente pari ad €
600.000,00; con condanna, in ogni caso, della società attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata, in corso di causa, l'istanza di sequestro conservativo, sono stati, quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, con la prima memoria istruttoria, ha rideterminato, Pt_1
nel quantum, il credito azionato, nella maggior somma pari ad € 112.120,23, mentre, con la seconda memoria istruttoria, ha formulato istanza ex artt. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. per CP_1
l'emanazione di un'ordinanza anticipatoria di condanna della al pagamento della Pt_1
somma pari ad € 324.611,03.
Rigettata la richiesta di emanazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, la causa è stata istruita mediante escussione di tre testi (uno di parte attrice, uno di parte convenuta ed uno comune ad entrambe le parti), nonché mediante consulenza tecnica contabile volta a ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti e, concesso un termine per il deposito di sintetiche note conclusionali (nelle quali la ha riquantificato il proprio credito, richiesto a titolo di compenso derivante dallo CP_1
svolgimento del R.T.I., in complessivi € 389.461,11, per un credito complessivamente pari ad €
570.293,44, così come accertato dalla C.T.U. espletata in corso di causa) e di replica, e fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, infine, discussa all'udienza del 12/03/2025, all'esito della quale è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, mentre è fondata la domanda di parte convenuta, che deve, quindi, essere accolta.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 164, co. 4, c.p.c., per omissione dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, c.p.c., si produce solo quanto il petitum e/o la causa petendi siano assolutamente incerti o del tutto omessi, sì da rendere oltremodo “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa” (così:
Cass. civ., Sez. unite, n. 8077/2012), ciò che, tuttavia, non si è verificato nel caso di specie, anche alla luce delle difese efficacemente svolte, nel merito, dalla società convenuta.
Sulla domanda di accertamento negativo del credito.
Del pari priva di pregio è la deduzione di parte convenuta, avente ad oggetto l'asserita inammissibilità della domanda di parte attrice volta a pervenire ad un accertamento negativo del credito in capo a
CP_1
Come chiarito dalla Suprema corte, infatti, “costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto, della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività” (così: Cass. civ. n. 24552/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato che la società convenuta ha emesso fatture per i presunti crediti, dalla stessa, asseritamente vantati nei confronti dell'attrice medesima, con ciò ponendo in essere un atto funzionalmente preordinato a rivendicare il credito del quale parte attrice chiede l'accertamento negativo e che integra, quindi, senz'altro quella “manifestazione di vitalità del diritto” che costituisce, a sua volta, il presupposto di astratta ammissibilità dell'azione di accertamento negativo.
Nel merito delle reciproche domande aventi ad oggetto la situazione di dare e avere tra le parti, nell'ambito dei rapporti interni facenti capo alle due società parti del R.T.I.
Venendo, quindi, al merito della domanda di parte attrice e di quella riconvenzionale di parte convenuta, è opportuno premettere – preliminarmente – che le odierne parti del presente giudizio hanno costituito, in data 12/05/2016, con atto notarile, un R.T.I. di tipo verticale volto alla partecipazione alla gara pubblica (poi, effettivamente, aggiudicata da parte del R.T.I. in questione) indetta dalla , avente ad oggetto il servizio di accoglienza straordinaria in favore di cittadini CP_3
stranieri richiedenti la protezione internazionale, prevedendo, nelle premesse del suddetto atto costitutivo (cfr. atto costitutivo allegato all'atto di citazione), che le stesse avrebbero partecipato al servizio oggetto di gara nel modo di seguito indicato:
➢ la (capogruppo mandataria, incaricata, quindi, di riscuotere, incassare e Pt_1 fatturare, a nome del R.T.I., dall'amministrazione committente, le somme spettanti al raggruppamento a titolo di compensi, per voi versare alla quanto di sua spettanza) CP_1
si sarebbe occupata: di ingresso e gestione amministrativa;
di fornitura di beni e contributi alle persone accolte;
di fornitura di derrate alimentari;
di assistenza generica alla persona;
di assistenza sociosanitaria;
di integrazione;
➢ la (mandante) si sarebbe, invece, occupata: di alloggiamento, di erogazione dei CP_1
pasti; di pulizia e igiene ambientale. Circa la partecipazione di entrambe le imprese al raggruppamento, venivano, altresì, previste, tra le premesse, le rispettive quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del R.T.I.
(partecipanti al 51%, la , e al 49%, la ), senza, tuttavia, alcuna precisazione Pt_1 CP_1
– nell'atto costitutivo – circa il fatto che tale quota partecipativa dovesse intendersi riferita agli utili
(e dovesse, quindi, tenere conto anche dei costi sostenuti da ciascuna impresa) o soltanto ai ricavi derivanti dal servizio di accoglienza (con conseguente sopportazione, da parte di ciascuna impresa, dei costi riferibili alle attività tipiche in cui si è sostanziata la partecipazione di ciascuna di esse al raggruppamento).
Controvertono, infatti, le parti, essenzialmente, in ordine alla corretta interpretazione delle norme dell'atto costitutivo del raggruppamento, giungendo, per tale ragione, a esiti diametralmente opposti
(come attestato anche dalla C.T.U. espletata in corso di causa), atteso che, ad avviso della
, ad essere ripartiti dovrebbero essere gli utili, mentre, ad avviso della , ad Pt_1 CP_1
essere ripartiti dovrebbero essere i ricavi derivanti dall'attività di accoglienza migranti espletata dal
R.T.I.
Il C.T.U., nel ricostruire i complessivi rapporti di dare e avere tra le parti, ha, così, elaborato due diverse e parallele linee di calcolo, sulla base di entrambi i criteri (e rimettendo al giudice l'opzione per uno o per l'altro criterio), giungendo, in definitiva, a concludere (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale):
➢ sulla base del criterio degli utili, la sussistenza di un credito in capo a nei Pt_1 confronti della , a titolo di restituzione delle eccedenze di compensi versate dalla CP_1
mandataria alla mandante senza tenere conto dei rispettivi costi, credito pari ad € 180.429,30;
➢ sulla base del criterio dei ricavi, la sussistenza, al contrario, di un credito in capo a CP_1
nei confronti di , per l'importo complessivamente pari ad € 570.293,44, di cui: Pt_1
o € 389.461,11, a titolo di conguaglio finale dei compensi ancora spettanti alla in esecuzione del servizio di accoglienza, secondo la secca ripartizione CP_1
del 49% dei ricavi complessivi realizzati dal R.T.I.;
o € 180.832,33, a titolo di ripetizione della somma anticipata dalla per i CP_1
costi del personale di e gravante, invece, esclusivamente sulla Pt_1
, in quanto costi riferibili alla sua attività tipica con cui quest'ultima ha Pt_1
partecipato al R.T.I.
Il C.T.U. ha, in particolare, così quantificato i costi sostenuti da ma non di CP_1
sua spettanza, in quanto costi sostenuti per il personale adibito a mansioni riferibili esclusivamente all'espletamento di servizi di spettanza di : Pt_1
- € 21.257,09 per;
Parte_2 - € 54.736,10 per;
Parte_3
- € 60.202,02 per;
Parte_4
- € 18.077,58 per Parte_5
- € 26.559,54 per;
Parte_6 per un totale pari ad € 180.832,33.
Così ricostruiti i reciproci rapporti di dare e avere secondo i calcoli effettuati dal C.T.U. – e sui quali non vi è ragione di dubitare, in quanto effettuati previo analitico esame di tutta la documentazione versata in atti e sui quali, del resto, non vi è nemmeno contestazione reciproca (involgendo la contestazione, a monte, l'adozione dell'uno o dell'altro criterio) – occorre, ora, optare per l'adozione di uno solo dei due criteri di calcolo prospettati, con conseguenti ripercussioni circa i rapporti di debito e di credito tra le parti.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che i rapporti interni tra le due imprese facenti parte del R.T.I. non possano, nel caso di specie, che essere ricostruiti secondo il criterio dei ricavi, in quanto maggiormente aderente sia alla disciplina del raggruppamento di imprese, sia alla realtà del caso concreto.
Ciò in ragione di una serie di motivazioni, anche di carattere sistematico.
A. In primo luogo, deve essere valorizzata l'assenza di alcuna previsione nell'atto costitutivo del
R.T.I., il quale si limita semplicemente a prevedere, come già osservato, la partecipazione pro quota di ciascuna società al raggruppamento (al 51% quanto a e al 49% quanto Pt_1
a ), con elencazione specifiche delle attività a carico di ciascuna di esse. CP_1
Ebbene, il fatto che ciascuna impresa partecipi al raggruppamento mediante le attività tipiche di spettanza di ciascuna di esse lascia presumere – in assenza di un'espressa previsione pattizia di segno contrario – che ciascuna impresa sopporti separatamente i costi derivanti dalla propria attività tipica e che, pertanto, la percentuale di partecipazione al R.T.I. debba essere riferita ai soli ricavi conseguiti dal R.T.I. stesso per l'espletamento dell'appalto in favore della
. CP_3
B. L'atto costitutivo contiene, anzi, un'espressa previsione in favore dell'argomento dei ricavi, atteso che l'art. 2 di tale atto (rubricato “conferimento di mandato”) espressamente prevede che “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, previsione che ricalca, del resto, testualmente, la previsione normativa di cui all'art. 48, co. 16, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, applicabile ratione temporis. Lo stesso C.T.U., d'altronde, ha accertato che, “all'interno del raggruppamento, ciascuna delle associate ha mantenuto l'autonomia amministrativa e fiscale della propria impresa”
(cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
C. Ciò, del resto, è coerente con la natura giuridica dell'istituto che viene qui in considerazione, atteso che – come chiarito, di recente, da una pronuncia della Suprema corte – “con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del con attività esterna di cui all'art. 2602 CP_4
c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le imprese associate (Cass. civ. n. 1393/2002)” (così: Cass. civ. n. 27937/2024).
Si tratta quindi, prosegue la Suprema corte, “di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass. civ. n.
30354/2018)”.
Precisa, infatti, la Corte di cassazione nella sentenza citata che “occorre distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass. civ. n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. Infatti, si è recentemente affermato che l'A.T.I., sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio”, tanto che l'A.T.I. non configura nemmeno
“un unitario soggetto passivo IVA (Cass. civ. n. 30354/2018)”.
La giurisprudenza di legittimità, dunque, conclude richiamando la pronuncia di Cassazione n.
1396/2003, la quale già aveva chiarito come “la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l'impresa mandataria
[ossia, nel caso di specie, la ], non determina la creazione di un centro autonomo Pt_1 di imputazione giuridica, né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto.
L'appalto, dunque, non diventa “comune” alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete” (così: Cass. civ. n. 27937/2024). D. Ebbene, così ricostruito, da un punto di vista sistematico, l'istituto del R.T.I. – ed è appena il caso di precisare che la sentenza poc'anzi citata veniva resa in un caso in cui l'atto costitutivo del R.T.I., a differenza dell'atto costitutivo del R.T.I. rilevante nel caso di specie, comunque
“prevedeva la redazione di bilanci di esercizio e la distribuzione di utili” (così: Cass. civ. n.
27937/2024) –, è evidente che, in assenza di un'espressa previsione dell'atto costitutivo, espressamente volta a consentire la redazione di un apposito e distinto bilancio di esercizio relativamente all'attività di gestione e a distribuire gli utili derivanti dalla gestione svolta, non pertinente appare il richiamo al criterio di distribuzione degli utili, il quale mal si attaglia ad un'organizzazione di imprese le quali, come visto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, mantengono ciascuna la propria autonomia di gestione e, soprattutto, sopportano ciascuna il relativo rischio di impresa.
E. Del resto, un ulteriore argomento, cd. a fortiori, che depone per l'adozione del criterio dei ricavi, in luogo di quello degli utili, si evince dalla sentenza di legittimità sopra citata, la quale ha cura di precisare che nemmeno l'eventuale costituzione delle imprese del raggruppamento in una società consortile (evenienza, in ogni caso, non sussistente nel caso di specie) sposterebbe il regime giuridico dell'appalto pubblico, che “resta fermo tra la stazione appaltante e l' che lo stipula tramite la mandataria dell'associazione temporanea” (cfr. CP_5
Cass. civ. n. 27937/2024 cit.), mentre l'eventuale società consortile costituirebbe solo una sorta di “braccio esecutivo” dell' con la conseguenza che la società consortile, ove CP_5
costituita, “deve sostenere i costi per l'esecuzione dell'opera aggiudicata all' ma riceve CP_5 da ciascuna delle società consorziate la quota parte delle spese sostenute”, dovendo
“ribaltare i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere alle società consorziate, emettendo le relative fatture attive” (così: Cass. civ. n. 27937/2024 cit.).
La società consortile, in altri termini, prosegue la Suprema corte, “non deve conseguire l'utile dell'opera da dividere tra le imprese riunite, né correre l'alea dell'opera stessa, in quanto il risultato finale dell'operazione, in utile o in perdita, si produce direttamente in capo alle imprese riunite (o in associazione)”, mentre “le società consorziate hanno come ricavi il compenso che proviene dalla stazione appaltante come corrispettivo delle opere realizzate dalla società consortile” (così: Cass. civ. n. 27937/2024).
È evidente, dunque, che, se il criterio degli utili non viene, a ben vedere, in considerazione nemmeno laddove sia prevista la costituzione di una società consortile, a maggior ragione tale criterio non potrà essere adottato laddove le imprese (come nel caso di specie) non si siano nemmeno consorziate per l'espletamento dell'appalto. Ne deriva che, in assenza di diversa e specifica pattuizione di segno contrario, non può che farsi applicazione dei principi generali che presiedono la materia del R.T.I. (come sopra richiamati), con conseguente adozione del criterio di calcolo incentrato sui ricavi.
Deve, quindi, essere condiviso, in ossequio a tale criterio, il secondo calcolo elaborato dal C.T.U., con conseguente affermazione del credito, in capo a e nei confronti di , per CP_1 Pt_1
l'importo complessivamente pari ad € 570.293,44, di cui:
o € 389.461,11, a titolo di conguaglio finale dei compensi (rectius: ricavi) ancora spettanti alla in esecuzione del servizio di accoglienza;
CP_1
o € 180.832,33, a titolo di ripetizione della somma anticipata dalla per i CP_1
costi gravanti, invece, su . Pt_1
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda attorea e l'accoglimento di quella riconvenzionale, con condanna della al pagamento, in favore della , della somma Pt_1 CP_1
complessivamente pari ad € € 570.293,44, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda riconvenzionale al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e senza riconoscimento della rivalutazione di tale somma all'attualità, trattandosi di debito di valuta (e non di valore).
È appena il caso di aggiungere, da ultimo, che non osta a tale condanna la quantificazione del proprio credito, operata dalla stessa società convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, nella somma, di importo minore rispetto a quello accertato in corso di causa, complessivamente pari ad €
505.443,35, atteso che, nella comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta ha espressamente richiesto tale importo “ovvero l'importo maggiore o minore che si determinerà in corso di causa”
(cfr. pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta).
Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola cd. di salvaguardia contenuta nella domanda di condanna al pagamento di una determinata e quantificata somma di denaro o “della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia” non integra affatto una clausola “di mero stile”, essendo, al contrario, perfettamente valida e tale, dunque, da incidere sulla corretta delimitazione della domanda (così: Cass. civ. n. 22330/2017).
Ciò, quantomeno, tutte le volte in cui vi sia – come nel caso di specie, ove l'esatta determinazione del quantum dipende, in concreto, da accertamenti di natura contabile complessi e non immediatamente verificabili – una “originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum”, con la conseguenza per cui, in tali casi, tale clausola “manifesta la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio” e purché la parte abbia – come concretamente avvenuto nel caso di specie – effettivamente adeguato le proprie conclusioni alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio (così: Cass. civ. n. 22330/2017 cit.).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e, pertanto, devono essere principalmente (nei limiti di tre quarti delle stesse;
v. infra) poste a carico della sia con riferimento Parte_1
a quelle sostenute dalla nel presente giudizio, sia con riferimento a quelle sostenute dalla CP_1
nel subprocedimento cautelare in corso di causa. CP_1
Ciò in quanto – come chiarito dalla Suprema corte – “al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, il criterio della soccombenza non deve essere frazionato a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che, in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (così: Cass. civ. n. 13356/2021).
Ritiene, tuttavia, lo scrivente giudice che l'insussistenza, ab origine, dei presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla (non tanto in punto di fumus boni iuris, CP_1
poi rivelatosi sussistente, quanto di periculum in mora, che, peraltro, nel caso della misura cautelare concretamente richiesta nel caso di specie, ossia il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., è un periculum particolarmente qualificato, richiedendo la norma, in capo al creditore, il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, timore, tuttavia, del tutto infondato nel caso di specie), rispetto alla quale la vittoriosità, nel merito, dell'istante in sede cautelare non si pone in contraddizione, giustifichi, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite, nei limiti di un quarto delle stesse.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo e cioè, in particolare:
- quanto alle spese della fase cautelare, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori previsti per i procedimenti cautelari di valore ricompreso nello scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000,00 (individuato tenuto conto del decisum della fase di merito), con riconoscimento delle sole fasi introduttiva e di trattazione e con esclusione, quindi, della fase di studio (già assorbita nei compensi spettanti, in relazione a tale fase, nell'ambito del giudizio principale) e decisionale (in concreto non espletata), da liquidarsi avuto riguardo ai valori medi, quanto alla fase introduttiva, e ai valori minimi, quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, essendosi esaurita, la trattazione del subprocedimento cautelare in corso di causa, in una sola udienza, per un importo complessivo pari ad € 4.607,00;
- quanto alle spese del presente giudizio, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000,00 (individuato tenuto conto del decisum), con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione e della fase decisionale, con riferimento alle quali appare congruo avere riguardo ai valori minimi, anziché ai valori medi, in ragione:
o quanto alla fase istruttoria e/o di trattazione, della non rilevanza, ai fini della decisione, dell'attività istruttoria orale espletata in corso di causa (trattandosi di causa di natura prettamente documentale);
o quanto alla fase decisionale, dell'attività difensiva concretamente espletata nel presente giudizio in relazione a tale fase, trattandosi di fase svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.; per un importo complessivo pari ad € 18.420,00.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per l'applicazione, invocata dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice soccombente, dell'art. 96 c.p.c., né ai sensi del co. 1 della citata disposizione (non avendo parte convenuta allegato né provato di aver subito alcun danno), né ai sensi del co. 3 della citata disposizione, trattandosi di sanzione la cui concreta applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante (v., in tal senso: Cass. civ. n. 3003/2014), che, nel caso di specie, non ritiene che la proposizione dell'azione da parte attorea – benché la stessa si sia rivelata poi infondata
– integri gli estremi di un vero e proprio “abuso” degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, né risulta che la stessa parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, come chiarito, di recente, dalla Suprema corte, “la responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (v., in tal senso: Cass. civ. n. 19948 del 12 luglio 2023).
Le spese di C.T.U. – così come liquidate in corso di causa – devono, infine, essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
• Condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1 complessiva pari ad € 570.293,44, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c., dalla data della domanda riconvenzionale sino al saldo effettivo;
• Condanna l pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 CP_1
dalla stessa sostenute nel presente giudizio, comprensive anche di quelle sostenute nell'ambito del subprocedimento cautelare in corso di causa (e che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 23.027,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), nei limiti dei tre quarti delle stesse, con compensazione, tra le stesse parti, del restante quarto;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 17 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo