TRIB
Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10699 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI FRAIA FLORA presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI FRAIA Controparte_1
FLORA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in BACOLI (NA) il 21/06/2004 e che dall'unione erano nati il 6.12.2004, studente universitario, e RA il 7.8.2012, rappresentavano la volontà di Per_1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto di fissazione udienza, il Giudice relatore designato sottoponeva fra 'altro la questione della maggiore età di uno dei figli, nonché chiedeva integrazioni documentali.
Per l'udienza del 7.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, con allegate dichiarazioni per l'udienza cartolare ed integrazioni delle condizioni accessorie.
Il Tribunale raccolte le conclusioni del PM si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso, integrate in sede di note per l'udienza del 7.11.24:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Affidare i figli , maggiorenne studente universitario e RA, minorenne ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. Il diritto di visita sarà concordato di volta in volta dai coniugi in relazione agli impegni scolastici ludici e sportivi della minore atteso altresì che di fatto i coniugi vivranno nella medesima unità immobiliare suddivisa.
4. I compleanni dei figli saranno festeggiati possibilmente con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo alternativamente di anno in anno;
5. Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei Parte_1
figli minori nella misura di €. 500,00 mensili , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN, oltre al 100% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
6. Assegnare la casa coniugale sita in Quarto (NA) alla Via Petrella n. 7 alla sig.ra Controparte_1
con tutti i mobili e gli arredi ove dimorerà unitamente alla prole;
assegnarsi al sig.
[...] Pt_1
la porzione mansarda del predetto immobile
[...]
2
7. Il sig. si obbliga a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Quarto (NA) alla Via Parte_1
Petrella n. 7 ai figli RA E nella misura del 50% cadauno, riservando per se il diritto di Per_1
usufrutto..
8. I coniugi sin d'ora si danno il consenso per il rilascio di dei passaporti ed i documenti validi per l'espatrio.”
In sede di note per l'udienza del 7.11.24, le parti hanno precisato le proprie condizioni, dichiarando:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.12, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2004);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 8/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
4