Articolo 1293 del Codice civile
Articolo 1292Articolo 1294
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19 aprile 1942
Art. 1293.

(Modalita' varie dei singoli rapporti).

La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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