Art. 1297.
(Eccezioni personali).
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
(Eccezioni personali).
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.