Articolo 1297 del Codice civile
Articolo 1296Articolo 1298
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19 aprile 1942
Art. 1297.

(Eccezioni personali).

Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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