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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI DANILO elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AMADUZZI DANILO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio a Bologna il 26-9-2009, e che dall'unione coniugale è nato il figlio minorenne il 2-4-2010, e Persona_1 di vivere già di fatto separate da circa cinque anni, chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione alle condizioni concordate, e, previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, all'esito del verificarsi dei presupposti di legge, pronunciare anche il divorzio alle condizioni concordate.
Presenti personalmente all'udienza del 26.6.2025, hanno confermato il contenuto del ricorso, e di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno qui integralmente recepite. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
A – pronuncia a separazione fra nata a [...] il [...], e Parte_3
nato a [...] il giorno 11.3.1974, che hanno contratto matrimonio civile in Parte_2
Bologna, atto n. 529, P. 1 anno 2009 in data 26.9.2009; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1-le parti vivranno separate come di fatto già vivono, rimanendo la moglie nell'abitazione di sua proprietà in Via Eleonora Duse 15, Bologna, e il marito in Via Beroaldo 9, Bologna;
in ogni caso potranno trasferirsi ovunque e dovunque credano , nel mutuo e civile rispetto;
2-il figlio minore nato a [...] il [...], viene affidato a entrambi i genitori, Persona_1 secondo le disposizioni sull'affido congiunto, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre
(come già risiede) in via Eleonora Dusa 15 Bologna. Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenute conto di quelle che sono le capacità e le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
3-i coniugi sono d'accordo che qualora la moglie dovesse allontanarsi in altra città, per lavoro o altro, dalla residenza molto vicina del marito, il figlio si trasferirà presso l'abitazione del padre (che frequenta abitualmente) per non allontanarsi dalla sua vita sociale attuale e dagli affetti dei nonni, ecc.
4-il marito corrisponderà mensilmente alla moglie per il mantenimento del figlio la somma di euro 200
pagina 2 di 3 e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio da concordarsi preventivamente. La moglie non avendo, al momento, necessità economiche non richiede nessun importo per il suo mantenimento. Nel caso il figlio si trasferisca a casa del padre per il motivo indicato al punto 3, corrisponderà al marito lo stesso importo di euro 200,00 concordato e le spese straordinarie al 50%.
5-il figlio potrà restare e visitare il padre quando vorrà e il padre avrà la facoltà di vedere il figlio quando desidera previo congruo preavviso;
tale accordo resterà in essere anche a parte avverse cioè nel caso la madre andasse a vivere in altra località distante per lavoro o altro (vedi n°3).
6-le vacanze del figlio verranno concordate di volta in volta tenendo conto di garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore (esempio: natale e agosto con il papà, pasqua e luglio con la mamma). Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio alternativo;
ulteriori periodi potranno essere concordati tra i genitori.
C – dispone la rimessione della causa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
D – spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. AMADUZZI DANILO elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AMADUZZI DANILO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio a Bologna il 26-9-2009, e che dall'unione coniugale è nato il figlio minorenne il 2-4-2010, e Persona_1 di vivere già di fatto separate da circa cinque anni, chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione alle condizioni concordate, e, previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, all'esito del verificarsi dei presupposti di legge, pronunciare anche il divorzio alle condizioni concordate.
Presenti personalmente all'udienza del 26.6.2025, hanno confermato il contenuto del ricorso, e di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno qui integralmente recepite. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
A – pronuncia a separazione fra nata a [...] il [...], e Parte_3
nato a [...] il giorno 11.3.1974, che hanno contratto matrimonio civile in Parte_2
Bologna, atto n. 529, P. 1 anno 2009 in data 26.9.2009; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1-le parti vivranno separate come di fatto già vivono, rimanendo la moglie nell'abitazione di sua proprietà in Via Eleonora Duse 15, Bologna, e il marito in Via Beroaldo 9, Bologna;
in ogni caso potranno trasferirsi ovunque e dovunque credano , nel mutuo e civile rispetto;
2-il figlio minore nato a [...] il [...], viene affidato a entrambi i genitori, Persona_1 secondo le disposizioni sull'affido congiunto, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre
(come già risiede) in via Eleonora Dusa 15 Bologna. Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenute conto di quelle che sono le capacità e le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
3-i coniugi sono d'accordo che qualora la moglie dovesse allontanarsi in altra città, per lavoro o altro, dalla residenza molto vicina del marito, il figlio si trasferirà presso l'abitazione del padre (che frequenta abitualmente) per non allontanarsi dalla sua vita sociale attuale e dagli affetti dei nonni, ecc.
4-il marito corrisponderà mensilmente alla moglie per il mantenimento del figlio la somma di euro 200
pagina 2 di 3 e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio da concordarsi preventivamente. La moglie non avendo, al momento, necessità economiche non richiede nessun importo per il suo mantenimento. Nel caso il figlio si trasferisca a casa del padre per il motivo indicato al punto 3, corrisponderà al marito lo stesso importo di euro 200,00 concordato e le spese straordinarie al 50%.
5-il figlio potrà restare e visitare il padre quando vorrà e il padre avrà la facoltà di vedere il figlio quando desidera previo congruo preavviso;
tale accordo resterà in essere anche a parte avverse cioè nel caso la madre andasse a vivere in altra località distante per lavoro o altro (vedi n°3).
6-le vacanze del figlio verranno concordate di volta in volta tenendo conto di garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore (esempio: natale e agosto con il papà, pasqua e luglio con la mamma). Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio alternativo;
ulteriori periodi potranno essere concordati tra i genitori.
C – dispone la rimessione della causa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
D – spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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