Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di appalto di servizi in cui committente sia la pubblica amministrazione, posto che l'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 stabilisce che i contratti da questa stipulati " debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto ",ed avuto anche riguardo al fatto che gli impegni contrattuali della pubblica amministrazione sono nulli se privi della forma scritta ed hanno effetto nei limiti di quanto stipulato per iscritto, la convenzione che rappresenta la base contrattuale del rapporto non può, a pena di nullità, essere stipulata senza termine di durata, ne' può rinnovarsi tacitamente. Ne consegue che il rapporto in questione deve intendersi validamente costituito solo per il periodo formalmente convenuto, e che solo in riferimento a tale periodo può essere fatto valere il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo pattuito, ove ne sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 1664 cod. civ., a prescindere dalla circostanza dell'effettivo perdurare del rapporto stesso per un periodo successivo, in relazione al quale esso rimarrebbe privo di una valida base contrattuale.
Commentario • 1
- 1. La Corte d’Appello di Lecce sui requisiti del credito principale, vantato dalla Curatela fallimentare, e di quello della Banca, opposto in compensazione. - Diritto…Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 20 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. NI VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO PER I BENI CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AL NI RE DELLA DITTA STELLA DEL SUD;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09162/96 proposto da:
AL NI RE DELLA DITTA STELLA DEL SUD, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso l'avvocato R. MARRAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CIPRIANI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 221/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Di Pace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Cipriani, che ha chiesta il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via principale: l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso principale;
in subordine: il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1 CI NI, quale titolare della ditta Stella del sud, con citazione 11 luglio 1978, conveniva davanti al Tribunale di CC la Sopraintendenza archeologica della Puglia esponendo che, con lettera 11 marzo 1974, gli era stato appaltato il servizio di pulizia del Museo nazionale di Taranto, per il corrispettivo annuo di lire 14.000.000, rimasto invariato, nonostante la richiesta di aumenti avanzata in relazione ai maggiori oneri salariali, fiscali e previdenziali. L'attore chiedeva la condanna della Sovraintendenza al pagamento di una somma da determinarsi in corso di causa a titolo di revisione del corrispettivo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, indicando in lire 50.043.764 i maggiori oneri salariali, dall'1 marzo 1974 al luglio 1978, cui doveva aggiungersi l'utile di impresa. Si costituiva in giudizio il Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale deduceva che in data 12 maggio 1975 era intervenuto con lo CI un contratto scritto di "cottimo fiduciario", avente ad oggetto la pulizia dei locali del Museo nazionale di Taranto, ma che, di fatto, il rapporto aveva avuto inizio l'1 luglio 1974, per un corrispettivo di lire 14.000.000 annue. Deduceva che la revisione non poteva avere luogo mancando le condizioni previste dall'art. 1664 cod. civ., salvo - tutt'al più - che per l'ultimo semestre del 1978. Nel corso del giudizio l'attore chiedeva che la domanda fosse esaminata anche sotto il profilo dell'indebito arricchimento e sino al dicembre 1978, quantificando la somma richiesta in lire 64.289.667, oltre interessi e svalutazione. Il Tribunale di CC rigettava la domanda, rilevando che al momento della rinnovazione del contratto lo CI non aveva avanzato riserve e compensava le spese fra le parti. La sentenza veniva impugnata dallo CI, il quale deduceva di avere formulato riserve all'atto del pagamento del corrispettivo per i semestri relativi al 1978.
L'Amministrazione proponeva appello incidentale avverso la compensazione delle spese. La Corte di appello di CC rigettava entrambi i gravami, accertando che nessuna riserva poteva ritenersi formulata, tenuto conto che le parti, nei contratti sottoscritti, avevano richiamato il regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, il quale prescrive all'appaltatore, anche in materia di cottimi fiduciari, di formulare le riserve entro quindici giorni, inserendole nel registro di contabilità. Avverso tale pronuncia lo CI proponeva ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di gravame, lamentando l'omesso ordine di esibizione di tutti gli atti relativi all'appalto; la violazione delle regole di interpretrazione dei contratti;
la inapplicabilità del R.D. n. 350 del 1895 agli appalti di servizi, quale era quello in questione;
l'erronea valutazione di un documento.
L'Amministrazione resisteva proponendo anche ricorso incidentale condizionato, sostenendo che si era trattato di un appalto con determinazione del corrispettivo "a forfait"; che la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di successivi contratti alle medesime condizioni implicava rinuncia ad ogni revisione;
che non sussistevano gli estremi per la revisione richiesti dall'art. 1664 cod. civ. La Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, cassò la sentenza e, qualificato il rapporto come appalto di servizi affermò l'inapplicabilità alla fattispecie del R.D. n. 305 del 1895 e l'applicabilità dell'art. 1664 cod. civ.;
dichiarò assorbiti gli altri motivi di quel ricorso;
rigettò il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiarò inammissibili gli altri, implicando questioni di fatto non esaminate dal giudice di merito e riproponibili nel giudizio di rinvio. Riassunta la causa dinanzi alla Corte di appello di Bari, designata per il giudizio di rinvio, con sentenza depositata il 29 febbraio 1996, il Ministero per i beni culturali e ambientali fu condannato al pagamento di lire 54.590.653, oltre interessi.
Avverso detta sentenza il Ministero per i beni culturali e ambientali ha proposto un ulteriore gravarne dinanzi a questa Corte, formulando un unico, articolato motivo, al quale lo CI resiste con controricorso e due motivi di ricorso incidentale. Lo CI ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., per essere decisi unitariamente, riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.
2 Con il ricorso principale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1417, 1664, 2721 e 2729, comma 2, cod. civ., dell'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Si deduce, specificamente, di avere dedotto nei precedenti gradi di giudizio che tra l'Amministrazione ricorrente ed il resistente, nel corso degli anni in cui fra di essi intercorsero rapporti di appalto, furono stipulati successivi contratti, alle condizioni del primo e che la Corte di appello, pertanto, erroneamente avrebbe riconosciuto al resistente una revisione-prezzi in relazione al primo contratto. La Corte di merito, nel ritenere che l'appalto di servizi oggetto del giudizio fosse disciplinato dalla convenzione costituita da una lettera-proposta dell'11 maggio 1974 e dall'accettazione della stessa da parte dell'Amministrazione, mentre i contratti successivi, stipulati per mere necessità contabili, sarebbero simulati, avrebbe omesso di stabilire la "valenza temporale" del contratto originario e l'incidenza su di esso dei contratti successivi, omettendo di spiegare il perdurare del contratto oltre l'annualità inizialmente e formalmente convenuta, e ciò anche per stabilire se si trattasse di contratto tacitamente rinnovato o sin dall'origine a tempo indeterminato. Secondo il ricorrente risulterebbe per tabulas che la convenzione 11 maggio 1974 aveva durata annuale, cosicché la Corte avrebbe dovuto motivare come e con quali strumenti formali il rapporto, che era a termine, si sarebbe potuto trasformare in un rapporto a tempo indeterminato: ne risulterebbe violato l'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923, oltre che gli artt. 1417, 2721 e 2729, comma
2, in materia di prova della simulazione e di utilizzazione delle presunzioni in materia contrattuale, in quanto la prova del carattere simulato dei contratti successivi al primo non poteva essere presuntiva, ma doveva essere una prova scritta e che, se detti contratti erano da ritenersi privi di validità, le prestazioni della controparte dovevano ritenersi prive di base contrattuale, come aveva ritenuto la sentenza del Tribunale di CC, passata in giudicato sul punto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 1224, comma 2, cod. civ, lamentandosi che la domanda di rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di revisione dei prezzi fosse stata rigettata perché oggetto di un debito di valuta e non di valore, mentre la rivalutazione spetta anche in relazione ai debiti di valuta, sulla base di elementi presuntivi, quale nel caso di specie la qualità di imprenditore del creditore, calcolandosi poi gli interessi, dal momento della pronuncia, sulla somma rivalutata.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentandosi che le spese vive del giudizio di rinvio furono di lire 8.229.060, mentre sono state liquidate solo lire 6.800.000;
che i diritti del giudizio di rinvio ammontavano a lire 5.185.000, mentre per i quattro gradi sono state liquidate lire 4.000.000; che gli onorari minimi del solo giudizio di rinvio ammontavano a lire 16.075.000, mentre sono stati liquidati lire 16.000.000 per i quattro gradi.
3 Il ricorso principale è fondato nei sensi appresso indicati. La Corte di appello, nell'accogliere la domanda dell'odierno resistente di condanna dell'Amministrazione al pagamento di lire 54.590.653 a titolo di revisione prezzi in relazione al rapporto di appalto in questione, ha stabilito e ritenuto quanto segue. Il rapporto di appalto instauratosi tra la Soprintendenza Archeologica della Puglia e lo CI riguardava un appalto di servizi;
aveva natura privatistica ed era, pertanto, regolato dalle norme di diritto comune, ove non derogate dalle norme di diritto pubblico regolanti i contratti della Pubblica Amministrazione. Detto rapporto ebbe inizio l'1 luglio 1974 e si protrasse sino al 31 dicembre 1978, senza soluzione di continuità. I contratti sottoscritti per disciplinare tale rapporto furono sette, ma coprivano un arco di soli 376 giorni ed il primo di essi fu sottoscritto un anno dopo l'inizio del rapporto, il 12 maggio 1975. Peraltro, l'appalto risultava disciplinato anche da una convenzione scritta, risultante da una lettera in data 11 marzo 1974, contenente l'indicazione analitica dei servizi che sarebbero stati prestati e il compenso annuo pattuito, recante l'accettazione in calce da parte del Soprintendente.
Secondo la Corte di appello, i sette contratti anzi detti avevano carattere simulato, come risulterebbe dimostrato da una serie di elementi emergenti dal loro stesso testo e dal raffronto con quanto stabilito in detta convenzione. Infatti: a) ciascuno di tali contratti era intitolato "cottimo fiduciario", mentre il rapporto in concreto svoltosi fra le parti era estraneo a tale oggetto, non riguardando l'esecuzione in economia di lavori o somministrazioni, che costituisce l'oggetto del "cottimo fiduciario", bensì la pulizia di un museo;
b) detta intestazione, così come il richiamo alla disciplina di tale negozio contenuta nel R.D. n. 359 del 1895, aveva la finalità di consentire l'approvazione dei contratti e mere finalità burocratiche;
c) due di tali contratti non recavano affatto l'indicazione della durata del servizio e gli altri fanno un generico riferimento di durata al tempo necessario per il compimento dei lavori, usando un'espressione tipica dei contratti di appalto di opere;
d) nel contratto datato 24 giugno 1976 il prezzo dell'appalto venne fissato in lire 6.979.000 per soli sei giorni, così come nel contratto datato 18 dicembre 1976, che faceva riferimento ad un periodo di tre mesi e dieci giorni, nel contratto datato 3 maggio 1977, che si riferiva ad un periodo di due mesi, nel contratto datato 3 maggio 1977, che si riferiva ad un periodo di quattro mesi ed in quello datato 2 ottobre 1978, che si riferiva ad un periodo di tre mesi, e) in tutti tali contratti mancava ogni indicazione relativa alle prestazioni dell'appaltatore.
Ne deriverebbe, secondo la Corte di appello, che il rapporto di appalto fra lo CI e l'Amministrazione, stante il carattere simulato dei su detti contratti, deve essere ritenuto regolato unicamente dalla Convenzione scritta dell'11 maggio 1974, in relazione alla quale va applicato l'art. 1664 cod. civ. sulla revisione del prezzo di appalto.
Il ricorso principale è infondato nella parte in cui con esso si deduce che la Corte di appello non poteva accertare il carattere simulato dei sette contratti sopra menzionati e l'operatività per tutto il periodo di durata del rapporto della convenzione 11 maggio 1974, perché ciò era precluso dal giudicato formatosi sulla questione in seguito alla sentenza del Tribunale di CC 29 giugno 1981, la quale aveva ritenuto: a) che dai documenti prodotti risultava che il contratto era stato rinnovato alle stesse condizioni e senza riserva ogni trimestre, b) che era privo di conseguenze il fatto che il rapporto si fosse svolto senza soluzione di continuità dal momento che ciascun periodo era stato regolato da un distinto contratto;
c) che era inammissibile la prova dedotta dall'attore per provare il carettere simulato dei contratti di rinnovo, in quanto diretta a provare per testi una simulazione che doveva essere provata con atto scritto;
d) che ove tali contratti non fossero validi, l'azione di revisione sarebbe stata infondata, mancando alle prestazioni compiute la necessaria base contrattuale. Nel proporre gravame avverso tale sentenza l'odierno resistente non solo contestò l'affermazione secondo la quale egli non avrebbe formulato riserva al momento del pagamento del semestre 1 gennaio-30 gennaio 1978, ma insistette nel sostenere che i rinnovi contrattuali avevano lo scopo che aveva inteso provare con il mezzo istruttorio, cioè finalità meramente contabili. Sul punto, pertanto, come esattamente ha ritenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, non si era formato alcun giudicato, essendo stata la sentenza del Tribunale impugnata sotto il profilo che la revisione del prezzo di appalto spettava sulla base del contratto originario, dovendosi ritenere i successivi privi di efficacia contrattuale.
Parimenti infondato è il motivo nella parte in cui con esso si deduce la violazione della normativa sulla prova della simulazione in materia contrattuale, giacché - contrariamente a quanto si afferma nel ricorso - la Corte di appello non ha ritenuto che il rapporto di appalto fosse regolato unicamente dalla convenzione 11 maggio 1974, negando efficacia contrattuale ai sette contratti successivamente stipulati fra le parti, sulla base di elementi presuntivi e non di atti scritti, come era necessario trattandosi tra l'altro di negozi fra un privato e la Pubblica Amministrazione. Infatti, la Corte di appello - con accertamento di fatto incensurabile in questa sede - ha desunto il carattere simulato di tali contratti proprio dal loro tenore e dalla connessione fra di essi, che per i periodi di durata indicati ed i compensi stabiliti manifestavano in modo univoco di essere privi di valenza contrattuale, rivelandosi meri strumenti di regolarizzazione contabile della situazione contrattuale sottostante, emergente dalla convenzione 11 maggio 1974.
Il motivo è, peraltro, fondato in relazione al profilo con il quale si denuncia la carenza di motivazione in ordine al contenuto della convenzione anzi detta, in relazione alla prescrizione dell'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923, secondo la quale i contratti della Pubblica Amministrazione "debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto".
La Corte di appello, nel ritenere che l'intero rapporto, protrattosi per quattro anni, fosse regolato dalla convenzione 11 maggio 1974, pur sembrando ritenere pacifico che essa non avesse durata quadriennale, ha omesso di precisare per quale ragione giuridica ha ritenuto che essa disciplinasse il rapporto per la sua intera durata. Il mancato accertamento del contenuto della convenzione, in relazione alla sua durata, costituisce un vizio motivazionale che rende la sentenza sostanzialmente priva di ratio decidendi, restando incomprensibile "come e perché" l'intero rapporto fosse regolato da detta convenzione, tenuto conto che, se essa aveva durata annuale - come potrebbe sembrare in base alla sentenza, risultando pattuito un compenso annuale - non poteva rinnovarsi tacitamente, ostandovi la regola stabilita dal citato art. 12 e il principio secondo il quale gli impegni contrattuali della Pubblica Amministrazione sono nulli se privi della forma scritta ed hanno effetto nei limiti di quanto stipulato per iscritto. Conseguentemente, il rapporto doveva intendersi validamente costituito solo per un anno e solo in relazione a tale periodo poteva essere chiesta la revisione del prezzo di appalto, ove ne sussistessero le condizioni, essendo le successive prestazioni prive di base contrattuale. Se, viceversa, essa doveva intendersi stipulata senza termine di durata, era nulla perché in contrasto con la prescrizione di cui al citato art. 12 e nessuna revisione poteva essere chiesta.
Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione a tale profilo, con assorbimento del ricorso incidentale, in quanto l'accoglimento del ricorso principale fa venir meno le statuizioni accessorie della sentenza in ordine al diniego di rivalutazione monetaria e alle spese di causa. La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che statuirà anche in ordine alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di CC.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 29 Gennaio 1999