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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7455/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Susanna Menegazzi – Presidente
Dott.ssa MA Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
MA TO, con l'avv. MARTORANA ELENA
c.f.: C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 292/2025 pubblicata in data 11/3/2025 e passata in giudicato il 12/3/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 25/02/2025 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/07/2010 tra i coniugi da
[...]
nato a [...] il [...] e MA TO nata a Pt_1
MONTEBELLUNA (TV) il 28/09/1983, trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebelluna alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la casa familiare sita in Via Ciardi n. 5 a Treviso viene temporaneamente assegnata alla signora
TI, con l'arredo in essa esistente, presso la quale anche i figli manterranno la residenza
2 anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre il 30 settembre 2025, la signora TI rilascerà la casa ex familiare e si trasferirà in un altro immobile sito nel comune di Treviso. La signora
TI preleverà i propri effetti personali e i coniugi si divideranno di comune accordo gli arredi e tutti gli altri beni mobili presenti nella casa.
3. L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso avranno anche la residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente a tutte le decisioni su questioni di corrente amministrazione, mentre le decisioni di maggiore rilevanza, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di ciascun figlio.
4. ferma la massima disponibilità dei genitori affinché i bimbi godano il più possibile di entrambi, il papà potrà e dovrà tenere con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola o dal pomeriggio nel periodo estivo al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso i centri estivi e un giorno alla settimana, dal pomeriggio dopo la scuola fino al mattino successive.
5. Durante le festività, i figli trascorreranno le vacanze natalizie nel primo periodo (dal primo giorno di interruzione delle lezioni al 31 dicembre) e quelle nel secondo periodo (dal 1° gennaio al 6 gennaio), quelle di Pasqua (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, oltre a metà dei giorni di vacanza scolastica in tale periodo), quelle di carnevale (metà dei giorni) e tutte le altre festività previste dal calendario nazionale in modo alternato con ciascun genitore. I giorni di Natale e della Vigilia verranno trascorsi insieme dai genitori con i figli, salvo accordi diversi. Per le festività Natalizie prossime 2024 figli staranno nel primo periodo con la madre e con il padre il secondo. Qualora durante vacanze indicate i genitori lavorassero dei figli si occuperà la babysitter e la relativa spesa verrà divisa al 50% tra i medesimi.
6. Durante le ferie estive, i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Le settimane verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
3 7. Durante l'anno ciascun genitore avrà due settimane, anche non consecutive, a propria disposizione senza i figli e sarà l'altro genitore ad occuparsene in toto.
8. Le parti concordano che, nell'eventualità di una nuova relazione sentimentale, ciascun genitore si impegna a introdurre il/la nuovo/a compagno/a nella vita dei figli con gradualità, tenendo conto della loro età, sensibilità ed esigenze emotive. Tale introduzione dovrà avvenire in un clima di serenità e rispetto, con l'obiettivo prioritario di tutelare il benessere psicologico ed emotivo dei minori.
9. Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
800,00 mensili. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico entro il 10 di ogni mese.
10. I genitori si faranno carico ciascuno del 50% delle spese straordinarie (ivi comprese le spese relative all'abbigliamento della prole) applicando i criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso per la loro individuazione e gestione.
11. L'AS UN sarà percepito interamente dalla madre.
12. Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per i figli.
13. quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi anche a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, co. 8 L 978/70, corrisponde la somma Parte_1
di euro 20.000,00 ad TI MA che accetta detta somma a tiolo di assegno una tantum.
Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa MA Righi D.ssa Susanna Menegazzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7455/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Susanna Menegazzi – Presidente
Dott.ssa MA Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
MA TO, con l'avv. MARTORANA ELENA
c.f.: C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 292/2025 pubblicata in data 11/3/2025 e passata in giudicato il 12/3/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 25/02/2025 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/07/2010 tra i coniugi da
[...]
nato a [...] il [...] e MA TO nata a Pt_1
MONTEBELLUNA (TV) il 28/09/1983, trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebelluna alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la casa familiare sita in Via Ciardi n. 5 a Treviso viene temporaneamente assegnata alla signora
TI, con l'arredo in essa esistente, presso la quale anche i figli manterranno la residenza
2 anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre il 30 settembre 2025, la signora TI rilascerà la casa ex familiare e si trasferirà in un altro immobile sito nel comune di Treviso. La signora
TI preleverà i propri effetti personali e i coniugi si divideranno di comune accordo gli arredi e tutti gli altri beni mobili presenti nella casa.
3. L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso avranno anche la residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente a tutte le decisioni su questioni di corrente amministrazione, mentre le decisioni di maggiore rilevanza, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di ciascun figlio.
4. ferma la massima disponibilità dei genitori affinché i bimbi godano il più possibile di entrambi, il papà potrà e dovrà tenere con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola o dal pomeriggio nel periodo estivo al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso i centri estivi e un giorno alla settimana, dal pomeriggio dopo la scuola fino al mattino successive.
5. Durante le festività, i figli trascorreranno le vacanze natalizie nel primo periodo (dal primo giorno di interruzione delle lezioni al 31 dicembre) e quelle nel secondo periodo (dal 1° gennaio al 6 gennaio), quelle di Pasqua (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, oltre a metà dei giorni di vacanza scolastica in tale periodo), quelle di carnevale (metà dei giorni) e tutte le altre festività previste dal calendario nazionale in modo alternato con ciascun genitore. I giorni di Natale e della Vigilia verranno trascorsi insieme dai genitori con i figli, salvo accordi diversi. Per le festività Natalizie prossime 2024 figli staranno nel primo periodo con la madre e con il padre il secondo. Qualora durante vacanze indicate i genitori lavorassero dei figli si occuperà la babysitter e la relativa spesa verrà divisa al 50% tra i medesimi.
6. Durante le ferie estive, i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Le settimane verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
3 7. Durante l'anno ciascun genitore avrà due settimane, anche non consecutive, a propria disposizione senza i figli e sarà l'altro genitore ad occuparsene in toto.
8. Le parti concordano che, nell'eventualità di una nuova relazione sentimentale, ciascun genitore si impegna a introdurre il/la nuovo/a compagno/a nella vita dei figli con gradualità, tenendo conto della loro età, sensibilità ed esigenze emotive. Tale introduzione dovrà avvenire in un clima di serenità e rispetto, con l'obiettivo prioritario di tutelare il benessere psicologico ed emotivo dei minori.
9. Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
800,00 mensili. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico entro il 10 di ogni mese.
10. I genitori si faranno carico ciascuno del 50% delle spese straordinarie (ivi comprese le spese relative all'abbigliamento della prole) applicando i criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso per la loro individuazione e gestione.
11. L'AS UN sarà percepito interamente dalla madre.
12. Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per i figli.
13. quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi anche a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, co. 8 L 978/70, corrisponde la somma Parte_1
di euro 20.000,00 ad TI MA che accetta detta somma a tiolo di assegno una tantum.
Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa MA Righi D.ssa Susanna Menegazzi
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