Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 186/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 27/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. D'HARCOURT in sostituzione Parte_1 dell'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA e per il resistente CP_1
l'Avv. RIVA SE.
L'avv. D'HARCOURT stante l'esito positivo della consulenza tecnica insiste come in atti per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'avv. RIVA contesta l'elaborato depositato dal CTU rilevando come l'ausiliario non abbia dato conto della rilevanza della contestata esposizione a rischio lavorativo, né abbia valutato la possibile origine extralavorativa della patologia denunciata, sulla base delle considerazioni del sanitari dell'Istituto quanto alla localizzazione dell'ernia discale;
chiede quindi la chiamata del CTU a chiarimenti;
rileva comunque che la percentuale riconosciuta dal CTU è molto inferiore a quella oggetto di domanda.
L'avv. D'HARCOURT contesta quanto esposto dal collega, rileva il mancato deposito di osservazioni alla CTU da parte dal CTP dell'Istituto e si oppone alla chiamata a chiarimenti del CTU insistendo come in atti.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 27/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 186/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BARTOLOTTA Parte_1
ELEMENTO CRISTINA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. RIVA SE, che lo rappresenta e difende in CP_1
forza di procura generale alle liti
- convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 7.3.2024 premesso di essere stato sottoposto Parte_1
nel corso della vita lavorativa a costanti sforzi e sollecitazioni che avevano determinato l'insorgere di una lombodiscoartrosi cronica e di un'ernia discale lombare e di aver chiesto, senza esito, ad il riconoscimento dell'origine professionale di tali patologie, ha chiamato CP_1 in causa l'Istituto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Savona in funzione del Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, 1. accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. della tecnopatia lombodiscoartrosi Parte_1 cronica ed ernia discale lombare di cui di cui alla Lista I, Gruppo 2, n. 3 (“Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno di lavoro”) ed alla Tabella delle malattie professionali nell'industria n. 77 (“Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”), contratta dallo stesso a causa delle mansioni lavorative svolte e meglio descritte nelle superiori premesse, e conseguentemente,
2. accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia professionale di cui Parte_1 al capo 1), presentava sin dall'inizio un grado di inabilità del 12%, od una percentuale maggiore e/o minore come risulterà a seguito di C.T.U. (di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione);
3. per l'effetto, condannare l' in per sona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'indennizzo/rendita da inabilità Parte_1
permanente a causa della tecnopatia summenzionata nella misura complessiva del 12% od in quella maggiore e/o minore accertanda in corso di causa (in ogni caso superiore al 6%), il tutto
a far data dalla presentazione della domanda (24.01.2019) o da quella meglio vista dal
Tribunale Ill.mo o accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata da tale data all'effettivo soddisfo;
il tutto da sommarsi al grado di inabilità derivante dagli ulteriori infortuni/malattie professionali già riconosciuti e/o medio tempore riconosciuti o riconoscendi in capo al ricorrente;
4. Condannare, infine, l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese le spese generali pari al 15% su diritti ed onorari di cui all'art. 14 L.P., ivi compresi oneri previdenziali e fiscali, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
3 si è costituito in giudizio contestando l'esposizione del ricorrente a rischio in CP_1 ambito lavorativo, la riconducibilità delle patologie denunciate all'attività prestata dal e comunque la misura dei postumi prospettata dallo stesso. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, i difensori hanno discusso oralmente concludendo come da verbale.
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. ha chiamato in causa lamentando il mancato riconoscimento, in Parte_1 CP_1 sede amministrativa, dell'origine professionale delle patologie denunciate il 24.1.2019
(lombodiscoartrosi cronica ed ernia discale lombare).
Come indicato anche nell'atto introduttivo, le patologie oggetto di causa appartengono alla Lista I delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del medico (quali
“malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità” con riferimento al rischio
“movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”) e l'ernia discale lombare ed è anche indicata al n. 77 della tabella delle malattie professionali allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, con riferimento a “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al corpo intero;
macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti)...”.
Trattandosi, quindi, di malattia professionale “tabellata” al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva: “in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass.
n. 22592/24).
4 Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria orale è emerso che sia stato Parte_1 lungamente addetto, sia in “Bagnasco srl” sia in , alla guida di autoarticolati o CP_2
betoniere che trasportavano cemento e ghiaia, percorrendo strade non asfaltate e sconnesse ed occupandosi anche del carico dei semirimorchi ribaltabili per trasporto di inerti. I testi hanno anche ricordato come abbia manovrato una pala meccanica e abbia operato nel Pt_1 cantiere dell' di Cengio per la bonifica, guidando un dumper che caricava di ghiaia e CP_3
scaricava in altre aree del cantiere.
Risulta, quindi, provato all'esito dell'istruttoria l'esposizione del ricorrente ad un significativo rischio professionale, avendo lo stesso condotto abitualmente automezzi su terreni non asfaltati e accidentati e manovrato macchine che movimentavano inerti, con conseguente trasmissione di vibrazioni al corpo intero.
ha affermato l'origine extralavorativa della patologia denunciata evidenziando la CP_1
collocazione dell'ernia denunciata a livelli alti della colonna lombare.
E' stata, quindi, licenziata CTU medico legale e l'ausiliario del Giudice ha concluso affermando che il ricorrente è affetto da spondiloartrosi lombare, con multiple discopatie ed ernia discale L2-L3, patologie riconducibili all'attività lavorativa con esiti pari alla misura dell'8% decorrenti dalla data della domanda.
Il dott. , in particolare, ha affermato che le vibrazioni meccaniche cui è Per_1
sottoposto durante l'attività lavorativa hanno determinato un aggravamento della Pt_1
patologia spondiloartrosica lombare, favorendo la formazione di ernia discale.
Le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e non oggetto di osservazioni critiche da parte dei CCTTPP, appaiono condivisibili e debbono essere recepite in sede di decisione.
Durante l'odierna discussione il difensore dell' ha contestato la CTU senza, CP_1
tuttavia, evidenziare elementi tali da far ritenere, nel complesso, erronee le valutazioni del dott.
. Per_1
Accertata, quindi, l'origine professionale della patologia denunciata, l' deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo conseguente al danno biologico nella misura dell'8% a decorrere dalla data della domanda (24.1.2019).
5 Sulle somme dovute all'assicurato vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale nonchè
l'eventuale maggior somma fra la rivalutazione monetaria ed interessi dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
, in quanto soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore del ricorrente, opportunamente ridotte atteso il non integrale accoglimento della domanda e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara tenuto e condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1 Parte_1
l'indennizzo per le malattie professionali denunciate nella misura di legge commisurata ad un grado complessivo di menomazione dell'8%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo.
Condanna l' alla rifusione favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
43,00 per esborsi ed € 2.697,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Oneri di CTU a carico dell' . CP_1
Savona, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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